Oggetto
DIA per somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande di tipologia unica
Dove rivolgersi
Ufficio: Commercio e Polizia Amministrativa
tel. 0571 757816
via G. del Papa, 41 primo piano - 50053 Empoli
Addetti
Anna Rita Del Moro
Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio Commercio
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.50
Requisiti del richiedente
"Per somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande"
Requisiti di onorabilità (morali):
1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 14 maggio 2005, n. 80);
b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cuial libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il puon costume, per delitti commessi in stato di ubriacatezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.
4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei provvedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
Requisiti professionali:relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione:
1) avere frequentato con esito positivoun corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
3) essere stato iscritto al REC di cui alla 1. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione del medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.
1. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 1), e lettera b) numero 1) è riconosciuto anche a chi abbia superato l'esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, anche se non seguito dall'iscrizione al registro.
2 II requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 3) e lettera b) numero 3) è riconosciuto anche al cittadino italiano che abbia svolto all'estero, rispettivamente, l'attività commerciale o l'attività di somministrazione, purché adeguatamente comprovata.
3. Ai cittadini degli stati mèmbri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
4. Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.
5. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
6. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti m altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o provincia autonoma di residenza.
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano ai circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), salvo il caso in cui l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 3, la Regione definisce:
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;
b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale;
c) i titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), numero 2) e comma 1, lettera b), numero 2..
Modalità di richiesta del cittadino
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico non sono più contingentate, ma devono rispondere a criteri qualitativi, stabiliti nella deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 10.06.2008 (presenza di parcheggi pubblici o privati, visitabilità dei locali da parte di portatori di handicap).
Tempi
Effetto immediato
Normativa di riferimento
Note
Tipologia degli esercizi in base alla L. n. 287 del 25-8-1991:
ANNOTAZIONI I decreti ministeriali n. 564/92 e 534 /94 stabiliscono i seguenti criteri di sorveglianza:
- sorvegliabilità
esterna:le porte e gli altri ingressi del locale e delle aree adibite, anche
temporaneamente, alla somministrazione di alimenti e bevande devono consentire
l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono
essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
- locali parzialmente interrati: gli accessi devono essere integralmente
visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
- locali posti ad un livello superiore al piano stradale: gli accessi devono
essere visibili dall'esterno per permettere la verifica da parte dell'autorità
di pubblica sicurezza. Durante l'orario di apertura dell'esercizio, non
ci possono essere impedimenti all'ingresso e all'uscita dei locali; le porte
di accesso devono essere costruite in modo da consentire sempre l'apertura
esterna.
- sorvegliabilità interna
- le suddivisioni interne del locale esclusi i servizi igienici ed i vani
chiusi al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di
serrature o altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
Eventuali vani interni, chiusi al pubblico, devono essere indicati al momento
della richiesta di autorizzazione e non può essere impedito l'accesso
all'autorità di pubblica sicurezza. L'identificabilità degli
accessi, dei vani interni chiusi al pubblico e delle vie d'uscita deve essre
assicurata con targhe e/o indicazioni luminose.
Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia;
1) Ditte individuali
2) Società:
- per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali
altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali
altri componenti l'organo di amministrazione;
- per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorzi con
una partecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti
i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Ai sensi dell'art. n. 3 comma 4 L. 241 del 7-8-1990 i soggetti interessati possono ricorrere nei modi previsti:
Responsabile del procedimento
Lucia Lorenzini
ufficio Commercio
tel. 0571 757815 - fax 0571 757910
e-mail: l.lorenzini@comune.empoli.fi.it
Settore
Commercio
responsabile: Edo Rossi
tel. 0571 757948 - fax 0571 757910
e-mail: e.rossi@comune.empoli.fi.it
Responsabile Aggiornamento
Lucia Lorenzini
Scheda n. 149 - revisionata il 01/09/2008