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(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 21.10.93, integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 20.12.93)
Art. 1
Dal 1819 è funzionante in Empoli una pubblica biblioteca.
Dal 1833 la biblioteca è di proprietà del Comune di Empoli e
dal 1959 ha assunto la denominazione di "Biblioteca comunale
Renato Fucini".
Con questo Istituto l'Amministrazione comunale intende fornire
alla cittadinanza uno strumento fondamentale che, con criteri di
imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorre a
promuovere le condizioni perché si eserciti un effettivo diritto
di ogni cittadino allo studio, alla ricerca, all'informazione,
alla cultura.
La biblioteca provvederà a garantire al cittadino le seguenti
prestazioni:
a) reperimento, acquisizione, catalogazione, conservazione di
documenti (a stampa, audiovisivi o su qualsiasi altro supporto),
in modo particolare di quelli che testimoniano la cultura locale
ed il territorio in tutti i suoi aspetti, politici, religiosi,
economici, culturali;
b) consultazione e fruizione dei materiali raccolti, anche nella
forma di riproduzione degli stessi, secondo le modalità e
limitazioni stabilite dal presente regolamento;
c) circolazione e prestito di documenti (sia locale che nazionale
ed internazionale), nella ricerca di sempre più efficaci forme
di cooperazione fra biblioteche e istituti documentari diversi;
d) documentazione di ogni materiale posseduto, produzione di
informazioni bibliografiche, orientamento, consulenza ed
informazione relativa al materiale raccolto;
e) raccolta, conservazione, consultazione da parte del pubblico
dei principali documenti prodotti dall'Amministrazione comunale
ed informazioni circa l'ubicazione degli altri documenti prodotti
dall'Ente;
f) informazioni sulle caratteristiche e le tipologie di altri
centri di documentazione e biblioteche, innanzitutto a livello
comprensoriale e regionale, e sull'ubicazione e disponibilità
presso di essi di documenti richiesti dall'utente;
g) realizzazione di collegamenti con banche e basi dati
informatizzate, garantendone la fruizione al pubblico nelle forme
stabilite dal regolamento;
h) formazione nel cittadino, in cooperazione con altri istituti
(centri di documentazione specializzata, biblioteche pubbliche,
biblioteche scolastiche) di abilità e competenze diffuse di
recupero, organizzazione, valutazione dell'informazione;
i) orientamento ed informazione all'utente sulla tipologia dei
servizi forniti, le modalità di fruizione, l'utilizzazione delle
risorse bibliografiche e documentarie, sia mediante una efficace
segnaletica che con lo sviluppo di servizi di consulenza,
informazione ed istruzione bibliografica (rivolti anche a gruppi
di frequentatori) e con servizi di informazione al cittadino;
1) organizzazione di iniziative finalizzate ad una valorizzazione
e più approfondita conoscenza dei nuclei documentari (antichi e
moderni) della biblioteca, ed alla promozione della lettura,
dell'informazione e dell'educazione ricorrente in tutte le fasce
d'età e soggetti sociali;
m) organizzazione di iniziative e servizi che contribuiscano alla
conoscenza della storia e delle tradizioni locali, nei suoi
aspetti artistici, economico-sociali e culturali, e di servizi di
informazione al cittadino che favoriscano una più approfondita
conoscenza della realtà e storia contemporanea e dei processi di
integrazione e convivenza fra popoli e razze diverse;
n) promozione di esperienze di didattica del libro (antico e
moderno) e di acquisizione di abilità relativamente all'uso
delle fonti di informazione e all'evoluzione storica e tipologica
dei diversi supporti documentari.
o) promozione di attività - tramite una politica integrata tesa
a qualificare i servizi documentari, gli orari di apertura, la
circolazione di informazioni sui programmi della biblioteca - finalizzate ad ampliare le fasce di utenza.
Art. 2
La biblioteca comunale aderisce al CUT ("Catalogo unico
toscano") promosso dalla Regione Toscana, impegnandosi
attivamente nella produzione e scambio di dati bibliografici, nel
confronto e nella cooperazione fra esperienze diverse, e
ricercando le forme più idonee per una rapida individuazione,
localizzazione e circolazione dei documenti richiesti dagli
utenti.
La biblioteca ricerca e promuove, innanzitutto a livello locale e
di area, forme di collaborazione finalizzate a:
a) coordinamento degli acquisti bibliografici;
b) catalogazione partecipata e scambio di informazioni
bibliografiche;
c) prestito interbibliotecario;
d) scambio di servizi alle rispettive utenze, anche attraverso
l'allestimento di comuni infrastrutture informative ed
informatiche.
e) ampliamento delle fasce di utenza nell'accesso ai servizi
documentari.
Per quanto riguarda il territorio comunale, la biblioteca
promuove attivamente il progetto di sistema integrato della
documentazione in cui concorrono le risorse
(bibliografiche, finanziarie, umane, professionali) di
biblioteche e centri di documentazione afferenti a enti diversi
(istituti di istruzione, PUBLISER, U.S.L., Centro Busoni, ecc.),
favorendo l'adozione di standards catalografici e software di
informazione bibliografica comuni a tutte le biblioteche aderenti
e l'uso integrato delle risorse disponibili, anche con il ricorso
a convenzioni fra gli enti cui afferiscono le rispettive
biblioteche.
Art. 3
La biblioteca - in quanto servizio essenziale fornito
dall'Amministrazione comunale ai cittadini - dispone delle somme
che l'Amministrazione comunale dovrà impegnare annualmente
mediante apposita iscrizione fra le spese obbligatorie nel
bilancio del Comune e nella misura necessaria affinché la
biblioteca possa provvedere adeguatamente ai propri compiti.
Tale risorse saranno utilizzate per:
a) acquisto di libri (antichi e moderni), periodici, diapositive,
microfilm, videocassette, archivi elettronici, nonché di tutti
quei materiali documentari (qualunque sia il loro supporto
fisico) dei quali si ritenga necessario dotare la biblioteca per
valorizzare i servizi informativi da essa erogati;
b) attività culturali legate alla promozione del libro e della
lettura, e ad una più approfondita conoscenza dei nuclei
documentari (antichi e moderni) della biblioteca;
c) organizzazione di iniziative e servizi documentari che
contribuiscano alla conoscenza della storia e delle tradizioni
locali, e della realtà contemporanea e dei processi di
integrazione e convivenza fra popoli e razze diverse;
d) organizzazione di servizi informativi al cittadino;
e) spese generali di segreteria, per la manutenzione e
l'ammodernamento degli arredi e dei locali, l'assistenza ed il
potenziamento della dotazione hardware e software
della
biblioteca;
f) rilegatura e restauro di periodici e materiali librari
(antichi e moderni) al fine di garantirne la conservazione e
l'uso pubblico nel tempo.
L'Amministrazione comunale provvederà ad aggiornare ogni anno le
somme suddette in relazione al loro potere d'acquisto, a nuove o
maggiori necessità della biblioteca, tenendo conto - oltre che
della necessità di una cooperazione e coordinamento negli
acquisti bibliografici fra le biblioteche del comprensorio -
anche di standards qualitativi e quantitativi che siano stati
individuati a livello internazionale, nazionale e regionale.
La biblioteca dispone, in aggiunta alle somme stanziate
dall'Amministrazione comunale, dei contributi erogati dalla
Regione Toscana al Comune per la realizzazione di progetti di
valorizzazione del servizio bibliotecario e di quelli
eventualmente concessi - sulla base di progetti specifici - da
enti ed istituti.
La biblioteca dispone inoltre delle donazioni che le faranno enti
e privati, che saranno ricordati in apposito "Albo".
Art. 4
Il materiale bibliografico accede per acquisto, donazione,
scambio.
La politica delle accessioni viene effettuata e coordinata dal
Direttore, il quale si avvarrà dell'apporto del personale della
biblioteca e dei suggerimenti degli utenti, sulla base anche
delle indicazioni programmatiche e del contributo fornito dal
Comitato della biblioteca.
La biblioteca accetta donazioni da Enti e privati. Sui documenti
donati deve risultare l'indicazione del donatore.
La biblioteca utilizza lo strumento dello scambio di materiale
librario con Enti e privati al fine di incrementare e valorizzare
le proprie risorse bibliografiche.
La biblioteca può accettare in deposito fondi e collezioni
pubbliche e private, promuovendo in particolare l'uso pubblico ed
il deposito di rilevanti fondi di interesse locale.
Art. 5
Per contribuire ad una più efficace gestione della
biblioteca e progettazione delle sue attività tramite l'apporto
di soggetti istituzionali e sociali, e relativamente ai compiti
di cui al successivo art. 8, viene nominato dal Consiglio
comunale un Comitato formato da:
a) Sindaco o suo delegato;
b) due rappresentanti eletti dall'Assemblea dei frequentatori nei
modi e nei termini previsti dal successivo art. 12;
c) quattro rappresentanti eletti dal Consiglio comunale (n.2 per
la maggioranza, n.2 per la minoranza);
d) Direttore della biblioteca comunale;
e) un rappresentante nominato dalle organizzazioni sindacali;
f) un rappresentante nominato dalle associazioni culturali;
g) un rappresentante nominato dal Distretto scolastico.
Il Presidente del Comitato di gestione sarà di diritto il
Sindaco o suo delegato, mentre il Direttore della biblioteca
svolgerà anche le funzioni di segretario.
Il Vice-Presidente, che avrà il compito di sostituire il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento, sarà eletto dal
Comitato a maggioranza dai membri del Comitato di gestione nella
sua prima seduta.
Art. 6
I componenti elettivi del Comitato di gestione durano in
carica fino alla scadenza del mandato ricevuto dagli organismi
deleganti e possono essere riconfermati.
I componenti stessi cessano dall'ufficio per:
a) dimissioni, dalle quali prenderà atto il Consiglio comunale;
b) revoca dell'incarico, da deliberarsi dal Consiglio comunale
stesso con l'intervento di 2/3 dei consiglieri in carica, per
gravi motivi contestati all'interessato almeno dieci giorni
prima;
c) decadenza a seguito di mancato intervento, senza giustificati
motivi, a n. 4 adunanze consecutive del Comitato;
d) revoca del mandato da parte degli organismi rappresentati,
della quale prenderà atto il Consiglio comunale.
La dichiarazione di decadenza e la sostituzione sono di
competenza del Consiglio comunale.
Art. 7
Il Comitato si riunirà almeno quattro volte all'anno nella
sede della Biblioteca, su invito scritto del Presidente.
Per la validità dell'adunanza è necessario in prima
convocazione l'intervento del 50% + 1 dei componenti il Comitato
(6 componenti); in seconda convocazione la presenza di almeno
quattro componenti.
Ogni decisione dovrà essere adottata a maggioranza.
Di ogni adunanza sarà redatto apposito verbale in stesura
definitiva a cura del Segretario. Tale Verbale sarà firmato dal
Presidente, dal Segretario e dagli intervenuti e sarà conservato
presso la biblioteca. La verbalizzazione delle sedute può essere
curata, oltre che dal Segretario, anche da altri componenti del
Comitato di volta in volta individuati.
Possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto,
persone estranee al Comitato, qualora il Presidente lo ritenga
utile in relazione all'argomento da discutere nella seduta.
Art. 8
Il Comitato è un organo consultivo con funzioni di proposta
all'Amministrazione comunale relativamente alle politiche di
sviluppo, valorizzazione ed incremento dei servizi documentari ed
alle attività di promozione della lettura e dell'accesso
all'informazione.
Tali funzioni riguardano in particolare modo il contributo che il
Comitato dovrà fornire:
a) alla valutazione complessiva dell'evoluzione dei servizi,
della loro efficienza e rispondenza alle reali esigenze della
popolazione;
b) alla stesura definitiva della relazione predisposta dal
Direttore della Biblioteca sull'attività svolta dalla stessa nel
corso dell'anno, e che verrà dal Direttore sottoposta all'esame
della Giunta municipale;
c) alla progettazione del programma di attività che la
biblioteca intende svolgere nell'anno successivo, e che verrà
dal Direttore sottoposta all'esame della Giunta municipale
indicando la spesa necessaria da iscrivere in bilancio;
d) alla individuazione delle aree tematiche e dei servizi
documentari di prioritaria valorizzazione sulla base dei quali si
procederà nel corso dell'anno agli acquisti bibliografici
(libri, riviste, ecc.);
e) alla progettazione di attività culturali legate alla
promozione del libro, della lettura, di percorsi di educazione
ricorrente e ad una più approfondita conoscenza dei nuclei
documentari (antichi e moderni) della biblioteca; di iniziative e
servizi documentari che contribuiscano alla conoscenza della
storia e delle tradizioni locali, e della realtà contemporanea e
dei processi di integrazione e convivenza fra popoli e razze
diverse; di servizi informativi al cittadino;
f) alla promozione di ogni forma di collaborazione con gli
organismi che i membri del Comitato rappresentano e, più in
generale, di esperienze di cooperazione con istituti documentari
locali e regionali;
g) a proposte di modifica da apportare al presente regolamento.
Il Presidente del Comitato ed il Direttore della Biblioteca
informeranno il Comitato stesso dello stato di avanzamento di
progetti ed iniziative del servizio bibliotecario sui quali il
Comitato abbia espresso il proprio parere.
Art. 9
Al fine di sollecitare una più ampia e democratica
partecipazione dei cittadini all'attività della biblioteca, il
Comitato può decidere la formazione di commissioni di lavoro che
operino in settori culturali specifici, chiamando a parteciparvi
anche persone che non siano membri del Comitato.
Ad un più intenso radicamento della biblioteca nella vita civile
del territorio possono - oltre al Comitato della biblioteca -
contribuire anche aggregazioni temporanee e varie forme di
partecipazione (individuale e collettiva) che si realizzino
intorno all'attività della biblioteca stessa (commissioni di
studio; gruppi di lettura; comitati di consulenza per sezioni e
progetti specifici, ecc.).
Art. 10
Il Presidente del Comitato convoca ogni anno un'assemblea dei
frequentatori, aperta anche a tutta la cittadinanza, per una
consultazione sui programmi, le attività, il funzionamento della
biblioteca e per la elezione dei rappresentanti dei frequentatori
all'interno del Comitato previsti alla lettera b) dell'art. 4 del
presente regolamento.
La pubblicizzazione della convocazione sarà attuata mediante
avvisi da affiggere nei locali della biblioteca e in altri luoghi
pubblici ed attraverso altri strumenti di comunicazione che il
Presidente del Comitato riterrà necessari.
Il Direttore della Biblioteca, nella stesura della relazione di
cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 del presente regolamento, ed
il Comitato, nella valutazione di questa, terranno presenti le
indicazioni espresse dall'assemblea circa i progetti, le
attività ed il funzionamento della biblioteca.
L'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I
partecipanti all'assemblea eleggeranno due loro rappresentanti in
seno al Comitato. L'elezione avverrà mediante voto segreto su
lista aperta a tutti coloro che faranno richiesta di iscrizione
nel corso dell'assemblea e si svolgerà terminato il dibattito e
la consultazione in merito ai programmi e le attività della
biblioteca.
Gli elettori dovranno avere compiuto il 14° anno di età e gli
eletti il 18° anno di età.
Ogni elettore non potrà votare più di un nominativo tra quelli
indicati nella lista elettorale.
Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità sarà eletto il più anziano
di età.
Il Presidente e il Segretario del Comitato assumeranno le
funzioni rispettivamente di Presidente e di Segretario
dell'Assemblea. Essi provvederanno a redigere e firmare un
verbale dettagliato sulle proposte dell'assemblea e sulle
operazioni elettorali, della cui democraticità e regolarità
essi sono garanti.
Art. 11
Il Presidente del Comitato convocherà l'assemblea
straordinaria dei frequentatori ogni volta che lo ritenga
necessario e, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta
scritta al Comitato almeno cinquanta frequentatori o sei membri
del Comitato stesso.
Art. 12
La biblioteca promuove - innanzitutto presso l'ente di
appartenenza e, più in generale, presso istituzioni, forze
sociali, istituti scolastici, altre biblioteche - una periodica
informazione sui propri servizi e programmi.
La relazione sull'attività svolta nell'anno e sui programmi per
l'anno successivo, elaborata con il contributo del Comitato,
viene presentata all'Amministrazione comunale, adeguatamente
corredata di informazioni sull'evoluzione dei servizi,
statistiche relative alla circolazione dei documenti e
all'evoluzione dell'utenza. Copia ditale relazione viene inviata
al Servizio regionale per i beni librari ed archivistici.
Art. 13
Per decisioni e progetti di particolare rilevanza dovrà
essere sentito il parere del Servizio regionale per i beni
librari e archivistici prima di sottoporli all'esame della Giunta
municipale.
Art. 14
Nell'arco di ciascun anno finanziario sarà impegnata una
somma corrispondente ad 1/3 delle risorse appositamente destinate
agli acquisti bibliografici, con la quale saranno poi liquidate
le spese relative all'acquisizione di opere di particolare
urgenza ed interesse per il servizio.
Della tipologia degli acquisti fatti sarà periodicamente
informato dal Direttore il Comitato di gestione.
Art. 15
Per far fronte a piccole spese di carattere urgente verrà
assegnato al Direttore della Biblioteca comunale un apposito
fondo la cui entità sarà stabilita dalla Giunta municipale ed
il cui utilizzo sarà debitamente rendicontato dal Direttore
stesso.
Art. 16
La biblioteca è una struttura operativa complessa in cui,
dal punto di vista funzionale, interagiscono diverse
professionalità e livelli professionali.
La formazione di base e l'aggiornamento ricorrente degli
operatori, ai vari livelli professionali, sono fattore essenziale
di promozione del ruolo della biblioteca e della capacità di
questa di rispondere e soddisfare esigenze di informazione e
conoscenza diversificate, che coprono tutti i gradi di istruzione
(dalla scuola di base all'università) e, tendenzialmente, tutti
i cittadini.
Il personale addetto alla biblioteca è quello previsto dalla
pianta organica del Comune. Oltre al personale previsto dalla
pianta organica l'Amministrazione comunale può ricorrere, per la
realizzazione di progetti speciali, a convenzioni (con soggetti
individuali o cooperative, borse di studio, ecc.).
Almeno ogni 3 anni l'Amministrazione comunale dovrà verificare
se l'organico è rispondente alle esigenze del servizio ed agli
standards elaborati dai competente organismi, nazionali e
regionali.
Per le successive modifiche dell'organico l'Amministrazione
comunale dovrà sentire il parere del Comitato della biblioteca e
tenere presenti gli indirizzi emanati dalla Ragione Toscana.
Art. 17
La direzione della biblioteca è affidata a un bibliotecario
dirigente-biblioteca. Egli ne ha la responsabilità scientifica,
culturale, organizzativa e gestionale.
Risponde all'Amministrazione comunale del raggiungimento degli
obbiettivi e dei progetti proposti e dell'efficace utilizzazione
delle risorse disponibili.
Il Direttore della biblioteca si farà parte attiva nel proporre,
promuovere e organizzare - in stretta collaborazione con
l'Assessorato alla cultura - tutte quelle iniziative che,
coerentemente alle finalità indicate all'art. 1 del presente
Regolamento, valorizzino il ruolo della biblioteca nel circuito
dell'informazione, della cultura e della promozione alla lettura.
Art. 18
Tutto il patrimonio (materiali bibliografici, arredi,
macchine, hardware e software, ecc.)
esistente nella biblioteca
è affidato per la custodia, l'incremento e la conservazione al
Direttore, che ne sarà responsabile verso l'Amministrazione
comunale.
Art. 19
L'Ufficio Ragioneria del Comune redigerà e terrà aggiornato
un inventario patrimoniale di tutti i mobili e immobili
appartenenti alla biblioteca secondo le norme amministrative e
contabili in vigore.
Copia del suddetto inventario dovrà essere custodita anche
presso la biblioteca comunale.
Art. 20
I libri, gli opuscoli, i periodici, le carte, le stampe, i
dischi e tutti gli altri materiali bibliografici pervenuti in
biblioteca per acquisto, scambio o dono devono essere
immediatamente assunti in carico in un'unica serie nell'apposito
"registro cronologico d'Entrata".
Per le opere in più volumi sarà attribuito un distinto numero
d'ingresso a ciascun volume.
Per i periodici, il numero d'ingresso verrà assegnato al primo
numero e/o fascicolo dell'annata.
Il numero d'ingresso dovrà essere impresso o comunque applicato
al libro o pezzo cui si riferisce; per i libri e per gli opuscoli
il numero deve essere impresso con un contatore meccanico
nell'ultima pagina di testo, prima dell'indice generale.
Art. 21
Tutti i materiali di cui all'articolo precedente devono
essere contrassegnati con un bollo particolare recante il nome
della biblioteca che sarà impresso sul verso del frontespizio e
su una pagina convenuta del testo per le opere librarie, e su una
qualunque altra parte per gli altri materiali.
Art. 22
Per ciascun documento posseduto dalla biblioteca, qualunque
ne sia il supporto fisico, deve essere chiaramente indicata la
collocazione. Tale indicazione sarà apposta, per quanto riguarda
il materiale librario, a tergo del piatto posteriore e sul dorso
del volume, o direttamente con inchiostri idonei e per mezzo di
cartellini autoadesivi su altre tipologie di materiali
bibliografici.
La collocazione di libri, opuscoli e periodici (e comunque di
edizioni moderne) negli scaffali è ispirata al duplice criterio
di conservazione e di uso pubblico, così da facilitarne la
consultazione, lo spostamento, la maneggevolezza. Per i libri e
gli opuscoli collocati negli scaffali aperti è utilizzata la
Classificazione decimale Dewey in modo da favorire un autonomo
accesso degli utenti al materiale bibliografico.
Art. 23
La Biblioteca deve permettere ai propri utenti un rapido
recupero dell'informazione bibliografica, utilizzando a tal fine
tecnologie e software informatico, in modo da rendere possibili
ricerche tramite una pluralità di accessi catalografici (per
autore, editore, serie, titolo, argomento, codice di
classificazione, collocazione, ecc.).
Ai cataloghi generali cartacei e on-line devono essere affiancati
cataloghi ed inventari specifici e separati per determinate
tipologie di documenti: periodici, manoscritti, autografe,
stampe, donazioni di particolare rilevanza, carte geografiche,
incunaboli, edizioni antiche, ecc.
La produzione e diffusione periodica di bollettini bibliografici
e cataloghi speciali, relativi anche a mostre ed esposizioni
bibliografiche, è obbiettivo primario della biblioteca al fine
di una più intensa utilizzazione delle proprie risorse
documentarie.
Art. 24
Negli inventari cartacei è rigorosamente vietato raschiare o
cancellare con acidi. Le correzioni dovranno essere effettuate in
modo tale che si possa leggere quel che vi era scritto prima, e
con annotazione firmata del motivo della correzione.
Art. 25
Le tecniche di catalogazione descrittiva e semantica adottate
si uniformano a standards riconosciuti a livello internazionale e
nazionale (RICA e ISBD per la catalogazione descrittiva;
soggettazione e Classificazione decimale Dewey per la calogazione
semantica), utilizzati nelle loro versioni più aggiornate e con
il ricorso anche a tutte quelle procedure che permettano un più
ampio ed approfondito recupero dell'informazione da parte degli
utenti.
Art. 26
Particolare cura dovrà essere posta alla cura e
conservazione dei materiali bibliografici, innanzitutto con una
politica di prevenzione delle condizioni di degrado dei documenti
a stampa focalizzata su:
a) controllo delle condizioni climatiche dell'ambiente;
b) livello di illuminazione;
c) pulizia periodica dei magazzini e delle sale di lettura;
d) cura nell'uso quotidiano dei materiali bibliografici;
e) limitazioni e/o divieto alla riproduzione di documenti di
pregio, in precario stato di conservazione o che possano subire
danni notevoli da fotocopie;
f) rilegatura e restauro di
materiali bibliografici.
Art. 27
Almeno una volta all'anno, nel previsto periodo di chiusura
della biblioteca, tutti i fondi librari dovranno essere rimossi
dagli scaffali, spolverati, riordinati.
Particolare cura dovrà essere inoltre posta alla cura e
conservazione delle edizioni antiche, che dovranno essere
sottoposte a disinfezione e disinfestazione periodiche.
Art. 28
Almeno ogni tre anni tutti i materiali bibliografici dovranno
essere sottoposti a revisione, a riscontro degli inventari, da
effettuarsi nel previsto periodo di chiusura annuale della
biblioteca.
Art. 29
Delle mancanze e dei deterioramenti subiti dai materiali,
riscontrati nelle operazioni di spolveratura e di revisione,
dovrà essere fatta dal Direttore motivata comunicazione alla
Giunta municipale ed al Comitato della Biblioteca. Delle mancanze
e dei deterioramenti di manoscritti, stampe, incunaboli e libri
rari dovrà essere data tempestiva comunicazione al Servizio
regionale per i beni librari e archivistici.
Art. 30
Edizioni non di pregio logorate dall'uso e comunque, a causa
del precario stato di conservazione, non più fruibili da parte
del pubblico, potranno essere "scaricate", a seguito di
analitica comunicazione del Direttore della biblioteca, dal
Registro cronologico di Entrata e sostituite, laddove possibile,
da altra copia o edizione analoga.
Art. 31
L'accesso alla biblioteca per utilizzarne i materiali ed i
servizi è libero per tutti.
Art. 32
L'orario di apertura al pubblico sarà stabilito dalla Giunta
municipale, sentito il parere del Comitato di gestione della
Biblioteca. Esso sarà strutturato in modo da consentire una
fruizione equilibrata dei servizi bibliografici e informativi da
parte dell'intera cittadinanza.
La biblioteca promuove periodicamente indagini sulla propria
utenza, in modo da valutare l'efficacia dei servizi erogati, la
politica degli orari di apertura, le modalità di fruizione da
parte del pubblico.
Art. 33
La biblioteca sarà chiusa al pubblico tre settimane nel
periodo estivo per i lavori di cui agli artt. 28 e 29 del
presente regolamento. Durante tale periodo, qualora ne sussistano
le condizioni, potranno essere attivati - sia pure in forma
ridotta - servizi di informazione e prestito.
Della chiusura e della modifica dell'orario di apertura deve
essere data tempestiva comunicazione al pubblico.
Altri periodi di chiusura, totale o parziale, che eventualmente
si dovessero rendere necessari saranno autorizzati dalla Giunta
municipale e di questi e delle limitazioni derivanti ai servizi
sarà data dal Direttore tempestiva comunicazione agli iscritti.
Art. 34
Chiunque entra in biblioteca deve compilare l'apposita
"Scheda d'ingresso" e depositare borse e
cartelle negli appositi spazi. Il personale non è responsabile
della loro custodia.
Art. 35
La lettura e la consultazione dei materiali bibliografici
posseduti dalla biblioteca sono, di norma, gratuite.
La Giunta municipale definirà, dietro proposta del Direttore
della biblioteca, le modalità ed i costi di servizi di
informazione (collegamento banche dati, ecc.) per i quali
l'utente dovrà pagare.
Art. 36
I frequentatori potranno accedere liberamente ai materiali
bibliografici collocati negli scaffali aperti.
Per avere in lettura i documenti collocati nei magazzini e nelle
sezioni chiuse, si deve compilare un'apposita "Scheda di
richiesta", indicandovi chiaramente l'autore, il titolo,
l'edizione e la collocazione del documento che si desidera, e
sottoscrivendola col proprio nome e cognome in modo leggibile.
Chi nella richiesta desse false generalità viene escluso
temporaneamente dalla biblioteca. In caso di recidiva
l'esclusione può essere permanente.
Quando una richiesta non possa essere soddisfatta, perché per
qualsiasi regione (prestito, rilegatura, ecc.) si trova assente
dagli scaffali, l'operatore addetto è tenuto ad indicare al
richiedente il motivo e la data presumibile in cui l'opera potrà
essere consegnata.
Art.37
Non possono essere dati in lettura i materiali bibliografici
da registrare, da bollare e catalogare, e tutti quei documenti
che siano in condizioni precarie di conservazione.
Art. 38
Non si possono dare in lettura singolarmente più di tre
opere e più di sei volumi per volta. È in facoltà di chi
presiede al servizio consentire deroghe motivate di volta in
volta.
Art. 39
I manoscritti, le stampe, gli incunaboli, i libri rari e
preziosi, le edizioni di pregio e rare e taluni materiali
bibliografici conservati in sezioni speciali saranno concessi
soltanto in consultazione e lettura per motivi di studio, ed in
uno spazio specifico, qualora ciò sia consentito dalla
disponibilità dei locali.
Per i materiali antichi dovrà essere compilato apposito modulo
di richiesta separatamente conservato. Prima di concedere in
lettura i libri antichi o i materiali di sezioni speciali dovrà
esserne verificata l'integrità da parte del Direttore o di un
assistente bibliotecario. Eventuale annotazioni relative a tali
materiali (parti mancanti o incomplete, ecc.) saranno apposte dal
Direttore o dagli assistenti bibliotecari sulla scheda di
richiesta prima di concedere il volume in lettura.
A consultazione avvenuta l'utente dovrà attendere che si sia
verificata la conformità fra il volume restituito e quello
concesso in lettura.
Colui che chiede un manoscritto o un esemplare raro in lettura
deve obbligarsi a osservare tutte le prescrizioni che gli
verranno date dal personale della biblioteca e a fornire tutte le
indicazioni che gli possano essere richieste circa la sua
identità ed i motivi per i quali richiede l'opera in lettura.
Art. 40
Tutti i frequentatori possono accedere direttamente e
liberamente ai quotidiani e ai periodici collocati negli
espositori.
Ultimata la lettura e la consultazione, i frequentatori devono
immediatamente ricollocare i periodici ed i quotidiani al loro
posto. È severamente vietato lasciarli sui tavoli.
Per la consultazione di fascicoli e/o annate arretrate di
periodici deve essere fatta richiesta al personale della
biblioteca, compilando apposito modulo.
Il personale della biblioteca, consegnando per la consultazione
riviste, quotidiani o altro materiale di particolare rilevanza e
non ad accesso libero dovrà fornire all'utente tutte le
indicazioni per un corretto uso, richiamando all'osservanza delle
norme sopra indicate.
Art. 41
La visione, l'audizione, l'uso di materiali bibliografici non
a stampa saranno regolamentati da norme particolari, prescritte e
rese pubbliche dal Direttore.
Art. 42
Gli strumenti audiovisivi di proprietà della biblioteca
possono essere concessi in uso in sede e fuori sede ad altre
biblioteche e ad enti, associazioni, e organismi del territorio
aventi fini sociali e culturali analoghi a quelli della
biblioteca.
La domanda deve essere rivolta al Direttore, il quale
autorizzerà la concessione di volta in volta in base a esigenze
del servizio e secondo norme generali individuate dal Direttore
stesso.
Art. 43
Tutti i materiali bibliografici e gli strumenti della
biblioteca devono sempre essere adoperati con ogni cura ed
attenzione, in modo che non soffrano danno.
È severamente vietato fare segni, piegare le pagine, macchiare o
danneggiare in qualsiasi modo i materiali (bibliografici e non)
concessi in uso.
Chi, per negligenza, incuria o altro motivo danneggia materiali
bibliografici o altri strumenti è tenuto al risarcimento del
danno, sia sostituendo i beni danneggiati con altri identici o di
valore analogo, sia versandone al Comune il valore nella misura
determinata dal Direttore.
In caso di recidiva, a seconda della gravità del danno, può
essere determinata dal Direttore della biblioteca, il quale ne fa
comunicazione al Comitato, l'esclusione temporanea dalla
biblioteca per un periodo definito dal Direttore stesso.
Art. 44
Analoga cura ed attenzione deve essere riservata da parte
degli utenti agli spazi ed alle strutture della biblioteca.
Eventuali danni apportati dagli utenti saranno determinati e
risarciti secondo le modalità sopra indicate all'art. 43.
Art. 45
La biblioteca promuove, nella sua organizzazione spaziale,
diverse modalità di lettura e di uso delle
proprie risorse bibliografiche e documentarie (lettura
individuale, di gruppo, ecc.).
Progetta altresì il proprio sviluppo e l'evoluzione dei servizi
documentari in modo da rendere compatibili, in spazi
differenziati, tali differenti modalità.
Gli spazi della biblioteca sono organizzati in sezioni, aree
funzionali riservate ad ospitare particolare tipologie di
documenti e/o erogare determinati servizi.
Art. 46
Gli utenti sono tenuti nelle sale di lettura, come in tutti
gli altri locali pubblici della biblioteca, ad evitare qualsiasi
atto molesto o rumoroso o contrario a norme di civile convivenza.
Devono altresì astenersi dal conversare nelle aree di lettura
individuale e in tutte quelle occasioni in cui possa arrecare
disturbo ad attività di ricerca e studio di altri utenti.
L'impiegato addetto alle sale di lettura può espellere dalla
biblioteca coloro che trasgrediscono o violino tali norme.
L'esclusione, temporanea o definitiva, viene decisa dal Direttore
della biblioteca e comunicata al Comitato.
Art. 47
Eventuali osservazioni e reclami attinenti il servizio
dovranno essere esposte, verbalmente o per iscritto, al Direttore
della biblioteca.
Art. 48
Nei locali della biblioteca è severamente vietato fumare. I
trasgressori saranno immediatamente richiamati al rispetto delle
nonne vigenti e, in caso di recidiva, allontanati dalla
biblioteca sino all'interdizione temporanea dell'accesso al
servizio bibliotecario da parte del Direttore.
Art. 49
Nell'area adibita ad informazioni bibliografiche personale
appositamente incaricato deve svolgere, durante tutta la durata
del servizio al pubblico, attività di orientamento, informazione
e consulenza bibliografica agli utenti sull'uso dei cataloghi,
sulle modalità di ricerca bibliografica, sulla consultazione e
l'accesso alle risorse documentarie, sia interne che esterne alla
biblioteca.
Tutto il personale della biblioteca, ai diversi livelli
professionali, è inoltre tenuto a fornire agli utenti attività
di orientamento ed informazione rispetto ai servizi erogati, alla
loro dislocazione spaziale, allo schema di classificazione
adottato.
Art. 50
È vietato lasciare i cataloghi cartacei fuori posto,
asportandone o segnandone le schede.
Art. 51
Nell'area adibita al servizio di prestito sono messi a
disposizione degli utenti appositi moduli dove gli utenti possono
segnalare i documenti al cui acquisto desiderano che la
biblioteca proceda.
Da parte del personale della biblioteca si provvederà ad
informare celermente l'utente dell'esito della propria richiesta.
Art. 52
La biblioteca effettua il prestito locale, esterno ed
internazionale.
Art. 53
Il prestito è gratuito.
Art. 54
Al prestito sono ammessi tutti coloro che sono residenti nel
territorio del Comune di Empoli o dei comuni vicini, purché
siano direttamente conosciuti o siano in grado di fornire prove
sicure della loro identità.
Art. 55
Il prestito esterno e internazionale a biblioteche, gallerie,
musei e archivi statali e comunali sono consentiti sulla base
della reciprocità, e sono autorizzati caso per caso dal
Direttore con le particolari garanzie e limitazioni richieste
dalla rarità e dallo stato di conservazione delle opere.
Le opere sono concesse in prestito anche a privati, ma solo
attraverso biblioteche e con l'obbligo della consultazione e
dello studio presso di esse nel caso a edizioni di particolare
rilievo.
Art. 56
Le spese di spedizione, di raccomandazione e di assicurazione
per l'invio e la restituzione delle opere concesse o ricevute in
prestito esterno ed internazionale sono a carico del richiedente.
Art. 57
La biblioteca può concedere in prestito libri o altri
materiali documentari a biblioteche comunali, scolastiche e di
enti e organizzazioni cittadine che abbiano finalità sociali e
culturali analoghe a quelle della biblioteca.
Gli enti e le organizzazioni richiedenti debbono dimostrare di
poter garantire la conservazione dei materiali e l'uso pubblico
che intendono farne.
I limiti quantitativi e qualitativi e la durata del prestito sono
determinati dal Direttore della biblioteca.
Art. 58
Sono esclusi in ogni caso dal prestito i manoscritti, gli
incunaboli, i libri rari e preziosi, gli spartiti musicali, le
carte geografiche, i periodici, le opere di consultazione e tutte
le opere che il Direttore ritenga, per determinati e giustificati
motivi, di dover escludere temporaneamente o definitivamente dal
prestito.
Il materiale del fondo antico è escluso dal prestito. Solo
eccezionalmente e a giudizio del Direttore, dinanzi a comprovati
motivi di studio e ricerca e con tutte le garanzie di adeguata
conservazione, esso può essere concesso in prestito per un
periodo limitato e per sola consultazione ad istituti di ricerca
e biblioteche di conservazione. Soggetti individuali possono, a
giudizio del Direttore di volta in volta motivato, accedere al
prestito di edizioni antiche limitatamente ad opere pubblicate
nella seconda metà del sec. XIX.
Sono esclusi altresì dal prestito tutti quei materiali
bibliografici da registrare, bollare e catalogare e tutti quelli
che siano in condizioni precarie di conservazione.
Art. 59
Coloro che desiderano usufruire del prestito librario devono
sottoscrivere un'apposita ricevuta.
Chi desse false generalità viene escluso temporaneamente dalla
biblioteca. In caso di recidiva l'esclusione può essere
permanente.
Modalità, procedure ed eventuali innovazioni per il prestito
sono definite dal Direttore della biblioteca, che le
pubblicizzerà nelle forme dovute.
Art. 60
Non potranno essere concesse in prestito locale alla stessa
persona più di tre opere o sei volumi contemporaneamente.
È in facoltà del Direttore concederne, per comprovati motivi,
un numero maggiore per un limitato periodo di tempo.
Art. 61
La durata del prestito è fissata ad un massimo di giorni
trenta, rinnovabili a richiesta dell'interessato qualora l'opera
non sia stata nel frattempo richiesta da altri utenti.
Art. 62
Il prestito è concesso a titolo personale.
È vietato passare ad altri le opere ricevute in prestito.
Art. 63
Chi non provvede a restituire le opere nel tempo fissato
sarà tempestivamente sospeso dal prestito e, dopo la terza
sospensione, escluso dal beneficio.
Art. 64
Chi per negligenza, incuria altro motivo danneggia o perde le
opere ricevute in prestito è tenuto al risarcimento del danno,
sia sostituendo le opere danneggiate o perdute con altre
identiche o di valore analogo, sia versandone al Comune il valore
nella misura determinata dal Direttore.
Art. 65
Possono usufruire del Servizio di riproduzione fotostatica
gli utenti (individuali e collettivi) della biblioteca che ne
hanno necessità per motivi di studio e di ricerca.
Art. 66
È vietata la fotoriproduzione di manoscritti, incunaboli,
libri antichi, rari e preziosi, spartiti musicali, carte
geografiche, opere in cattivo stato di conservazione e delle
opere di consultazione che, per la loro tipologia e
caratteristiche fisiche ed editoriali, possano subire danno dal
procedimento di fotoriproduzione.
Possono effettuarsi fotocopie anche su documenti (lezioni,
appunti, libri) di proprietà degli utenti.
Art. 67
L'utente deve versare al personale addetto al servizio, per
ogni fotocopia fatta eseguire, una tassa la cui misura sarà
fissata dall'Amministrazione comunale.
Art. 68
Tutti gli utenti della biblioteca sono tenuti ad osservare le
norme previste nel presente regolamento e tutte quelle che,
nell'interesse del servizio, siano state definite dal Direttore.
Copie del presente regolamento saranno affisse permanentemente
nell'area del prestito e delle informazioni bibliografiche e
nella sala di consultazione.
Art. 69
Per tutto quanto non sia previsto dal presente regolamento e
in quanto applicabile e non contrario a quanto qui disposto, si
farà riferimento alla vigente legislazione statale (DPR 5
settembre 1967, n. 1501) e regionale (LRT 3 luglio 1976, n. 33),
e a tutte quelle norme e direttive che verranno emanate dalla
Regione Toscana e dai competenti organi nazionali in materia di
biblioteche, oltre che ad indirizzi definiti da organizzazioni
internazionali.
URL:
http://www.comune.empoli.fi.it/biblioteca/info/regolamento.htm
Data creazione: 1999-08-18. Data ultimo aggiornamento: 2004-09-27.
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