Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Oggetto
- DIA per commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Comunicazione di subingresso
- Comunicazione di v ariazioni(cambiamenti anagrafici)
- Aggiunte merceologiche
Dove rivolgersi
Ufficio: Commercio e SUAP
tel. 0571 757819
via G. del Papa, 41 primo piano - 50053 Empoli
Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio Commercio
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.50
Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio URP
mattina dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.30
pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Requisiti del richiedente
- Essere residente o avere la sede legale nel Comune di
Empoli;
- Essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli art. 13 e 14 della L.R.T.n. 28 del 07/02/2005
Modalità di richiesta del cittadino
Scritta, su apposito modello (allegato 52)
da consegnare all'ufficio Accettazione presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (U.R.P.) o fare pervenire tramite Raccomandata,
in carta semplice;
Documentazione da presentare
- Secondo il tipo di richiesta: come risulta dall'allegato
"Modello unico per commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
Iter
- presentazione DIA;
- istruttoria d'ufficio per accertare che quanto dichiarato
corrisponda a verità (atti, requisiti professionali e morali);
Contribuzione a carico del cittadino
- per DIA, per comunicazione di subingresso e per aggiunta di settore merceologico € 30 di diritti di istruttoria pagabili:
- per contanti presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Pisa - filiale di Empoli Via F.lli Rosselli n. 11/17;
- con versamento su C.C. Postale n. 24853509 intestato a Comune di Empoli - Servizio Tesoreria;
- con pagobancomat presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune in via del Papa n. 41
- nessuna spesa per le comunicazioni di variazione.
Tempi
Sia le DIA che le comunicazioni hanno efficacia immediata.
Normativa di riferimento
- L.R. (Legge Regionale) Toscana n. 28
del 07/02/2005;
- D.C. C. (Deliberazione Consiglio Comunale) n. 5 del
28/01/2000 " Piano Comunale per l'esercizio del Commercio su aree
pubbliche";
Note
La DIA per commercio su AA PP in forma itinerante:
- viene presentata al Comune di residenza se persona
fisica, o se società di persona dove questa ha sede legale e
consente di svolgere il commercio ambulante itinerante su qualsiasi
area del territorio italiano.
- abilita alla partecipazione nei sorteggi mercati
e nelle fiere
anche alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali
ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento
o svago.
- prescrizioni:
a) è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante nelle zone espressamente escluse dall'Amministrazione Comunale
sul territorio della quale si svolge l'attività, con proprio
provvedimento.
b) Nell'esercizio dell'attività, è fatto obbligo all'operatore
di rispettare quanto disposto dai Regolamenti Comunali per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche delle Amministrazioni sul cui territorio
intenda operare.
c) E' vietato vendere generi appartenenti a settore merceologico diverso
da quello indicato nella DIA.
d) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è
consentito a condizione che la sosta del veicolo sia compatibile con
le disposizioni che regolano la circolazione stradale e che non sia
di ostacolo al traffico.
e) E' fatto obbligo di esercitare il commercio su aree pubbliche in
forma itinerante tramite l'esposizione della merce esclusivamente sul
mezzo adibito al trasporto; è vietata la vendita a mezzo di banchi
ed attrezzature similari.
f) E' fatto obbligo esercitare il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante personalmente o a mezzo di persona delegata.
g) Il titolo autorizzatorio decade nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di cui
agli artt. 13 e 14 della legge R.T. 28/2005, nonché nel caso in cui l'attività
non sia iniziata entro il termine di sei mesi dalla data di
ricevimento della DIA da parte dell’Amministrazione Comunale.
h)
La DIA non esonera dall’obbligo dell'operatore
di munirsi di altri atti di assenso e/o abilitazione, comunque denominati,
necessari per la vendita di particolari prodotti.
i) E' vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse
da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le
modalità di all'art. 176 del R. D n. 635/1940 (Regolamento di
attuazione del T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, nonché
di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.
l)
La legge regionale 28/2005 ha inserito l’obbligo di comunicare la cessazione dell’attività entro 60 giorni, prevedendo sanzione pecuniaria in caso di non ottemperanza;
- Per la cessazione dell’attività occorre presentare:
- comunicazione in carta semplice entro 60 giorni (allegato
304);
-
originale dell’autorizzazione, nel caso sia stata rilasciata prima del 01/07/2007;
- copia del documento di identità.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 7-8-1990, n.
241, i soggetti interessati possono ricorrere presentando ricorso al T.A.R.
(Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana entro 60 giorni o al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento
di diniego
Responsabile del procedimento
Lucia Lorenzini
ufficio: Commercio e Polizia Amministrativa
tel. 0571 757815 - fax 0571 757910
e-mail: l.lorenzini@comune.empoli.fi.it
Scheda n. 73 - revisionata il 29/04/2008