I.C.I Imposta Comunale Immobili
Oggetto
I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
Dove rivolgersi
Ufficio: Tributi
tel. 0571 757787/757778
fax 0571
757808
piazza del Popolo, 33 - primo piano
50053
Empoli
Addetti
Sortino Mariella: tel. 0571 757778
Vignoli Silvia: tel. 0571 757787
Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio Tributi
lunedì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:00
e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Requisiti del richiedente
Possesso o diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie,
enfiteusi) di beni immobili nel territorio comunale
Modalità di richiesta del cittadino
Autodenuncia, da effettuare in caso di variazione dei requisiti
di possesso o diritti reali di godimento
Documentazione da presentare
Denuncia di variazione riferita all'anno precedente, su modello
I.C.I. in duplice copia,
da presentare entro il termine della scadenza delle dichiarazioni dei redditi.
Iter
- presentazione denuncia;
- controllo da parte dell'ufficio delle dichiarazioni
e delle denunce presentate;
- verifica da parte dell'ufficio dei versamenti
eseguiti sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla
base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero
delle Finanze;
- correzione degli errori materiali e di calcolo, rettifica delle dichiarazioni o denunce in
caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza, emettendo
avviso di accertamento in rettifica;
- emissione avviso di accertamento d'ufficio,
in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
e conseguente omesso versamento.
Aliquote e detrazioni
Si indicano di seguito le aliquote vigenti per l’anno 2009:
- Esclusione dall’ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. (ad esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9) .
- Esclusione dall’ICI per le unità immobiliari concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, a parenti in line retta di primo grado (previa presentazione di autocertificazione). (escluse le categoria catastali A/1-A/8-A/9)
- Aliquota ordinaria del 6,6 per mille.
- Aliquota ridotta del 2 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al co. 3 dell’art. 2 della Legge 431/98.
- Aliquota del 5,2 per mille
a)
per le abitazioni principali (Categ. Catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze stabilmente e durevolmente asservite all’abitazione.
b) Per gli alloggi locati con contratto registrato, a titolo di abitazione principale.
c)
Per le abitazioni concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in line retta di 1° grado (Categ. CatastaliA/1-A/8-A/9)
- Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo.
- Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate, né altrimenti occupate, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Detrazione abitazione principale (Categ. Catastali A/1-A/8-A/9) € 130,00. La detrazione non spetta per gli alloggi locati o concessi in uso gratuito, né per gli immobili locati ai sensi della legge 431/98.
Sanzioni
1. Per omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell'imposta si applica la sanzione del 30% dell'ammontare dell'imposta, non versata o tardivamente versata. Sulla somma dovuta per imposta si applicano gli interessi moratori del 3%;
2. Per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100%, al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;
Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
3. se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissioni di atti e documenti,ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
Il ritardato pagamento dell'acconto 2009
Si ricorda che per il pagamento dell'acconto I.C.I. 2009 effettuato dopo il 16 giugno 2009 deve essere applicata una maggiorazione.
Modalità di pagamento
L'imposta può essere pagata in unica
soluzione entro il 16/06/2009 o in due rate, scadenti la prima
il 16/06/20098 e la seconda per il saldo
dal 1° al 16 dicembre 2009.
L'imposta risultante
deve essere corrisposta:
- utilizzando il modulo di c/c postale n.11932548 intestato
"COMUNE DI EMPOLI - SERVIZIO TESORERIA - I.C.I.", da presentare direttamente al Tesoriere del Comune
- Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.- Filiale di Empoli - Via F.lli Rosselli, 30/A
50053 Empoli; oppure presso le proprie Agenzie di Empoli in via F.lli Rosselli, n° 30 e in via B. Ricasoli, n° 6;
- a mezzo del servizio dei conti correnti postali,
presso qualsiasi ufficio postale. Tali moduli sono disponibili
presso l'Ufficio Tributi, l'U.R.P e il Servizio di Tesoreria.
- a mezzo servizio di Pagobancomat, attivo presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico, via G. del Papa, 41e presso l'ufficio
Tributi, P.za del Popolo;
- mediante modello F24 da ritirare presso sportelli
bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. La
delega è accettata in pagamento in tutti gli sportelli
bancari e negli uffici postali, può essere addebitata
sul conto corrente o pagata con assegno.
Nel modello dovranno
essere specificati i seguenti codici:stabiliti dal Ministero
delle Finanze:
codice Comune di Empoli: D403
abitazione
principale: 3901
terreni agricoli: 3902
aree fabbricabili:
3903
altri immobili: 3904
- On line con carta di credito aderente al circuito VISA
o MASTERCARD.
Agevolazioni
La detrazione per l’abitazione principale deve essere elevata da euro 130,00 a Euro 258,00 a favore dei soggetti passivi che dimostrino, con propria istanza da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata di saldo, di trovarsi in una delle seguenti situazioni con indicatore ISEE riferito al 31 dicembre 2008:
- nuclei familiari da cui risulti unindicatore ISEE fino a Euro 11.580,00
- nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni o con la presenza di uno o più minori a carico o con componente familiare dipendente precario da 3 mesi a 3 anni in corso nel 2009, oppure con contratto di lavoro parasubordinato da 3 mesi a 3 anni in corso del 2009 con indicatore ISEE fino Euro 13.410,00
- nuclei costituiti da un solo soggetto ultrassentacinquenne o famiglie monoparentali con uno o più minori a carico, con indicatore ISEE fino Euro 14.035,00
- nuclei familiari con all'interno soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della legge 104/92 con indicatore ISEE fino a Euro 14.715,00
- nuclei familiari con all'interno soggetti non autosufficienti, come riconosciuti ai sensi della legge 18/80, con indicatore ISEE fino a Euro 14.715,00.
Tempi
Per il pagamento degli avvisi di liquidazione
o accertamento:
- entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso
di accertamento.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Contro l'avviso di accertamento,
è ammesso ricorso in carta legale davanti alla commissione
tributaria provinciale di Firenze, entro 60 giorni dalla data
di notifica dell'avviso di accertamento, con le
modalità previste dall'art. 20 del D.L.vo (Decreto Legislativo)
546/92 e cioè:
- mediante notifica del ricorso secondo le norme
degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- mediante notifica del ricorso a mezzo servizio
postale, con spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato,
con avviso di ricevimento al comune, ovvero mediante consegna
dell'atto all'impiegato del comune addetto (ufficio Tributi).
Riscossione coattiva
Le somme dovute a titolo di imposta sanzione e interessi, se
non versate entro i termini stabiliti, comportano l'avvio della
procedura coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale con
maggiorazioni di spese di procedura e interessi moratori ove
previsto. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso
di accertamento è diventato definitivo.
Rimborsi
Il contribuente può richiedere al comune, al quale è
stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non
dovute entro il termine di tre anni dal giorno della domanda,
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione.
Sulle somme dovute, al contribuente
spettano gli interessi in misura del 3%.
Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Cintelli
ufficio: Tributi
tel. 0571 757757 -
fax 0571 757808
e-mail: l.lari@comune.empoli.fi.it
Settore
Bilancio - servizi informatici
responsabile: Anna Tani
tel. 0571 757790 - fax 0571 757760
e-mail: a.tani@comune.empoli.fi.it
Allegati
- Modello di dichiarazione ICI 2009 (allegato 513)
- Istruzioni per la compilazione della dichiarazione (allegato 514)
- modello aliquota agevolata per abitazioni locate
con contratto registrato (allegato 322)
- modello aliquota agevolata al 2 per mille (allegato 323)
- modello elevazione maggiore detrazione per
abitazione principale (allegato 325)
- riduzione imposta del 50% per fabbricati inagibili
o inabitabili (allegato
326)
- modello esenzione I.C.I. uso gratuito (allegato 488)
- Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta
Comunale sugli Immobili (allegato
205R)
Responsabile aggiornamento
Dott. Paolo Cintelli
Scheda n. 160 - revisionata il 06/05/2009