I.C.I Imposta Comunale Immobili
Oggetto
I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
Dove rivolgersi
Ufficio: Tributi
tel. 0571 757787/757778
fax 0571
757808
piazza del Popolo, 33 - primo piano
50053
Empoli
Addetti
Sortino Mariella: tel. 0571 757778
Vignoli Silvia: tel. 0571 757787
Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio Tributi
lunedì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:00
e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Requisiti del richiedente
Possesso o diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione,superficie,
enfiteusi) di beni immobili nel territorio comunale
Modalità di richiesta del cittadino
Autodenuncia, da effettuare in caso di variazione dei requisiti
di possesso o diritti reali di godimento
Documentazione da presentare
Denuncia di variazione riferita all'anno precedente, su modello
I.C.I. in duplice copia,
da presentare entro il termine della scadenza delle dichiarazioni dei redditi.
Iter
- presentazione denuncia;
- controllo da parte dell'ufficio delle dichiarazioni
e delle denunce presentate;
- verifica da parte dell'ufficio dei versamenti
eseguiti sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla
base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero
delle Finanze;
- correzione degli errori materiali e di calcolo, rettifica delle dichiarazioni o denunce in
caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza, emettendo
avviso di accertamento in rettifica;
- emissione avviso di accertamento d'ufficio,
in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
e conseguente omesso versamento.
Contribuzione a carico del cittadino
Anno 2008: E' possibile effettuare il CALCOLO DELL'IMPOSTA online
- a) aliquota ordinaria del 6,6%o (sei virgola sei per mille) per fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile da determinare con le modalità di cui al punto precedente.
- b) aliquota del 5,2%o (cinque virgola due per mille) da applicare alla base imponibile come sopra determinata:
- all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite ancorché iscritte in catasto con rendita autonoma nelle categorie C/2, C/6 e C/7 da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Empoli;
- alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in modo permanente a condizione che la stessa sia non locata;
- alle unità immobiliari degli enti senza scopo di lucro;
- all'abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale, da riconoscere su presentazione di apposita autocertificazione, entro il termine per il versamento del saldo I.C.I., da applicare alla base imponibile come sopra determinata, tale certificazione vale fino a successiva variazione;
- all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, a condizione che l'utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva stabile dimora, da riconoscere su presentazione di apposita autocertificazione, entro il termine del versamento del saldo I.C.I., tale certificazione vale fino a successiva variazione;
- c) aliquota del 2%o (due per mille) gravante sugli immobili adibiti ad uso abitativo concessi m locazione a titolo di abitazione principale, stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431, da riconoscere su presentazione di apposita autocertificazione, entro il termine del versamento a saldo I.C.I.. Tale certificazione vale fino a successiva variazione.
- d) aliquota del 7%o (sette per mille) gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo da applicare ai valori imponibili da determinare come al punto 2);
- e) aliquota del 9%o (nove per mille) gravante sugli immobili ad uso abitativo non locati nè altrimenti occupati per i quali non risultino o essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Detrazione di Euro 130,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione non spetta per gli alloggi locati o concessi in uso gratuito. La detrazione non spetta per gli immobili locati ai sensi della Legge 431/98.
Sanzioni
1. Per omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell'imposta si applica la sanzione del 30% dell'ammontare dell'imposta, non versata o tardivamente versata. Sulla somma dovuta per imposta si applicano gli interessi moratori del 2,5%;
2. per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100%, al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;
Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
3. se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissioni di atti e documenti,ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
Il ritardato pagamento dell'acconto 2008
Si ricorda che per il pagamento dell'acconto I.C.I. 2008 effettuato dopo il 16 giugno 2008 deve essere applicata una maggiorazione.
Modalità di pagamento
L'imposta può essere pagata in unica
soluzione entro il 16/06/2008 o in due rate, scadenti la prima
il 16/06/2008 e la seconda per il saldo
dal 1° al 16 dicembre 2008 .
L'imposta risultante
deve essere corrisposta:
- utilizzando il modulo di c/c postale n.11932548 intestato
"COMUNE DI EMPOLI - SERVIZIO TESORERIA - I.C.I.", da presentare direttamente al Tesoriere del Comune
- Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.- Filiale di Empoli - Via F.lli Rosselli, 11-17
50053 Empoli; oppure presso le proprie Agenzie di Empoli in via F.lli Rosselli, n° 30 e in via B. Ricasoli, n° 6;
- a mezzo del servizio dei conti correnti postali,
presso qualsiasi ufficio postale. Tali moduli sono disponibili
presso l'Ufficio Tributi, l'U.R.P e il Servizio di Tesoreria.
- a mezzo servizio di Pagobancomat, attivo presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico, via G. del Papa, 41e presso l'ufficio
Tributi, P.za del Popolo;
- mediante modello F24 da ritirare presso sportelli
bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. La
delega è accettata in pagamento in tutti gli sportelli
bancari e negli uffici postali, può essere addebitata
sul conto corrente o pagata con assegno.
Nel modello dovranno
essere specificati i seguenti codici:stabiliti dal Ministero
delle Finanze:
codice Comune di Empoli: D403
abitazione
principale: 3901
terreni agricoli: 3902
aree fabbricabili:
3903
altri immobili: 3904
- On line con carta di credito aderente al circuito VISA
o MASTERCARD.
Agevolazioni
La detrazione per l’abitazione principale deve essere elevata da euro 130,00 a Euro 258,00 a favore dei soggetti passivi che dimostrino, con propria istanza da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata di saldo, di trovarsi in una delle seguenti situazioni con indicatore ISEE riferito al 31 dicembre 2007:
- nuclei familiari da cui risulti unindicatore ISEE fino a Euro 11.580,00
- nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni o con la presenza di uno o più minori a carico o con componente familiare dipendente precario da 3 mesi a 3 anni in corso nel 2008, oppure con contratto di lavoro parasubordinato da 3 mesi a 3 anni in corso del 2008 con indicatore ISEE fino Euro 13.410,00
- nuclei costituiti da un solo soggetto ultrassentacinquenne o famiglie monoparentali con uno o più minori a carico, con indicatore ISEE fino Euro 14.035,00
- nuclei familiari con all'interno soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della legge 104/92 con indicatore ISEE fino a Euro 14.715,00
- nuclei familiari con all'interno soggetti non autosufficienti, come riconosciuti ai sensi della legge 18/80, con indicatore ISEE fino a Euro 14.715,00.
Tempi
Per il pagamento degli avvisi di liquidazione
o accertamento:
- entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso
di accertamento.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Contro l'avviso di accertamento,
è ammesso ricorso in carta legale davanti alla commissione
tributaria provinciale di Firenze, entro 60 giorni dalla data
di notifica dell'avviso di accertamento, con le
modalità previste dall'art. 20 del D.L.vo (Decreto Legislativo)
546/92 e cioè:
- mediante notifica del ricorso secondo le norme
degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- mediante notifica del ricorso a mezzo servizio
postale, con spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato,
con avviso di ricevimento al comune, ovvero mediante consegna
dell'atto all'impiegato del comune addetto (ufficio Tributi).
Riscossione coattiva
Le somme dovute a titolo di imposta sanzione e interessi, se
non versate entro i termini stabiliti, comportano l'avvio della
procedura coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale con
maggiorazioni di spese di procedura e interessi moratori ove
previsto. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre
il 31dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso
di accertamento è diventato definitivo.
Rimborsi
Il contribuente può richiedere al comune, al quale è
stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non
dovute entro il termine di tre anni dal giorno della domanda,
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione.
Sulle somme dovute, al contribuente
spettano gli interessi in misura del 2,5%.
Responsabile aggiornamento
Lari Lusiana
Scheda n. 160 - revisionata il 11/04/2008