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I.C.I Imposta Comunale Immobili

Oggetto

I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili

SOLO PER GLI ANNI PREGRESSI

Dove rivolgersi

Ufficio: Tributi
tel. 0571 757787/757778
fax 0571 757808
piazza del Popolo, 33 - primo piano
50053 Empoli

Addetti

Sortino Mariella: tel. 0571 757778
Vignoli Silvia: tel. 0571 757787

Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio Tributi

lunedì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 08.30 alle ore 13.00
e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Requisiti del richiedente

Possesso o diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) di beni immobili nel territorio comunale

Documentazione da presentare

Dichiarazione I.C.I riferita all'anno precedente, su modello ministeriale in duplice copia, da presentare entro il termine della scadenza delle dichiarazioni dei redditi.

La dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una differente determinazione dell’imposta non sono immediatamente fruibili attraverso la banca dati catastale. In particolare non deve essere presentata la dichiarazione I.C.I. nel caso che gli elementi rilevanti ai fini I.C.I. dipendano da atti ai quali è applicato il Modello Unico Informatico (MUI), per es. atti di compravendita di immobili.

Iter

Aliquote e detrazioni

Si indicano di seguito le aliquote vigenti per l’anno 2011:

Detrazione abitazione principale (Categ. Catastali A/1-A/8-A/9) € 130,00. La detrazione non spetta per gli alloggi locati o concessi in uso gratuito, né per gli immobili locati ai sensi della legge 431/98.

Sanzioni

1. Per omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell'imposta si applica la sanzione del 30% dell'ammontare dell'imposta, non versata o tardivamente versata.

2. Per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100%, al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;

Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
3. se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissioni di atti e documenti,ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Modalità di pagamento

L'imposta può essere pagata in unica soluzione entro il 16/06/2011 o in due rate, scadenti la prima il 16/06/2011 e la seconda per il saldo dal 1° al 16 dicembre 2011.
L'imposta risultante deve essere corrisposta:

Agevolazioni

La detrazione per l’abitazione principale deve essere elevata da euro 130,00 a Euro 258,00 a favore dei soggetti passivi che dimostrino, con propria istanza da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata di saldo, di trovarsi in una delle seguenti situazioni con indicatore ISEE riferito al 31 dicembre 2010:

Tempi

Per il pagamento degli avvisi di liquidazione o accertamento:

Normativa di riferimento

Reclami, ricorsi e opposizioni

Contro l'avviso di accertamento, è ammesso ricorso in carta legale davanti alla commissione tributaria provinciale di Firenze, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, con le modalità previste dall'art. 20 del D.L.vo (Decreto Legislativo) 546/92 e cioè:

Riscossione coattiva

Le somme dovute a titolo di imposta sanzione e interessi, se non versate entro i termini stabiliti, comportano l'avvio della procedura coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale con maggiorazioni di spese di procedura e interessi moratori ove previsto. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo.

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al comune, al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno della domanda, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Responsabile del procedimento

Dott. Paolo Cintelli
ufficio: Tributi
tel. 0571 757788 - fax 0571 757808
e-mail: p.cintelli@comune.empoli.fi.it

Settore

Bilancio - servizi informatici
responsabile: Anna Tani
tel. 0571 757790 - fax 0571 757760
e-mail: a.tani@comune.empoli.fi.it

Allegati

Responsabile aggiornamento

Dott. Paolo Cintelli

Scheda n. 160 - revisionata il 04/05/2011