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Comune di Empoli
Ufficio Tecnico - Settore Ambiente
Ordinanza
n. 135 del 19 aprile 2002
IL
DIRIGENTE
Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono
delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui
marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole
dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti
rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura
scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte,
quali i bambini;
Preso atto altresì delle segnalazioni in materia di pericoli per
la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree
pubbliche;
Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa
di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di
provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento
tra i rifiuti;
Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi
pubblici liberi e privi di custodia;
Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire
e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità
dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;
Visto l'art. 18 della legge regionale Toscana n. 43 dell'8.04.1995 che
fa divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di abbandonare
le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale
o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, facendo obbligo di
rimuovere le deiezioni suddette con mezzi a ciò idonei;
Visto l'art. 19 delta legge regionale sopra citata con la quale vengono
specificate le relative sanzioni;
Visto il DPR 320/54;
Richiamata l'ordinanza sindacale n. 876 del 14/07/1984
ORDINA
dalla data della presente
ordinanza al proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di
rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
1. E' vietato abbandonare in spazi pubblici gli escrementi depositati
dai cani durante le loro passeggiate. Detti rifiuti dovranno invece essere
raccolti con i mezzi ritenuti più idonei dagli interessati, riposti
in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositato nei
contenitori o cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani collocati
nelle strade della città.
2. E' vietato condurre in luoghi od aree pubbliche cani senza guinzaglio.
Nelle aree appositamente previste per la sgambatura i cani dovranno essere
dotati di museruola se lasciati liberi.
3. E' in ogni caso vietato condurre cani nelle aiuole e spazi a verde
dei seguenti luoghi od aree pubbliche individuabili attraverso appositi
cartelli:
- Parco Mariambini
- Via Cavour
- Piazza G. Matteotti
- Via M. Fabiani
- Piazza della Vittoria
- Piazza Ristori
- Piazza Don Minzoni
- Viale C. Battisti
- Largo della Resistenza
- Viale B. Buozzi
e comunque in un raggio di
5 metri dal perimetro esterno delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
E' invece permessa la sgambatura dei cani sugli argini dei fiumi, dei
torrenti e del rii compresa una fascia di 4 metri al piede esterno dell'argine
(in queste aree i cani dovranno essere dotati di museruola se lasciati
liberi),
REVOCA
l'ordinanza sindacale n. 876
del 14/07/1984 relativamente alle disposizioni che si riferiscono ai cani.
Ai comportamenti tenuti in
violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste
dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.
Per violazioni alla disposizione di cui al punto 1 è fissata in
€ 25,82 la somma da versare a titolo di oblazione, in via ordinaria,
entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del
verbale di accertamento.
Per violazioni alla disposizione di cui ai punti 2 e 3 è fissata
in € 51,64 la somma da versare a titolo di oblazione , in via ordinaria,
entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del
verbale di accertamento.
Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che
utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.
La Polizia Municipale è incaricata del rispetto della presente
ordinanza.
Empoli, 19 aprile 2002
Il
Dirigente
Arch. Edo Rossi
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