Comune di Empoli
Ufficio Tecnico - Settore Ambiente

Ordinanza n. 135 del 19 aprile 2002

IL DIRIGENTE

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
Preso atto altresì delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche;
Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;
Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;
Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;
Visto l'art. 18 della legge regionale Toscana n. 43 dell'8.04.1995 che fa divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, facendo obbligo di rimuovere le deiezioni suddette con mezzi a ciò idonei;
Visto l'art. 19 delta legge regionale sopra citata con la quale vengono specificate le relative sanzioni;
Visto il DPR 320/54;
Richiamata l'ordinanza sindacale n. 876 del 14/07/1984

ORDINA

dalla data della presente ordinanza al proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. E' vietato abbandonare in spazi pubblici gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. Detti rifiuti dovranno invece essere raccolti con i mezzi ritenuti più idonei dagli interessati, riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositato nei contenitori o cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani collocati nelle strade della città.
2. E' vietato condurre in luoghi od aree pubbliche cani senza guinzaglio. Nelle aree appositamente previste per la sgambatura i cani dovranno essere dotati di museruola se lasciati liberi.
3. E' in ogni caso vietato condurre cani nelle aiuole e spazi a verde dei seguenti luoghi od aree pubbliche individuabili attraverso appositi cartelli:
- Parco Mariambini
- Via Cavour
- Piazza G. Matteotti
- Via M. Fabiani
- Piazza della Vittoria
- Piazza Ristori
- Piazza Don Minzoni
- Viale C. Battisti
- Largo della Resistenza
- Viale B. Buozzi

e comunque in un raggio di 5 metri dal perimetro esterno delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
E' invece permessa la sgambatura dei cani sugli argini dei fiumi, dei torrenti e del rii compresa una fascia di 4 metri al piede esterno dell'argine (in queste aree i cani dovranno essere dotati di museruola se lasciati liberi),

REVOCA

l'ordinanza sindacale n. 876 del 14/07/1984 relativamente alle disposizioni che si riferiscono ai cani.

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.
Per violazioni alla disposizione di cui al punto 1 è fissata in € 25,82 la somma da versare a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.
Per violazioni alla disposizione di cui ai punti 2 e 3 è fissata in € 51,64 la somma da versare a titolo di oblazione , in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.
Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.
La Polizia Municipale è incaricata del rispetto della presente ordinanza.

Empoli, 19 aprile 2002

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Arch. Edo Rossi