Speciale elezioni 2004

GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sabato
10
Aprile

• Pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica del decreto presidenziale di convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei mèmbri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

Martedì
20
Aprile

10° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto convocazione dei comizi elettorali

• Determinazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio in ordine all'assetto funzionale dell'Ufficio elettorale.
• Determinazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio per l'autorizzazione al personale comunale addetto ai servizi elettorali a compiere lavoro straordinario (art. 15, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8).
• Invio del prospetto delle sezioni elettorali all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti connessi alla nomina dei presidenti di seggio.

Mercoledì
21
Aprile

giorno precedente a quello della affissione del manifesto convocazione comizi elettorali

• Revisione straordinaria delle liste elettorali (1- tornata) (art. 32, quarto comma, T.U. 20 marzo 1967, n. 223, modificato da art. 2, legge n. 40/79 e art. 2, legge 30 giugno 1989, n. 244, legge 16 gennaio 1992, n. 15).
• Comunicazioni telegrafiche ai Comuni di immigrazione dell'avvenuta cancellazione.
• Trasmissione modd. 3/D e 4/D con l'indicazione del numero della relativa tessera elettorale e l'annotazione per la notifica senza spesa.
• Notifica di cancellazione agli elettori incorsi nella perdita del diritto elettorale e ritiro della tessera già posseduta.

Domenica
25
Aprile

15° giorno dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali

• Revisione degli infissi, delle porte di accesso dei locali destinati a sede degli uffici elettorali di Sezione (Istruzioni Ministeriali), degli impianti elettrici e dei mezzi di illuminazione sussidiaria.
• Accertamento da parte del Sindaco, o di un assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, della esistenza del buon stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (art. 33, primo comma, T.U. n. 361/1957, come modificato dall'ari. 1, lettera r) della legge 23 aprile 1976, n. 136 e lettera d), e art. 1, lett. d), Legge 16-7-1994, n. 453). Dell'eseguito controllo viene redatto apposito verbale da inviarsi in copia alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
• Verifica dell'esistenza della bandiera italiana e dell'U.E. da esporre all'esterno dei seggi elettorali.

Giovedì
29
Aprile

45° giorno antecedente quello della votazione

• Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.
• Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni Provinciali e Comunali 1° Turno ed eventuale turno di ballottaggio di sabato 26 e di domenica 27 giugno 2004, nonché elezioni circoscrizionali.
• Affissione del manifesto indicante le modalità per la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, di cittadini membri dell'Unione Europea, per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali (istruzioni ministeriali).
• Assicurazione al Prefetto avvenuta affissione.
• Scadenza del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali (2" tornata):
a) cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori deceduti o che abbiano perduto la cittadinanza italiana, o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo della Autorità giudiziaria (art. 32, quarto comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, sostituito dall'ari. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e successive modificazioni);
b) iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223, come sostituito dall'ari 2 della legge n. 40/1979 e successive modificazioni);
c) variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune (art. 41 del T.U. n. 223/1967);
d) consegna delle tessere elettorali agli elettori nuovi iscritti previo ritiro di quella già posseduta;
e) invio dei tagliandi adesivi agli elettori che hanno avuto variazione sulla tessera elettorale.

• Termine istituzione/aggiornamento LISTE AGGIUNTE per iscrizione cittadini di uno Stato Unione Europea ovvero candidati all'adesione, residenti in Italia (comma 1°, art. 2, Legge 3-8-1994, n. 483 e modificazioni).

Venerdì
30
Aprile

20° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali

SCADENZA DEL TERMINE PER:
• Presa in carico, con apposito verbale, da parte del Segretario comunale o del dirigente dell'Ufficio elettorale, compilazione e spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti negli stati che non sono membri dell'Unione Europea (art. 50, legge 24 gennaio 1979, n. 18 e lettera b, art. 1, Legge 16-7-1994, n. 453), previa redazione del verbale di completamento delle operazioni di compilazione delle cartoline ed invio di copia di esso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (Istruzioni ministeriali).
• Compilazione della distinta nominativa (in triplice copia) delle cartoline-avviso compilate.

Domenica
2
Maggio

giorno dalla affissione del manifesto convocazione comizi elettorali

• Termine per la costituzione Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale nella cui giurisdizione e il comune capoluogo della provincia (art. 8, L. 17 febbraio 1968, n. 108).

Martedì
4
Maggio

giorno dalla affissione del manifesto convocazione comizi dei elettorali

40° giorno antecedente quello della votazione

• Presso la Corte d'Appello del capoluogo della provincia o il Tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il Tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'Appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale (art. 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122).
• Costituzione degli Uffici elettorali circoscrizionali per refezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale da parte del presidente del Tribunale (art. 12, secondo comma, della leqqe 8 marzo 1951, n.122).
• Costituzione dell'Ufficio centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da parte del presidente del Tribunale (art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dall'ari 10, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53).
• Costituzione degli Uffici centrali per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.
• Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei cittadini appartenenti a stati membri della Unione Europea, per essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio comunale e circoscrizionale (art. 3, Decreto legislativo 12-4-1996, n. 197).

Domenica
9
Maggio

10° giorno dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

SCADENZA DEL TERMINE PER:
• Compilazione, da parte dell'Ufficiale elettorale di un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pure essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni (art 33 primo comma, del T.U. n. 223/1967, come sostituito dall'ari, 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39).
Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Comune alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alle rispettive votazioni i nominativi dei cittadini compresi negli elenchi stessi (art. 33, secondo comma, del T.U. n. 223/1967).
Il Comune provvede alla cancellazione anche sulla copia o sull'estratto delle liste sezionali da consegnare ai presidenti dei seggi per l'affissione nella sala della votazione.

• Pubblicazione all'albo pretorio della seconda copia degli elenchi (art. 33, terzo comma, del T.U. n, 223/1967).
• Deposito, nella Segreteria comunale, della terza copia degli elenchi (art. 33, terzo comma, del T.U. n. 223/1967).

Lunedì
10
Maggio

34° Giorno antecedente quello della votazione

• Termine entro il quale devono pervenire, al Sindaco del Comune, le domande di coloro che, non partecipando alle competizioni elettorali con liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al secondo comma dell'ari. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130) sia per le consultazioni per il Parlamento Europeo che per quelle amministrative.
• Comunicazione da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo delle liste ammesse alla elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

Martedì
11
Maggio

33° Giorno antecedente quello della votazione

Da oggi a giovedì 13 maggio la Giunta comunale deve:
Stabilire gli spazi per la propaganda elettorale di cui al primo ed al secondo comma dell'ari. 1 della legge n. 212/1956 ai sensi dell'ari. 2, primo comma, della legge stessa, modificato dall'art. 2 della legge n. 130/1975, distintamente per ciascuna competizione elettorale.
Delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite (art. 2, legge n. 212, primo comma, come sostituito da art. 2, legge n. 130), distintamente come sopra.
Delimitare gli spazi di cui al primo comma anzidetto e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse (Parlamento Europeo).

SE È GIÀ PERVENUTA LA COMUNICAZIONE DELLE LISTE AMMESSE:
• Ripartire gli spazi per la propaganda indiretta e assegnarli a coloro che ne hanno fatta richiesta entro il 10 maggio 2004 (art. 3, sub 4, legge 130/1975).

Giovedì
13
Maggio

31° giorno antecedente quello della votazione

33° giorno dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi

• Scadenza del termine entro il quale la Giunta comunale delimita, ripartisce ed assegna gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (artt. 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla legge 24 aprile 1975, n. 130). Se è già pervenuta la comunicazione delle liste ammesse.

Venerdì
14
Maggio

30° giorno antecedente quello della votazione

Ore 8:
• Inizio della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale.
• Inizio della presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale alla segreteria del Comune.
• Inizio della presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali alla segreteria del Comune.
• Comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo delle liste presentate.
• Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o del getto di volantini, non ché dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati dall'ari. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
• Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.
• Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
• Non rientrano nel divieto:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;
b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di Sindaco o di Presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione;
c) la presentazione e l'illustrazione dei loro programmi elettorali.
• Scadenza del termine per la iscrizione nelle liste elettorali di coloro che hanno acquistato il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o riacquistato il diritto stesso per cessazione di cause ostative (art. 32, quarto comma, T.U. n. 223, modificato dall'ari. 2, legge 7 febbraio 1979, n. 40).
• Scadenza del termine per la nomina da parte dei presidenti delle Corti d'Appello dei presidenti di seggio (art. 35, primo comma, del T.U. n. 361/1957).
• Segnalazione all'Ufficio Consolare competente, dopo gli adempimenti di cui al 4° comma, art. 32, T.U. 20 marzo 1967, n. 223, degli elettori di cui al 1° comma e 3° dell'alt. 3 della Legge 3-8-1994, n. 483, non compresi od omessi negli elenchi previsti dal 5° comma (art. 4, comma 9°, Legge 3-8-1994, n. 483).
• Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio comunale e circoscrizionale dei cittadini membri dell'Unione Europea che abbiano presentato apposita domanda entro il 4 maggio (art. 3, Decreto legislativo 12-4-1996, n. 197).

 

 

 

Nel caso in cui il 31° giorno precedente la data fissata per le elezioni non siano ancora state comunicate le liste ammesse (art. 5, legge n. 212, come sostituito da art. 3, legge n. 130)

• La Giunta comunale, entro i due giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione delle liste ammesse alla elezione del Parlamento Europeo, deve provvedere a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'ari:. 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, ed a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Deve provvedere altresì a ripartire gli spazi ai non partecipanti che abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco entro lunedì 10 maggio per la elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

Sabato
15
Maggio

29° giorno antecedente quello della votazione

Ore 12:
• Scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di Consigliere per l'elezione diretta del Presidente della provincia e delConsiglio provinciale presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale.
• Scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale presso la segreteria del Comune.
• Scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali presso la segreteria del Comune.

Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, provvede immediatamente:

• per la trasmissione, alla Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati all'elezione del Consiglio comunale depositate.
• per la trasmissione, alla Commissione elettorale circondariale, delle liste dei candidati all'elezione dei Consigli circoscrizionali depositate.

Domenica
16
Maggio

28° giorno antecedente quello della votazione

Entro le ore 24:

• Esame ed approvazione, da parte dell'Ufficio elettorale centrale, delle candidature per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale.
• Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale (artt. 30 e 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni - Artt. 71, 72, 73 del D.L.vo 267/2000).
• Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.

Lunedì
17
Maggio

27° giorno antecedente quello della votazione

• Presso la Corte d'Appello del Capoluogo della Provincia, riunione dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, per udire, eventualmente, i delegati dei gruppi dei candidati, e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Presidente della provincia e di quelle alla carica di consigliere per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale.
• Riunione della Commissione elettorale circondariale, per udire, eventualmente, i delegati di lista, e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
• Riunione della Commissione elettorale circondariale, per udire, eventualmente, i delegati di lista, e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.
• Affissione all'Albo Pretorio dei bilanci di previsione delle spese per la campagna elettorale delle liste e delle candidature per i Comuni superiori a 50.000 abitanti (art. 30/2, legge 25 marzo 1993, n. 81).
• Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale, rispettivamente, al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere, ed al Prefetto, per la stampa delle schede, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
• Comunicazione al Sindaco delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale, rispettivamente, per la stampa del manifesto con le liste dei candidati e per la stampa delle schede, per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.

Martedì
18
Maggio

26° giorno antecedente quello della votazione

Ore 8:
• Presentazione, da parte dei presentatori delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, di nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati dalla Commissione elettorale circondariale, per le conseguenti decisioni della Commissione anzidetta.
• Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ed al Prefetto, per la stampa delle schede.

 

 

 

Nel caso in cui il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni non siano ancora state comunicate le liste ammesse (art. 5, legge n. 212, come sostituito da art. 3, legge n. 130)

• La Giunta comunale, entro i due giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione delle liste ammesse alle elezioni, deve provvedere a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art. 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.
Deve provvedere altresì a ripartire gli spazi a coloro che non partecipano con proprie liste alla competizione elettorale, sempreché il 34° giorno antecedente abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco.

Mercoledì
19
Maggio

25° giorno antecedente quello della votazione

DA OGGI A LUNEDÌ 24 MAGGIO (rispettivamente 25° e 20° giorno antecedente quello della votazione):
• Sorteggio - da parte dell'Ufficiale elettorale o da parte del Commissario del Comune qualora l'Ente sia retta da Commissario, riunita in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di candidato della prima sezione del Comune, se designati - di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, di cui all'ari 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione e di un elenco, di pari numero di nominativi, per sostituire i rinunciatari (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato e integrato dall'ari. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120). Dell'adunanza dev'essere dato annunzio al pubblico due giorni prima dell'adunanza stessa, con apposito manifesto, da affiggere nell'albo pretorio del Comune.
• Redigere gli estratti del verbale di nomina degli scrutatori da consegnare ai Presidenti di seggio.

Lunedì
24
Maggio

20° giorno antecedente quello della votazione

• Comunicazione da parte del Presidente della Corte d'Appello ai Comuni della propria giurisdizione dell'elenco delle persone nominate presidenti di seggio (art. 35, quarto comma, T.U. n. 361/1957).

SCADENZA DEL TERMINE PER IL:
• Sorteggio degli scrutatori e dei sostituti per gli eventuali rinunciatari da parte dell'Ufficiale elettorale, o da parte del Commissario del Comune qualora l'Ente sia retto da Commissario, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di candidati della prima sezione, se designati (art. 6, comma 1, legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato ed integrato dall'ari 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

Sabato
29
Maggio

15° giorno antecedente quello della votazione

• Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati del Parlamento Europeo.
• Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto contenente i nomi dei candidati alla carica di Presidente della provincia ed i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere per le elezioni provinciali, con i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
• Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere per le elezioni comunali, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
• Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati per le elezioni circoscrizionali.
• Tre copie dei manifesti di cui sopra devono essere consegnati ai presidenti dei seggi elettorali.
• Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, quarto comma del T.U. 223/67 come sostituito dall'ari 2 della legge 40/79).
• Scadenza del termine per blocco delle liste generali e sezionali e relative autenticazioni da parte dell'Ufficiale elettorale e della Commissione Elettorale Circondariale.
• Scadenza del termine entro il quale il Sindaco, od il Commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune, notifica l'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale (a norma dell'ari. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato e integrato dall'ari. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120) per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al Sindaco od al Commissario, che, a loro volta, provvedono a sostituire gli impediti attingendo dalla lista dei sostituti.
• Termine spedizione certificati elettorali da parte della Direzione centrale per i servizi elettorali, agli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'alt. 3 della Legge 3-8-1994, n. 483 (elettori residenti negli stati che non sono membri dell'Unione Europea per le elezioni europee). Della spedizione dei certificati agli elettori di cui al comma 3 dell'ari. 3 è data comunicazione alla Commissione elettorale circondariale, perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.
• Affissione manifesto contenente le principali norme per la votazione.
• Eventuale ricompilazione delle liste per la votazione in ordine alfabetico previo accordo con la C.E.Circ.

Giovedì
3
Giugno

10° giorno antecedente quello della votazione

• Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione debitamente autenticate (art. 29, T.U. 361/57).
• Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte dell'Ufficiale elettorale, delle eventuali proposte di variazioni di sede degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, penultimo comma, del T.U. n. 223/1967).
• Affissione manifesto per rendere noto l'orario di apertura dell'Ufficio comunale.
• Affissione manifesto per invitare i cittadini a far rettificare o integrare le generalità riscontrate errate nella tessera elettorale.
• Organizzare il servizio di trasporto pubblico in modo da facilitare il raggiungimento del seggio elettorale agli elettori diversamente abili (legge n. 104/1992, art. 29).

lunedì
7
Giugno

giorno antecedente quello della votazione

DA OGGI FINO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE:
Gli Uffici comunali devono rimanere aperti quotidianamente, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere elettorali smarrite, rubate o deteriorate.

Martedì
8
Giugno

giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale sulle eventuali proposte, pervenute dall'Ufficiale elettorale, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione (art. 38, penultimo ed ultimo comma, del T.U. sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223 - art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244).

Giovedì
10
Giugno

giorno antecedente quello della votazione

• II Sindaco od il Commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune notificano, agli interessati, l'avvenuta nomina, mediante sorteggio, a scrutatore di seggio elettorale, in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento attingendo dalla lista dei sostituti.

• Scadenza del termine, entro il quale gli elettori, ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti aventi diritto al voto, devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione (ari. 51, 2° comma, T.U. n. 361/57 e art. 8, legge n. 136/76).

• Trasmissione al Sindaco, da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, per la consegna, al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per sabato 26 e domenica 27 giugno 2004.

• Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, per la consegna, al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per sabato 26 e domenica giugno 27 giugno 2004.

• Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, per la consegna, al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

• Consegna ai Sindaci, da parte del Prefetto, delle cassettine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi delle schede per la votazione (art. 33, ultimo comma, del T.U. n. 361/57). Il Segretario comunale o, quando esistente il dirigente dell'ufficio elettorale comunale, prenderà in consegna i plichi ricevuti dando assicurazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dei quantitativi pervenuti e segnalando eventuali esigenze di integrazione.

• Pubblicare il manifesto indicante le sedi delle sezioni elettorali attrezzate per l'espressione del voto da parte di elettori non deambulanti con sedia a ruote (legge n. 15/1991).

• Rendere noti orari e luoghi per il rilascio, da parte dei medici abilitati, dei certificati per l'esercizio del voto assistito.

• Verificare se sono pervenuti provvedimenti dai quali risulti la perdita del diritto elettorale da parte di iscritti nelle liste elettorali del Comune. In caso positivo provvedere a:

• notificare all'interessato la non ammissione al voto disponendo per il ritiro della tessera elettorale;
• comunicare al presidente di seggio la non ammissione al voto dell'iscritto nella lista di sezione.

• Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste candidati Elezioni Europee.

• Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni provinciali presso i singoli seggi elettorali, anche per l'eventuale votazione di ballottaggio prevista per sabato 26 e domenica 27 giugno 2004.
Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali il sabato prima delle ore 9, oppure nel pomeriggio purché prima dell'inizio, (ore 15) delle operazioni di votazione.

• Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale, anche per l'eventuale votazione di ballottaggio, prevista per sabato 26 e domenica 27 giugno 2004.
Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali il sabato prima delle ore 9, oppure nel pomeriggio, purché prima dell'inizio, (ore 15) delle operazioni di votazione.

• Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni circoscrizionali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale.
Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali il sabato prima delle ore 9, oppure nel pomeriggio, purché prima dell'inizio, (ore 15) delle operazioni di votazione.

Venerdì
11
Giugno

giorno antecedente quello della votazione

 

Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali (art. 40, T.U. n. 223).

Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale si da notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione (art. 38, ultimo comma, del T.U. sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223).

Scadenza del termine entro il quale il Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve:

a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
b) rilasciare, ai richiedenti, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a);
c) trasmettere l'elenco degli elettori di che trattasi ai sindaci dei Comuni ove sono stati autorizzati ad esercitare il diritto di voto.

Scadenza del termine entro il quale gli elettori residenti nei Paesi membri della U.E. e quelli che vi si trovano per motivi di lavoro o di studio, ed i conviventi con questi ultimi, che abbiano presentato tempestivamente domanda per votare nelle sezioni ivi istituite devono comunicare, se rimpatriano, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'intenzione di votare nel Comune stesso.

Il Sindaco da atto di tale comunicazione in calce alla tessera elettorale. Di tale annotazione il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore nelle liste della sezione (art. 38, legge n. 18/1979).
Assicurare il servizio per il rilascio dei certificati medici agli elettori impossibilitati a esprimere personalmente il voto.

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

• i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
• la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
• la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'ari. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, come aggiunto dall'articolo unico della legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10).

Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei naviganti o aviatori che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di votare nel Comune in cui si trovano per l'elezione diretta del Presidente della provincia, del Consiglio provinciale e dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

Scadenza del termine entro il quale gli elettori residenti nei paesi membri dell'UE e quelli che si trovano nei

paesi stessi per motivi di lavoro o di studio ed i conviventi con questi ultimi che abbiano presentato tempestivamente domanda per votare nelle sezioni ivi istituite devono comunicare, se rimpatriano, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'intenzione di votare nel Comune stesso (art. 38, L. 18/79).

Sabato
12
Giugno

GIORNO DI VOTAZIONE

Ore 7.30:
Prima dell'insediamento del seggio - Consegna, ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali.

OPERAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI

Ore 9:
• Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del presidente e autenticazione schede votazione.

Ore 15:
• Ricostituzione del seggio ed inizio votazioni che proseguono fino alle ore 22.

Domenica
13
Giugno

GIORNO DI VOTAZIONE

Ore 7:
• Ricostituzione del seggio - Ripresa delle operazioni di votazione che proseguono fino alle ore 22 - Segnalazione periodica dei dati relativi all'andamento elettorale.

Ore 22:
• Chiusura della votazione e riscontro votanti di ciascuna elezione, ultimate tali operazioni si da inizio allo scrutinio delle schede per la elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.
• Lo scrutinio delle schede delle elezioni dei Presidenti della Provincia, dei Sindaci e dei consigli provinciali e comunali hanno inizio alle ore 14 del lunedì successivo (art. 1, comma 2, Legge 16-7-1994, n. 453).

Lunedì
14
Giugno

Giorno successivo a quello di inizio della votazione

• Redazione verbale chiusura distribuzione delle tessere elettorali giacenti e dei duplicati, da inviarsi immediatamente in copia alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

Ore 14:
• Operazioni di scrutinio per il Consiglio Provinciale e, a seguire, per il Consiglio Comunale e Circoscrizionali.

Martedì
15
Giugno

Giorno successivo a quello di inizio della votazione

Ore 8 - Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:
• Il presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, lunedì 14 giugno 2004 - riunisce i presidenti delle sezioni, o chi ne fa le veci, e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e fa la proclamazione degli eletti (salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti).

Ore 8 - Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
• Il presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente - lunedì 14 giugno 2004 - riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti, solamente nel caso in cui il candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'ari. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73 D.L.vo 267/2000).
In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio di sabato 26 e di domenica 27 giugno 2004 (art. 72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'ari. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73 D.L.vo 267/2000).

Ore 8 - Nei Comuni ove si sono svolte le elezioni circoscrizionali:
• II presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, lunedì 14 giugno 2004 - riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.

 

 

 

Entro 3 giorni dalla data in cui il Tribunale ha ricevuto il piego contenete la lista degli elettori della sezione

• II Tribunale invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del piego contenente la lista degli elettori della sezione.

• Nel caso in cui il candidato alla carica di Presidente della provincia abbia ottenuto, al primo turno, la maggioranza assoluta dei voti, appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti per la Elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale,

• Nel caso in cui il candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto, al primo turno, la maggioranza assoluta dei voti, appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti per la Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

• Appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti per la Elezione dei Consigli circoscrizionali.

Domenica
20
Giugno

Entro sette giorni dalla votazione del primo turno

• I candidati alla carica di Presidente della provincia, ammessi alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati, rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno (la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati) (art. 74, comma 9, D.L.vo 267/2000).

• I candidati alla carica di Sindaco, ammessi alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste di candidati, rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno (la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati) (art. 72, comma 7, D.L.gvo 267/2000).

Giovedì
24
Giugno

Entro il 3° giorno antecedente quello dalla votazione del turno del ballottaggio

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori, ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti aventi diritto al voto, devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione (art. 51, 2° comma del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Consegna ai Sindaci, da parte del Prefetto, delle cassettine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi delle schede per la votazione di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della provincia e/o del Sindaco (Istruzioni Ministeriali).

Venerdì
25
Giugno

giorno antecedente quello dalla votazione del turno del ballottaggio

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
• i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
• la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
• la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei naviganti o aviatori che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di votare nel Comune in cui si trovano per l'elezione diretta del Presidente della provincia.

Sabato
26
Giugno

GIORNO DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

Ore 7.30
Prima dell'insediamento del seggio - Consegna, ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione di ballottaggio, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali.

OPERAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI
Ore 9:

• Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del presidente.
• Autenticazione (mediante apposizione della firma dello scrutatore, nell'apposito spazio situato nella facciata esterna) delle schede per la votazione di ballottaggio del Presidente della provincia e/o del Sindaco.
Subito dopo l'autenticazione delle schede - Apertura del plico contenente il bollo della sezione, ed apposizione del timbro nell'apposito spazio posto a tergo delle schede di votazione di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e/o del Sindaco.

Ore 15:
• Ricostituzione del seggio ed inizio votazioni che proseguono fino alle ore 22.

Domenica
27
Giugno

GIORNO DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

Continuano ad essere vietati:
• ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
• i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
• la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
• la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'ari. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, come aggiunto dall'articolo unico della legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni).

Ore 7:
• Ricostituzione del seggio. Ripresa delle operazioni di votazione che proseguono fino alle ore 22.
Ore 22:
• II presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio quindi, dichiara chiusa la votazione del turno di ballottaggio.
Immediatamente dopo la chiusura della votazione - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro, previste dall'ari. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti) (conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertarne la corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato).
Appena compiute le operazioni di riscontro - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei relativi voti per ['elezione diretta del Presidente della Provincia e/o del Sindaco.

Lunedì
28
Giugno

2° giorno successivo a quello di inizio della votazione del turno di ballottaggio

Entro le 12 ore dall'inizio delle operazioni di scrutinio (se ha avuto luogo una sola votazione), oppure entro le 24 ore dal loro inizio (se hanno avuto luogo due consultazioni) - Scadenza del termine per il compimento delle operazioni di scrutinio da parte dell'Ufficio elettorale di sezione (art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente, e fa la proclamazione degli eletti (art. 67, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 - art. 71, D.L.vo 267/2000).

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'ari 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73, D.L.vo 267/2000).

Martedì
29
Giugno

giorno successivo a quello di inizio della votazione del turno di ballottaggio

Ore 8:
Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
, il presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, lunedì 28 giugno 1994 - riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente, e fa la proclamazione degli eletti (art. 67, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993,
n. 132 - art. 71, D.L.vo 267/2000).

Ore 8:
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
, il presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, lunedì 28 giugno 1994 - riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'ari. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73, D.L.gvo 267/2000).

 

 

 

Entro tre giorni dalla data in cui il Tribunale ha ricevuto il piego contenente la lista degli elettori della sezione (relativi alla votazione del turno di ballottaggio)

Il Tribunale invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del piego contenente la lista degli elettori della sezione
Tale lista rimane depositata, per cinque giorni, nella cancelleria del Tribunale, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni).


 

 

 

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio e dalla proclamazione degli eletti

II Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

Appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti per la Elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale.

Appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti per la Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

 

 

 

ENTRO IL 27 LUGLIO

Revisione dinamica per l'attuazione delle variazioni conseguenti alla perdita del diritto elettorale ai sensi dell'ari. 32/ter del D.P.R. 223/1967, introdotto con l'art. 10, legge 15/1992 e alle iscrizioni previste art. 32/bis, stesso T.U.
Per concessione della Società Tipografica Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
© Comune di Empoli, 2004