MANUTENZIONE
La legislazione vigente (Decreto Legislativo 192/05, modificato ed integrato dal DLgs 311/06), prevede al comm 1, 2, 3 e 4:
a) Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico sono eseguite secondo le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice dell'impianto;
b) se queste non sono disponibili, secondo le istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante (N.d.A.: dell'apparecchio);
c) per le restanti parti per i quali non siano disponibili neanche queste, secondo le modalità e tempi previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento.
d) Nel caso in cui il responsabile di impianto non abbia tali istruzioni deve farsi parte attiva per reperirle. (N.d.A.: per reperire il libretto di uso e manutenzione).
Riassumendo, i cittadini per eseguire la manutenzioni devono consultare:
1) il libretto di impianto o centrale, dove l'installatore dovrebbe aver trascritto gli intervalli delle operazioni di manutenzione; fino ad oggi non veniva mai indicato tale intervallo perchè la vecchia normativa non dava questa facoltà all'installatore.
2) il libretto di uso e manutenzione della caldaia, dove il costruttore deve indicare gli intervalli previsti per le operazioni di manutenzione. Nel caso in cui il libretto faccia riferimento alla normativa fino ad oggi vigente (DPR 412/93), si deve intendere questi intervalli come annuali.
3) in assenza del libretto di uso e manutenzione, il responsabile dell'impianto deve cercare di reperirlo presso l'impresa costruttrice.