Oggetto
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Dove rivolgersi per informazioni
Ufficio: Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 0571 757999
via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli
Addetti
Operatore di turno allo sportello
Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio
dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, il venerdì e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (venerdì e sabato pomeriggio chiuso).
Che cosa è l'autocertificazione
L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà semplificano i rapporti che il cittadino
ha con la pubblica amministrazione o con aziende o enti che erogano servizi pubblici (acqua, luce, gas...).
E’ possibile l'utilizzo di tali strumenti anche nei rapporti tra privati consenzienti. L'Amministrazione competente, su richiesta del soggetto
privato, corredata dal consenso del dichiarante, è tenuta a fornire
conferma scritta del contenuto della dichiarazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è la dichiarazione che il cittadino redige e sottoscrive nel proprio interesse e che lo esonera dal recarsi presso un ufficio pubblico per ottenere il rilascio di certificati.
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
invece il cittadino comunica alla pubblica amministrazione, o ai concessionari
di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità inerenti
la sua persona non compresi tra i dati autocertificabili prima indicati
(ad esempio essere proprietario, locatore,locatario, erede...). Queste
dichiarazioni possono anche essere relative ad altri soggetti purché
egli ne abbia diretta conoscenza. Il cittadino può inoltre dichiarare
che una copia è conforme all'originale.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non necessita
dell'autenticazione della firma, è sufficiente firmarla davanti
al dipendente addetto a riceverla o presentarla-inviarla allegando la
fotocopia di un documento di identità
L'autentica rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà da presentare ai privati (banche assicurazioni e per
le domande di riscossione di benefici economici (pensione-contributi)
da parte di altre persone.
La relazione che si instaura tra il cittadino e Stato è quella
di un rapporto paritario e di fiducia, pertanto le dichiarazioni che il
cittadino rende hanno lo stesso valore dei certificati corrispondenti.Sempre
nell'ottica dell'avvicinamento dell'Amministrazione al cittadino, rientra
la possibilità di attestare, con la semplice esibizione di un documento
di riconoscimento, la data e il luogo di nascita, la residenza e lo stato
civile.
Chi può fare l'autocertificazione
Per effettuare le dichiarazioni sostitutive occorre essere
maggiorenni e capaci di agire.
Nel caso di minori o incapaci la dichiarazione deve essere resa dal genitore
o dal tutore;
Nel caso in cui il dichiarante sia temporaneamente impedito
per motivi di salute, la dichiarazione potrà essere effettuata
dal coniuge, o, in sua assenza, dai figli, o, im mancanza di questi, dai
parenti fino al 3° grado (genitore,nonni, bisnonni, nipoti, pronipoti,
zii, fratelli.) .La dichiarazione va resa indicando l'esistenza dell'impedimento
davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della
persona che ha fatto la dichiarazione.
Ai cittadini comunitari si applicano le stesse modalità previste
per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Chi deve accettare l'autocertificazione
L'autocertificazione è un diritto del cittadino.
Tutte le Amministrazioni Pubbliche, i concessionari di servizi pubblici (acqua luce gas, trasporti, servizio postale, ecc.) sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e non possono più richiedere certificati. Il pubblico impiegato in caso di mancata accettazione dell'autocertificazione incorre in responsabilità per violazione dei doveri di ufficio.
E’ possibile presentare l'autocertificazione anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni); essi hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di accettarla.
Gli organi giudiziari (Tribunali, Giudice di Pace, Corti di Appello, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale) non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
Cosa si può autocertificare
Dati anagrafici e di stato civile:
Titoli di Studio, qualifiche professionali
Situazione economica, fiscale e reddituale
Posizione giuridica
Altri dati
La dichiarazione sostitutva di certificazione
e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere rese in forma libera. Per semplificare, l'Amministrazione Comunale ha predisposto apposita modulistica.
Cosa non si può autocertificare
Non possono essere sostituiti da autocertificazioni i certificati medici sanitari, veterinari, di origine, di conformità all'Unione Europea, di marchi e brevetti.
Contribuzione a carico del cittadino
Per le autocertificazioni non è necessaria l'apposizione di alcun bollo o diritto di segreteria e la firma non deve essere autenticata.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ove necessitano dell'autenticazione della sottoscrizione sottostanno dell'imposta di bollo.
Normativa di riferimento
Note
I certificati sopra indicati sono tuttavia ancora necessari nei rapporti tra privati e davanti all'autorità giudiziaria nell'espletamento di funzioni giurisdizionali.Tuttavia, anche i privati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nei rapporti con altri cittadini. In tal caso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sconta l'autentica di firma e la soggezione all'imposta di bollo.
Sia l'autocertificazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono dichiarazioni che il cittadino rende sotto la propria responsabilità circa la veridicità e la completezza di quanto asserito, con la consapevolezza che in caso di falsità o di mendacia è penalmente perseguibile e decade dai benefici ottenuti.
Proprio perché l'autocertificazione e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà sono finalizzati ad agevolare
il cittadino, queste sono una facoltà per l'interessato il quale
se ne può servire liberamente, mentre l'amministrazione deve obbligatoriamente
riceverli come se fossero certificati.
Pertanto, una volta resa la dichiarazione dal cittadino, l'Amministrazione
deve procedere come se avesse ottenuto i certificati. All'Amministrazione
rimane poi l'obbligo di verificare quanto dichiarato dal dichiarante..
Il cittadino conserva tuttavia la possibilità di non avvalersi dell'autocertificazione e di richiedere o l'emissione dei certificati all'amministrazione cui si rivolge se li detiene, o di indicare presso quale amministrazione i certificati sono rilasciabili. In questo caso l'istanza viene sospesa fintanto che lFF'amministrazione che procede non ha ottenuto i documenti.
Settore
Demografico
Dirigente ad interim
Rita Ciardelli
tel. 0571 757810 - fax. 0571 757910
e-mail: segretariogenerale@comune.empoli.fi.it
Responsabile Aggiornamento
Dirigente ad interim Rita Ciardelli
Scheda n. 644 - revisionata il 31/01/2012