Oggetto
Rilascio autorizzazione per distributori (sia stradali che ad uso privato) di carburante ad uso autotrazione
Dove rivolgersi
Ufficio: Commercio e Polizia Amministrativa
tel. 0571 757819 - fax 0571 757910
via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli
Addetti
Lucia Lorenzini
Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio Commercio
il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00
il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.50
LAVORI IN
CORSO NELLE INFORMAZIONI RIPORTATE QUI DI SEGUITO
per l'entrata in vigore del D.P.R. 447 del 1998 e modifiche del
D.P.R. 440 del 2000 e per l'entrata in vigore del Regolamento
SUAP Delibera della Giunta Municipale n. 166 del 1/1/2004.
Per la modulistica collegarsi a www.spiconline.it.
Requisiti del richiedente
Requisiti morali, tecnici e professionali di cui all'art.5 comma 2 Decreto legislativo 114 del 31.03.1998.
Requisiti morali
Non possono accedere all'attività commerciale, salvo che abbiamo ottenuto la riabilitazione
a) Coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) Coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato,
per delitto non corposo, per il quale è prevista una pena minima
di anni tre, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore
al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo
II e IV del libro del codice penale, ovvero di ricettazione, reciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,
usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva
o pecuniaria nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività,
accertata con sentenza passata in giudicato per uno dei seguenti delitti
previsti dagli articoli: 442, 444, 513, 513bis, 515, 516, 517, del codice penale
o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti,
previsti dalla leggi speciali
e) Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui
alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata
una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; (necessari
solo per la vendita di generi alimentari).
Requisiti attività
La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione
ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di
durata non inferiore a sei anni aventi aventi per oggetto la cessione
gratuita dell'uso di attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione
di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i
termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni
di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori
e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali
sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali.
I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione
e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità.
Glia accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un
tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali
individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una
delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.
Descrizione
Per impianto distribuzione carburante si intende un unico
complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione
per uso di autotrazione con le relative attrezzature. Ciò che differenzia
l'impianto ad uso pubblico da quello ad uso privato è che nel primo
caso l'erogazione di carburante è destinata all'utenza veicolare
generica, nel secondo caso è destinata esclusivamente ai mezzi di
proprietà di imprese, ditte etc...
L'installazione di un nuovo impanato per la distribuzione di carburanti
ad uso pubblico potrà avvenire in una delle aree destinate a tale
uso dal P.R.G.- Piano Carburanti e dalla ulteriore normativa di settore.
Normativa di riferimento
Normativa comunale:
-
Delibera C.C: n.65 del 10.07.1998 " Variante
al PRG per l'individuazione ex art:2 comma 1 DLGS32/98 dei criteri,
requisiti, caratteristiche delle aree sulle quali possono esser installati
gli impianti di distribuzione stradale di carburante.
-
Delibera C. C. n.43 del 26.04.1999 "Adozione"
Normative provinciali
- Circolare ministeriale: Agenzia
delle Dogane
- U.T.I.F.
- Circolare 23 gennaio 2002 prot. n. 3919;
- Vari: Provincia di Firenze - Protocollo d'Intesa provinciale firmato
il 20 novembre 2001;
Normative regionali
- Circolare Regione Toscana: Regione Toscana - Circolare 18 dicembre 2001;
- Circolare Regione Toscana: Regione Toscana - Comunicazione 18/07/2002
prot. n. 103/16904/09.07.17;
- Delibera Regionale: Regione Toscana - Consiglio Regionale - Deliberazione
n. 201 del 23/12/2002;
- Delibera Regionale: Regione Toscana - Consiglio Regionale - Deliberazione
n. 417 del 17/12/1997;
- Delibera Regionale: Regione Toscana - Consiglio Regionale - Deliberazione
n, 99 del 29/02/2000;'
- Delibera Regionale: Regione Toscana - Consiglio Regionale - Deliberazioni
n 359 del 26/11/1996;
- Delibera Regionale: Regione Toscana - Giunta Regionale - Deliberazione
n. 1432 del 20/12/1999;
- Delibera Regionale: Regione Toscana - Giunta Regionale - Deliberazione
n. 629 del 13/06/2000;
- Legge Regionale: Regione Toscana - LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998,
n. 88;
- Legge Regionale: Regione Toscana - LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2001,
n. 1;
- Legge Regionale: Regione Toscana - LEGGE REGIONALE 20 giugno 1992, n.
27;
- Legge Regionale: Regione Toscana - LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996,
n. 97;
- Legge Regionale: Regione Toscana - LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1985,
n. 61;
- Legge Regionale: Regione Toscana - LR 31 ottobre 1985, n. 61 (Testo
coordinato);
Normative statali - Circolare Ministeriale: Ministero
delle Attività Produttive - CIRCOLARE 27 gennaio 2000, n.2;
- Circolare Ministeriale: Ministero delle Attività Produttive -
CIRCOLARE 27 giugno 2001, n.3518/C;
- Circolare Ministeriale: Ministero dell'Interno - Circolare 23 gennaio
2002 prot. P80/4112sott.53;
- Circolare Ministeriale: Ministero dell'Interno - Circolare 26 novembre
2002;
- Decreto Legge: D.L. 29 marzo 1993, n. 82;
- Decreto Legislativo: Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- Decreto Legislativo: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Decreto Legislativo: Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346;
- Decreto Ministeriale: D.M. 16 maggio 1996;
- Decreto Ministeriale: D.M. 31 marzo 1984;
- Decreto Ministeriale: Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio
- Decreto 21 gennaio 2000, n. 107;
- Decreto Ministeriale: Ministero delle Attività Produttive - Decreto
31 ottobre 2001;
- Decreto Ministeriale: Ministero delle Attività Produttive - Decreto
7 gennaio 2003;
- Decreto Ministeriale: Ministero dell'Interno - Decreto 19 settembre
2002;
- Decreto Ministeriale: Ministero dell'Interno - Decreto 24 maggio 2002;
- Decreto Ministeriale: Ministero dell'Interno - Decreto 28 giugno 2002;
- Decreto Ministeriale: Ministero dell'Interno - Decreto 29 novembre 2002;
- Decreto Presidente della Repubblica: D.P.R. 13 dicembre 1996;
- Decreto Presidente della Repubblica: Decreto Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 420;
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri: D.P.C.M. 8 marzo 2002;
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2002;
- Legge: Legge 27 maggio 1993, n. 162;
- Legge: Legge 28 dicembre 1999, n. 496;
- Vari: ISPESL - ISPESL - PROFILO DI RISCHIO NEL COMPARTO DISTRIBUTORI
DI BENZINA.
Nuovi impianti
Potenziamento di impianti esistenti
Costituisce potenziamento di un impianto esistente:
Modifiche di impianti esistenti
Costituiscono modifiche:
LE MODIFICHE SONO SOGGETTE A SEMPLICE COMINICAZIONE
Qualora gli interventi comportino alterazioni materiali degli ALLACCIAMENTI ed alle PARTI ELETTRICHE, DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTE AL COLLAUDO.
Subingresso
Collaudo
1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato, di apposito collaudo. A tal fine il Comune nomina una Commissione della quale devono far parte un rappresentante dell'amministrazione comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'U.T.F. competente per territorio, da un rappresentante dell'A.R.P.T. e dell'A.S.L.
2. Il Comune tra il 20° e il 60° giorno dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente, convoca la commissione di collaudo che provvede entro i successivi 30 giorni.
3. Il collaudo viene comunque effettuato ogni quindici anni precedente verifica.
4. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dall'Amministrazione comunale, presso la competente tesoreria comunale.
5. La corretta realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 14, soggette a semplice comunicazione, è attestata da autocertificazione e perizia giurata da trasmettere agli enti di cui all'articolo 14, comma2.
6. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare può essere concesso l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, previa presentazione di idonea documentazione indicata dal Comune.
7. Il collaudo può essere autocertificato ( art.9
DPR 447/98). Il collaudo è effettuato nel giorno indicato dal Comune,da
un professionista individuato dall'interessato.
Al momento del collaudo il tecnico incaricato dovrà consegnare
al funzionario comunale il certificato dell'avvenuto collaudo.
Alla richiesta di collaudo dovrà essere allegata la documentazione
tecnica necessaria all'impianto.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Allegati
Responsabile del procedimento
Lucia Lorenzini
ufficio: Commercio e Polizia Amministrativa
tel. 0571 757815 - fax 0571 757910
e-mail: l.lorenzini@comune.empoli.fi.it
Settore
Commercio
responsabile: Edo Rossi
tel. 0571 757948 - fax 0571 757910
e-mail: e.rossi@comune.empoli.fi.it
Scheda n. 210 - revisionata il 11/03/2004