Elezioni della consulta degli stranieri


ORDINANZA n.140 del 22/04/2005

 

IL SINDACO

 

Visti gli artt. 20 e 31, comma 9, dello Statuto Comunale che prevedono l’istituzione della Consulta degli Stranieri o apolidi residenti nel Comune di Empoli;

Visto l’art. 16 del Regolamento Comunale della Consulta degli Stranieri, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 23 febbraio 2004;

Visto il decreto n del di indizione delle elezioni per domenica 22 maggio 2005;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 16, 4° comma, del Regolamento Comunale della Consulta degli Stranieri, di stabilire la disciplina di dettaglio per l’effettuazione delle elezioni in attuazione delle prescrizioni del Regolamento in parola ed in osservanza dei principi della legislazione vigente;

ORDINA

1 - Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti :
Cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide ;
Carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo ;
Aver compiuto diciotto anni di età ;
Essere iscritti all'anagrafe del Comune di Empoli.

2 - Non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E.

3 - L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione :
Del passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana ;
Della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.

4 - Sono eleggibili quali membri della Consulta coloro :
Che sono in possesso dei requisiti di cui alle Lettere a), b) e c) del comma 1. dell'Art. 14;
Che siano residenti in Italia da almeno un anno ;
Che non si trovano nella condizione di cui al comma 2 del medesimo Art. 14 ;
Che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali ;
Nei confronti dei quali non è stato emesso decreto di espulsione definitivo ;
Che non siano membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione, costituiti nella Provincia di Firenze.

5 - L'elezione dei componenti della Consulta avviene sulla base di liste elettorali, ciascuna delle quali deve essere composta da candidati rappresentativi di più nazionalità, e accompagnata dal programma elettorale.

6 - I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 e non più di 60 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

7 - Ogni lista deve prevedere, di norma, la presenza non inferiore ad un terzo di ciascuno dei due generi e comunque, pena l'esclusione, la presenza di entrambi i generi.

8 - Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

9 - Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 15.

10 - Le liste, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare :
Il simbolo e la denominazione della lista ;
Cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

11 - Alle liste presentate è assegnato un numero in base all'ordine di sorteggio.

12 - Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione delle lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'Art. 15, pena l'esclusione dalla lista.

13 - La Commissione elettorale :
Richiede all'Uff. Anagrafe del Comune gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri iscritti presso l'Anagrafe del Comune e che abbiano compiuto 18 anni di età ;
Forma le liste degli aventi diritto al voto ;
Verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature ;
Procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive ;
Risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale ;
Raccoglie i dati provenienti da seggi ;
Proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

14 - Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora siano presenti almeno due terzi dei componenti.

15 - Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.

16 - Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi, la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

17 - La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto, essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

18 - L'ufficio elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai/al presidenti di seggio contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale .

19 - Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno tre scrutatori.

20 - Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.

21 - A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

22 - I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione Elettorale.

23 - Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono nell'arco di un solo giorno.

24 - Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti dei documenti di cui all'art. 14, comma 3.

25 - Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome utilizzando le lettere dell'alfabeto in carattere latino o il numero corrispondente alla candidata o candidato.
4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

26 - La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettrice o dell'elettore.

27 - Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

28 - Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

29 - A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati. La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 15 seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto, la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.

30 - La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione delle elette e degli eletti.

31 - Sono eletti membri della Consulta, le candidate e i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta al candidato anagraficamente più anziano.


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