STATUTO DEI LUOGHI - Dicembre 1998
TITOLO V - INVARIANTI STRUTTURALI
Art. 54 Definizione e contenuti
Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile nei termini e nei modi di cui all'art 1 della Legge Regionale 19 Gennaio 1995 n. 5 e la tutela essenziale delle risorse del territorio, il Piano Strutturale individua le invarianti strutturali del territorio comunale, con particolare riferimento ai bacini idrografici, e dei sistemi urbani e rurali.
Le invarianti sono le caratteristiche dei singoli luoghi, parti della città o di territorio che si i sono dimostrate o che si intendono affermare come stabili nel tempo.
Le parti del territorio che costituiscono invarianti sono individuate nelle tavole 3.3 denominate "Carta dello statuto dei luoghi".