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CAMPAGNA CALDAIA SICURA

INFORMAZIONI


a) L'autocertificazione vale per tutti gli "impianti termici"?

No, è prevista solo per gli impianti termici con una potenza termica al focolare minore di 35 kW alimentati a combustibile gassoso o liquido. Il responsabile, per sapere con esattezza la potenza della propria caldaia, in caso di dubbi, potrà rivolgersi al proprio manutentore.
Per "impianto termico" si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. Anche gli impianti termici alimentati con combustibile solido non rientrano nella presente procedura. (N.B.: con il nuovo DLgs 192/05 la definizione si amplia, si veda il decreto legislativo in oggetto).


b) L'autocertificazione è obbligatoria?
Inviando l’autocertificazione il responsabile garantisce che il proprio impianto è a norma ed evita di pagare il controllo, che altrimenti è totalmente a carico dell'utente; viceversa su un impianto autocertificato il controllo (a campione) è gratuito.

 

c) Cosa succede se l'occupante di una casa, responsabile dell'impianto termico, cambia casa e/o subentra un nuovo responsabile durante il periodo di validità dell’autocertificazione?

Il vecchio responsabile dovrà lasciare tutta la documentazione della caldaia al nuovo occupante. Ovviamente l'autocertificazione presentata per l'impianto ubicato nella vecchia casa non avrà validità per una nuova casa. Il nuovo occupante, e quindi nuovo responsabile, dovrà invece informarsi presso l'Amministrazione comunale se il vecchio occupante aveva eseguito l'autocertificazione. In caso positivo comunicherà al Comune solo il cambiamento del responsabile, in caso negativo dovrà presentare la nuova autocertificazione.

 

d) Chi è il responsabile dell'esercizio e della manutenzione della caldaia (con potenzialità inferiore a 35 kW ed adibito al riscaldamento) dell'alloggio in cui risiedo?

Il Responsabile dell'impianto termico si identifica con l'occupante a qualunque titolo dell'alloggio: il proprietario, il locatario o l'usufruttario ecc.. Costui può delegare tale responsabilità ad un terzo che assume la figura di Terzo Responsabile.

 

e) Quando devo compilare o far compilare il libretto d'impianto?

La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e la funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990 n. 46. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'Ente competente per i controlli. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale (per impianti con potenzialità superiore a 35 kW) e il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati.

 

f) Cos'è la Dichiarazione di Conformità?
Premesso che l'installazione, la manutenzione la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti termici devono essere affidate a ditte o imprese abilitate iscritte alla Camera del commercio o all'albo delle Imprese artigianali, la Legge 46/90 - Norme per la sicurezza degli impianti - stabilisce che per gli impianti termici installati dopo il 13 marzo 1990 l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la Dichiarazione di Conformità.

Tale documento attesta che l'impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della stessa legge. Nel caso non sia stata rilasciata bisogna risalire all'installatore dell'impianto e farsela rilasciare.

g) Se non faccio le manutenzioni prestabilite cosa può succedere?
Si possono verificare conseguenze anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) e' un gas inodore, incolore, tossico, letale.