|
GLI ADEMPIMENTI
ELETTORALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
|
|
|
|
|
Pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"
della Repubblica del decreto presidenziale di convocazione dei comizi
elettorali per la elezione dei mèmbri del Parlamento Europeo
spettanti all'Italia.
|
|
10°
giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto
convocazione dei comizi elettorali
|
Determinazione del Dirigente o del Responsabile
del Servizio in ordine all'assetto funzionale dell'Ufficio elettorale.
Determinazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio
per l'autorizzazione al personale comunale addetto ai servizi elettorali
a compiere lavoro straordinario (art. 15, D.L. 18 gennaio 1993,
n. 8).
Invio del prospetto delle sezioni elettorali all'Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti connessi alla nomina dei presidenti
di seggio.
|
|
8°
giorno precedente a quello della affissione del manifesto
convocazione comizi elettorali
|
Revisione straordinaria delle liste elettorali (1- tornata)
(art. 32, quarto comma, T.U. 20 marzo 1967, n. 223, modificato da
art. 2, legge n. 40/79 e art. 2, legge 30 giugno 1989, n. 244, legge
16 gennaio 1992, n. 15).
Comunicazioni telegrafiche ai Comuni di immigrazione dell'avvenuta
cancellazione.
Trasmissione modd. 3/D e 4/D con l'indicazione del numero della
relativa tessera elettorale e l'annotazione per la notifica senza
spesa.
Notifica di cancellazione agli elettori incorsi nella perdita
del diritto elettorale e ritiro della tessera già posseduta. |
|
15°
giorno dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi elettorali
|
Revisione degli infissi, delle porte di accesso dei locali
destinati a sede degli uffici elettorali di Sezione (Istruzioni Ministeriali),
degli impianti elettrici e dei mezzi di illuminazione sussidiaria.
Accertamento da parte del Sindaco, o di un assessore da lui
delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, della esistenza
del buon stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente
per l'arredamento delle varie sezioni (art. 33, primo comma, T.U.
n. 361/1957, come modificato dall'ari. 1, lettera r) della legge 23
aprile 1976, n. 136 e lettera d), e art. 1, lett. d), Legge 16-7-1994,
n. 453). Dell'eseguito controllo viene redatto apposito verbale da
inviarsi in copia alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
Verifica dell'esistenza della bandiera italiana e dell'U.E.
da esporre all'esterno dei seggi elettorali. |
|
45°
giorno antecedente quello della votazione
|
Affissione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all'Italia.
Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le
elezioni Provinciali e Comunali 1° Turno ed eventuale turno
di ballottaggio di sabato 26 e di domenica 27 giugno 2004, nonché
elezioni circoscrizionali.
Affissione del manifesto indicante le modalità per
la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, di cittadini
membri dell'Unione Europea, per l'elezione dei consigli comunali
e circoscrizionali (istruzioni ministeriali).
Assicurazione al Prefetto avvenuta affissione.
Scadenza del termine per la revisione straordinaria delle
liste elettorali (2" tornata):
a) cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori
deceduti o che abbiano perduto la cittadinanza italiana, o che siano
incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza
passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo della Autorità
giudiziaria (art. 32, quarto comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223,
sostituito dall'ari. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e successive
modificazioni);
b) iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza
nel Comune (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223, come sostituito
dall'ari 2 della legge n. 40/1979 e successive modificazioni);
c) variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento
di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune (art.
41 del T.U. n. 223/1967);
d) consegna delle tessere elettorali agli elettori nuovi iscritti
previo ritiro di quella già posseduta;
e) invio dei tagliandi adesivi agli elettori che hanno avuto variazione
sulla tessera elettorale.
Termine istituzione/aggiornamento LISTE AGGIUNTE
per iscrizione cittadini di uno Stato Unione Europea ovvero candidati
all'adesione, residenti in Italia (comma 1°, art. 2, Legge 3-8-1994,
n. 483 e modificazioni).
|
|
20°
giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi elettorali
|
SCADENZA DEL TERMINE PER:
Presa in carico, con apposito verbale, da parte del Segretario
comunale o del dirigente dell'Ufficio elettorale, compilazione e
spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti negli
stati che non sono membri dell'Unione Europea (art. 50, legge 24
gennaio 1979, n. 18 e lettera b, art. 1, Legge 16-7-1994, n. 453),
previa redazione del verbale di completamento delle operazioni di
compilazione delle cartoline ed invio di copia di esso alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo (Istruzioni ministeriali).
Compilazione della distinta nominativa (in triplice copia)
delle cartoline-avviso compilate.
|
|
3°
giorno dalla affissione del manifesto convocazione comizi elettorali
|
Termine per la costituzione Ufficio centrale circoscrizionale
presso il Tribunale nella cui giurisdizione e il comune capoluogo
della provincia (art. 8, L. 17 febbraio 1968, n. 108). |
|
5°
giorno dalla affissione del manifesto convocazione comizi
dei elettorali
40°
giorno antecedente quello della votazione
|
Presso la Corte d'Appello del capoluogo della provincia o il Tribunale
del capoluogo o, in mancanza di questo, il Tribunale della provincia
più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia
Corte d'Appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale (art.
13 della legge 8 marzo 1951, n. 122).
Costituzione degli Uffici elettorali circoscrizionali per refezione
diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale
da parte del presidente del Tribunale (art. 12, secondo comma, della
leqqe 8 marzo 1951, n.122).
Costituzione dell'Ufficio centrale per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale, nei Comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti da parte del presidente del Tribunale (art. 71 del
T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dall'ari 10, comma 1,
della legge 21 marzo 1990, n. 53).
Costituzione degli Uffici centrali per l'elezione dei Consigli
circoscrizionali.
Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da
parte dei cittadini appartenenti a stati membri della Unione Europea,
per essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione
del Consiglio comunale e circoscrizionale (art. 3, Decreto legislativo
12-4-1996, n. 197). |
|
10°
giorno dalla data di affissione del manifesto di convocazione
dei comizi elettorali
|
SCADENZA
DEL TERMINE PER:
Compilazione, da parte dell'Ufficiale elettorale di un elenco,
in triplice copia, dei cittadini che, pure essendo compresi nelle
liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età
nel primo giorno fissato per le elezioni (art 33 primo comma, del
T.U. n. 223/1967, come sostituito dall'ari, 18 della legge 8 marzo
1975, n. 39).
Una copia di tale elenco è immediatamente
trasmessa dal Comune alla Commissione elettorale circondariale che
depenna dalle liste sezionali destinate alle rispettive votazioni
i nominativi dei cittadini compresi negli elenchi stessi (art. 33,
secondo comma, del T.U. n. 223/1967).
Il Comune provvede alla cancellazione anche sulla copia o sull'estratto
delle liste sezionali da consegnare ai presidenti dei seggi per l'affissione
nella sala della votazione.
Pubblicazione all'albo pretorio della seconda copia degli elenchi
(art. 33, terzo comma, del T.U. n, 223/1967).
Deposito, nella Segreteria comunale, della terza copia degli
elenchi (art. 33, terzo comma, del T.U. n. 223/1967). |
|
34°
Giorno antecedente quello della votazione
|
Termine entro il quale devono pervenire, al
Sindaco del Comune, le domande di coloro che, non partecipando alle
competizioni elettorali con liste di candidati, intendono eseguire
affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al secondo
comma dell'ari. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (art. 4 della
legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'art. 3 della legge
24 aprile 1975, n. 130) sia per le consultazioni per il Parlamento
Europeo che per quelle amministrative.
Comunicazione da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo delle liste ammesse alla elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all'Italia.
|
|
33°
Giorno antecedente quello della votazione
|
Da oggi a giovedì 13 maggio la Giunta comunale
deve:
Stabilire gli spazi per la
propaganda elettorale di cui al primo ed al secondo comma dell'ari.
1 della legge n. 212/1956 ai sensi dell'ari. 2, primo comma, della
legge stessa, modificato dall'art. 2 della legge n. 130/1975, distintamente
per ciascuna competizione elettorale.
Delimitare gli spazi di cui
al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite (art.
2, legge n. 212, primo comma, come sostituito da art. 2, legge n.
130), distintamente come sopra.
Delimitare gli spazi di cui
al primo comma anzidetto e ripartirli in tante sezioni quante sono
le liste ammesse (Parlamento Europeo).
SE È GIÀ PERVENUTA
LA COMUNICAZIONE DELLE LISTE AMMESSE:
Ripartire gli spazi per la propaganda indiretta e assegnarli
a coloro che ne hanno fatta richiesta entro il 10 maggio 2004 (art.
3, sub 4, legge 130/1975).
|
|
31°
giorno antecedente quello della votazione
33° giorno
dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
|
Scadenza del termine entro il quale la Giunta comunale delimita, ripartisce
ed assegna gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale
(artt. 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130). Se è già pervenuta
la comunicazione delle liste ammesse. |
|
30°
giorno antecedente quello della votazione
|
Ore 8:
Inizio della presentazione delle candidature alla carica
di Presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica
di consigliere per l'elezione diretta del Presidente della provincia
e del Consiglio provinciale presso la cancelleria della Corte d'appello
o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale.
Inizio della presentazione delle candidature alla carica
di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere
per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale alla
segreteria del Comune.
Inizio della presentazione delle liste dei candidati per
l'elezione dei Consigli circoscrizionali alla segreteria del Comune.
Comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo delle liste presentate.
Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o
figurativa a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni
o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio
o del getto di volantini, non ché dell'uso di altoparlanti
su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati dall'ari. 7, secondo
comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali
e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.
Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo
di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari
e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
Non rientrano nel divieto:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi
od interventi comunque denominati;
b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di
Sindaco o di Presidente della provincia e delle liste partecipanti
alla consultazione;
c) la presentazione e l'illustrazione dei loro programmi elettorali.
Scadenza del termine per la iscrizione nelle liste elettorali
di coloro che hanno acquistato il diritto elettorale per motivi
diversi dal compimento del 18° anno di età o riacquistato
il diritto stesso per cessazione di cause ostative (art. 32, quarto
comma, T.U. n. 223, modificato dall'ari. 2, legge 7 febbraio 1979,
n. 40).
Scadenza del termine per la nomina da parte dei presidenti
delle Corti d'Appello dei presidenti di seggio (art. 35, primo comma,
del T.U. n. 361/1957).
Segnalazione all'Ufficio Consolare competente, dopo gli adempimenti
di cui al 4° comma, art. 32, T.U. 20 marzo 1967, n. 223, degli
elettori di cui al 1° comma e 3° dell'alt. 3 della Legge
3-8-1994, n. 483, non compresi od omessi negli elenchi previsti
dal 5° comma (art. 4, comma 9°, Legge 3-8-1994, n. 483).
Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione
del Consiglio comunale e circoscrizionale dei cittadini membri dell'Unione
Europea che abbiano presentato apposita domanda entro il 4 maggio
(art. 3, Decreto legislativo 12-4-1996, n. 197).
|
|
Nel caso in cui il 31° giorno precedente
la data fissata per le elezioni non siano ancora state comunicate
le liste ammesse (art. 5, legge n. 212, come sostituito da art.
3, legge n. 130)
|
La Giunta comunale, entro i due giorni successivi
alla data di ricezione della comunicazione delle liste ammesse alla
elezione del Parlamento Europeo, deve provvedere a delimitare
gli spazi di cui al primo comma dell'ari:. 1, della legge 4 aprile
1956, n. 212, ed a ripartirli in
tante sezioni quante sono le liste ammesse.
Deve provvedere altresì a ripartire
gli spazi ai non partecipanti che abbiano fatto pervenire apposita
domanda al Sindaco entro lunedì 10 maggio per la elezione
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.
|
|
29°
giorno antecedente quello della votazione
|
Ore 12:
Scadenza del termine per la presentazione delle candidature
alla carica di Presidente della provincia e dei gruppi dei candidati
alla carica di Consigliere per l'elezione diretta del Presidente
della provincia e delConsiglio provinciale presso la segreteria
dell'Ufficio elettorale centrale.
Scadenza del termine per la presentazione delle candidature
alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di
Consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
presso la segreteria del Comune.
Scadenza del termine per la presentazione delle liste dei
candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali presso la
segreteria del Comune.
Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce
legalmente, provvede immediatamente:
per la trasmissione, alla Commissione elettorale
circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco e delle
liste dei candidati all'elezione del Consiglio comunale depositate.
per la trasmissione, alla Commissione elettorale circondariale,
delle liste dei candidati all'elezione dei Consigli circoscrizionali
depositate.
|
|
28°
giorno antecedente quello della votazione
|
Entro le ore 24:
Esame ed approvazione, da parte dell'Ufficio
elettorale centrale, delle candidature per l'elezione diretta del
Presidente della provincia e del Consiglio provinciale.
Esame ed approvazione, da parte della
Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica
di Sindaco e delle liste dei candidati per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale (artt. 30 e 33 del T.U. 16 maggio
1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni - Artt.
71, 72, 73 del D.L.vo 267/2000).
Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale
circondariale, delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli
circoscrizionali.
|
|
27°
giorno antecedente quello della votazione
|
Presso la Corte d'Appello del Capoluogo della Provincia, riunione
dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, per
udire, eventualmente, i delegati dei gruppi dei candidati, e per decidere
sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature
alla carica di Presidente della provincia e di quelle alla carica
di consigliere per l'elezione diretta del Presidente della provincia
e del Consiglio provinciale.
Riunione della Commissione elettorale circondariale, per udire,
eventualmente, i delegati di lista, e per decidere sulle contestazioni
effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Sindaco
e delle liste dei candidati alla carica di consigliere per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti.
Riunione della Commissione elettorale circondariale, per udire,
eventualmente, i delegati di lista, e per decidere sulle contestazioni
effettuate in sede di verifica delle liste dei candidati per l'elezione
dei Consigli circoscrizionali.
Affissione all'Albo Pretorio dei bilanci di previsione delle
spese per la campagna elettorale delle liste e delle candidature per
i Comuni superiori a 50.000 abitanti (art. 30/2, legge 25 marzo 1993,
n. 81).
Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale
circondariale, rispettivamente, al Sindaco, per la stampa del manifesto
con le candidature alla carica di Sindaco e con le liste dei candidati
alla carica di consigliere, ed al Prefetto, per la stampa delle schede,
per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Comunicazione al Sindaco delle decisioni adottate dalla Commissione
elettorale circondariale, rispettivamente, per la stampa del manifesto
con le liste dei candidati e per la stampa delle schede, per l'elezione
dei Consigli circoscrizionali. |
|
26°
giorno antecedente quello della votazione
|
Ore 8:
Presentazione, da parte dei presentatori delle candidature
alla carica di Sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere,
nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, di nuovi contrassegni,
in sostituzione di quelli ricusati dalla Commissione elettorale circondariale,
per le conseguenti decisioni della Commissione anzidetta.
Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale
circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature
alla carica di Sindaco e con le liste dei candidati alla carica di
consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ed al Prefetto,
per la stampa delle schede. |
|
Nel caso in cui il 34° giorno precedente
la data fissata per le elezioni non siano ancora state comunicate
le liste ammesse (art. 5, legge n. 212, come sostituito da art.
3, legge n. 130)
|
La Giunta comunale, entro i due giorni successivi alla data di ricezione
della comunicazione delle liste ammesse alle elezioni, deve provvedere
a delimitare gli spazi di cui al primo
comma dell'art. 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e a ripartirli
in tante sezioni quante sono le liste ammesse.
Deve provvedere altresì a ripartire
gli spazi a coloro che non partecipano con proprie liste alla competizione
elettorale, sempreché il 34° giorno antecedente abbiano
fatto pervenire apposita domanda al Sindaco. |
|
25°
giorno antecedente quello della votazione
|
DA
OGGI A LUNEDÌ 24 MAGGIO (rispettivamente 25° e 20°
giorno antecedente quello della votazione):
Sorteggio - da parte dell'Ufficiale elettorale o da parte del
Commissario del Comune qualora l'Ente sia retta da Commissario, riunita
in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista e
dei rappresentanti di candidato della prima sezione del Comune, se
designati - di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori,
di cui all'ari 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, pari al numero di
quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione
e di un elenco, di pari numero di nominativi, per sostituire i rinunciatari
(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
e integrato dall'ari. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120). Dell'adunanza
dev'essere dato annunzio al pubblico due giorni prima dell'adunanza
stessa, con apposito manifesto, da affiggere nell'albo pretorio del
Comune.
Redigere gli estratti del verbale di nomina degli scrutatori
da consegnare ai Presidenti di seggio. |
|
20°
giorno antecedente quello della votazione
|
Comunicazione da parte del Presidente della
Corte d'Appello ai Comuni della propria giurisdizione dell'elenco
delle persone nominate presidenti di seggio (art. 35, quarto comma,
T.U. n. 361/1957).
SCADENZA DEL TERMINE PER
IL:
Sorteggio degli scrutatori e dei sostituti per gli eventuali
rinunciatari da parte dell'Ufficiale elettorale, o da parte del
Commissario del Comune qualora l'Ente sia retto da Commissario,
in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto
affisso all'albo pretorio, alla presenza dei rappresentanti di lista
e dei rappresentanti di candidati della prima sezione, se designati
(art. 6, comma 1, legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato ed
integrato dall'ari 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120).
|
|
15°
giorno antecedente quello della votazione
|
Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici,
a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati del
Parlamento Europeo.
Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici,
a cura del Sindaco, del manifesto contenente i nomi dei candidati
alla carica di Presidente della provincia ed i nomi dei candidati
del collegio alla carica di consigliere per le elezioni provinciali,
con i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici,
a cura del Sindaco, del manifesto recante i nomi dei candidati alla
carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere
per le elezioni comunali, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici,
a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati per
le elezioni circoscrizionali.
Tre copie dei manifesti di cui sopra devono essere consegnati
ai presidenti dei seggi elettorali.
Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare
alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, quarto comma
del T.U. 223/67 come sostituito dall'ari 2 della legge 40/79).
Scadenza del termine per blocco delle liste generali e sezionali
e relative autenticazioni da parte dell'Ufficiale elettorale e della
Commissione Elettorale Circondariale.
Scadenza del termine entro il quale il Sindaco, od il Commissario
incaricato della provvisoria amministrazione del Comune, notifica
l'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di
seggio elettorale (a norma dell'ari. 6, comma 1, della legge 8 marzo
1989, n. 95, come modificato e integrato dall'ari. 9 della legge 30
aprile 1999, n. 120) per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un
messo comunale.
Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, i sorteggiati devono
comunicare l'eventuale grave impedimento al Sindaco od al Commissario,
che, a loro volta, provvedono a sostituire gli impediti attingendo
dalla lista dei sostituti.
Termine spedizione certificati elettorali da parte della Direzione
centrale per i servizi elettorali, agli elettori di cui ai commi 1
e 3 dell'alt. 3 della Legge 3-8-1994, n. 483 (elettori residenti negli
stati che non sono membri dell'Unione Europea per le elezioni europee).
Della spedizione dei certificati agli elettori di cui al comma 3 dell'ari.
3 è data comunicazione alla Commissione elettorale circondariale,
perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.
Affissione manifesto contenente le principali norme per la
votazione.
Eventuale ricompilazione delle liste per la votazione in ordine
alfabetico previo accordo con la C.E.Circ. |
|
10°
giorno antecedente quello della votazione
|
Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale,
delle liste elettorali di sezione debitamente autenticate (art. 29,
T.U. 361/57).
Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale
circondariale, da parte dell'Ufficiale elettorale, delle eventuali
proposte di variazioni di sede degli Uffici elettorali di sezione,
in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, penultimo
comma, del T.U. n. 223/1967).
Affissione manifesto per rendere noto l'orario di apertura
dell'Ufficio comunale.
Affissione manifesto per invitare i cittadini a far rettificare
o integrare le generalità riscontrate errate nella tessera
elettorale.
Organizzare il servizio di trasporto pubblico in modo da facilitare
il raggiungimento del seggio elettorale agli elettori diversamente
abili (legge n. 104/1992, art. 29). |
|
6°
giorno antecedente quello della votazione
|
DA OGGI FINO ALLA CHIUSURA
DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE:
Gli Uffici comunali devono rimanere
aperti quotidianamente, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio
delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta
la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere
elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere elettorali
smarrite, rubate o deteriorate.
|
|
5°
giorno antecedente quello della votazione
|
Decisione
della Commissione elettorale circondariale sulle eventuali proposte,
pervenute dall'Ufficiale elettorale, per la variazione della sede
degli Uffici elettorali di sezione (art. 38, penultimo ed ultimo comma,
del T.U. sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223 - art. 2, comma
3, della legge 30 giugno 1989, n. 244). |
|
3°
giorno antecedente quello della votazione
|
II Sindaco od il Commissario incaricato della
provvisoria amministrazione del Comune notificano, agli interessati,
l'avvenuta nomina, mediante sorteggio, a scrutatore di seggio elettorale,
in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento
attingendo dalla lista dei sostituti.
Scadenza del termine, entro il quale gli elettori,
ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti aventi diritto al voto,
devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel
luogo di degenza o di detenzione (ari. 51, 2° comma, T.U. n.
361/57 e art. 8, legge n. 136/76).
Trasmissione al Sindaco, da parte dell'Ufficio
elettorale centrale per le elezioni provinciali, per la consegna,
al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati
autorizzati a designare, per l'elezione diretta del Presidente della
provincia e del Consiglio provinciale, i rappresentanti dei gruppi
dei candidati presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale
turno di ballottaggio previsto per sabato 26 e domenica 27 giugno
2004.
Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione
elettorale circondariale, per la consegna, al presidente di ogni
sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare,
per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, i rappresentanti
di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale, anche per
l'eventuale turno di ballottaggio previsto per sabato 26 e domenica
giugno 27 giugno 2004.
Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione
elettorale circondariale, per la consegna, al presidente di ogni
sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare,
per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, i rappresentanti di
lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.
Consegna ai Sindaci, da parte del Prefetto,
delle cassettine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e
dei pacchi delle schede per la votazione (art. 33, ultimo comma,
del T.U. n. 361/57). Il Segretario comunale o, quando esistente
il dirigente dell'ufficio elettorale comunale, prenderà in
consegna i plichi ricevuti dando assicurazione alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo dei quantitativi pervenuti e segnalando
eventuali esigenze di integrazione.
Pubblicare il manifesto indicante le sedi
delle sezioni elettorali attrezzate per l'espressione del voto da
parte di elettori non deambulanti con sedia a ruote (legge n. 15/1991).
Rendere noti orari e luoghi per il rilascio,
da parte dei medici abilitati, dei certificati per l'esercizio del
voto assistito.
Verificare se sono pervenuti provvedimenti
dai quali risulti la perdita del diritto elettorale da parte di
iscritti nelle liste elettorali del Comune. In caso positivo provvedere
a:
notificare all'interessato la non ammissione al voto disponendo
per il ritiro della tessera elettorale;
comunicare al presidente di seggio la non ammissione al voto
dell'iscritto nella lista di sezione.
Presentazione, al segretario comunale, degli
atti di designazione dei rappresentanti delle liste candidati Elezioni
Europee.
Presentazione, al segretario comunale, degli
atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati
alle elezioni provinciali presso i singoli seggi elettorali, anche
per l'eventuale votazione di ballottaggio prevista per sabato 26
e domenica 27 giugno 2004.
Decorso il termine anzidetto, la designazione
può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici
elettorali il sabato prima delle ore 9, oppure nel pomeriggio purché
prima dell'inizio, (ore 15) delle operazioni di votazione.
Presentazione, al segretario comunale, degli
atti di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni
comunali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale, anche
per l'eventuale votazione di ballottaggio, prevista per sabato 26
e domenica 27 giugno 2004.
Decorso il termine anzidetto, la designazione
può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici
elettorali il sabato prima delle ore 9, oppure nel pomeriggio, purché
prima dell'inizio, (ore 15) delle operazioni di votazione.
Presentazione, al segretario comunale, degli
atti di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni
circoscrizionali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale.
Decorso il termine anzidetto, la designazione
può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici
elettorali il sabato prima delle ore 9, oppure nel pomeriggio, purché
prima dell'inizio, (ore 15) delle operazioni di votazione.
|
|
2°
giorno antecedente quello della votazione
|
Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni
da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione elettorale
circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione
od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste
generali (art. 40, T.U. n. 223).
Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale
si da notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate
alle sedi degli Uffici elettorali di sezione (art. 38, ultimo comma,
del T.U. sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223).
Scadenza del termine entro il quale il Sindaco del
Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che
chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero
nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve:
a) includere i nominativi degli elettori richiedenti
negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
b) rilasciare, ai richiedenti, un'attestazione dell'avvenuta inclusione
negli elenchi di cui alla lettera a);
c) trasmettere l'elenco degli elettori di che trattasi ai sindaci
dei Comuni ove sono stati autorizzati ad esercitare il diritto di
voto.
Scadenza del termine entro il quale gli elettori
residenti nei Paesi membri della U.E. e quelli che vi si trovano
per motivi di lavoro o di studio, ed i conviventi con questi ultimi,
che abbiano presentato tempestivamente domanda per votare nelle
sezioni ivi istituite devono comunicare, se rimpatriano, al Sindaco
del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'intenzione
di votare nel Comune stesso.
Il Sindaco da atto di tale comunicazione in calce
alla tessera elettorale. Di tale annotazione il Presidente dell'Ufficio
elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore
nelle liste della sezione (art. 38, legge n. 18/1979).
Assicurare il servizio per il rilascio dei certificati medici agli
elettori impossibilitati a esprimere personalmente il voto.
Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello
stabilito per la votazione:
i comizi, le riunioni di propaganda elettorale
diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri,
e di manifesti di propaganda elettorale;
la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda
elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito
dall'ari. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - art. 9-bis del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, come aggiunto dall'articolo
unico della legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10).
Scadenza del termine per la presentazione della domanda,
da parte dei naviganti o aviatori che si trovano fuori del Comune
di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di votare nel Comune
in cui si trovano per l'elezione diretta del Presidente della provincia,
del Consiglio provinciale e dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all'Italia.
Scadenza del termine entro il quale gli elettori
residenti nei paesi membri dell'UE e quelli che si trovano nei
paesi stessi per motivi di lavoro o di studio ed
i conviventi con questi ultimi che abbiano presentato tempestivamente
domanda per votare nelle sezioni ivi istituite devono comunicare,
se rimpatriano, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, l'intenzione di votare nel Comune stesso (art. 38,
L. 18/79).
|
|
1°
GIORNO DI VOTAZIONE
|
Ore 7.30:
Prima dell'insediamento del seggio
- Consegna, ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci,
del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi
degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto
al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente,
nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, e degli altri elenchi
previsti dalle istruzioni ministeriali.
OPERAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI
Ore 9:
Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte
del presidente e autenticazione schede votazione.
Ore 15:
Ricostituzione del seggio ed inizio votazioni che proseguono
fino alle ore 22.
|
|
2°
GIORNO DI VOTAZIONE
|
Ore 7:
Ricostituzione del seggio - Ripresa
delle operazioni di votazione che proseguono fino alle ore 22 -
Segnalazione periodica dei dati relativi all'andamento elettorale.
Ore 22:
Chiusura della votazione e riscontro votanti di ciascuna
elezione, ultimate tali operazioni si da inizio allo scrutinio delle
schede per la elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all'Italia.
Lo scrutinio delle schede delle elezioni dei Presidenti della
Provincia, dei Sindaci e dei consigli provinciali e comunali hanno
inizio alle ore 14 del lunedì successivo (art. 1, comma 2,
Legge 16-7-1994, n. 453).
|
|
2°
Giorno successivo a quello di inizio della votazione
|
Redazione verbale chiusura distribuzione delle
tessere elettorali giacenti e dei duplicati, da inviarsi immediatamente
in copia alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
Ore 14:
Operazioni di scrutinio per il Consiglio Provinciale e, a
seguire, per il Consiglio Comunale e Circoscrizionali.
|
|
3°
Giorno successivo a quello di inizio della votazione
|
Ore 8 - Nei Comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti:
Il presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione,
quando il Comune ha più sezioni - qualora non l'abbia potuto
fare già nella giornata precedente, lunedì 14 giugno
2004 - riunisce i presidenti delle sezioni, o chi ne fa le veci,
e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle
varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e fa la proclamazione
degli eletti (salvo il caso in cui due candidati alla carica di
Sindaco abbiano ottenuto parità di voti).
Ore 8 - Nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti:
Il presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia
potuto fare già nella giornata precedente - lunedì
14 giugno 2004 - riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati
delle varie sezioni e proclama gli eletti, solamente nel caso in
cui il candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti validi (art. 72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
come modificato dall'ari. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993,
n. 81 - art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73
D.L.vo 267/2000).
In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua
i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto il maggior
numero di voti validi, e rinvia la proclamazione al termine dello
scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno
di ballottaggio di sabato 26 e di domenica 27 giugno 2004 (art.
72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'ari. 34,
comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - art. 8 del D.P.R. 28
aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73 D.L.vo 267/2000).
Ore 8 - Nei Comuni ove si sono svolte le
elezioni circoscrizionali:
II presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia
potuto fare già nella giornata precedente, lunedì
14 giugno 2004 - riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati
delle varie sezioni e proclama gli eletti.
|
|
Entro 3 giorni dalla data in cui il Tribunale
ha ricevuto il piego contenete la lista degli elettori della sezione
|
II Tribunale invita gli scrutatori ad assistere,
ove credano, all'apertura del piego contenente la lista degli elettori
della sezione.
Nel caso in cui il candidato alla carica di
Presidente della provincia abbia ottenuto, al primo turno, la maggioranza
assoluta dei voti, appena ricevuti, affissione dei manifesti degli
eletti per la Elezione del Presidente della provincia e del Consiglio
provinciale,
Nel caso in cui il candidato alla carica di
Sindaco abbia ottenuto, al primo turno, la maggioranza assoluta
dei voti, appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti
per la Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
Appena ricevuti, affissione dei manifesti
degli eletti per la Elezione dei Consigli circoscrizionali.
|
|
Entro sette giorni dalla votazione del
primo turno
|
I candidati alla carica di Presidente della
provincia, ammessi alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà
di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati,
rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento
nel primo turno (la dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati)
(art. 74, comma 9, D.L.vo 267/2000).
I candidati alla carica di Sindaco, ammessi
alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare
il collegamento con ulteriori liste di candidati, rispetto a quelle
con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno
(la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati dei gruppi interessati) (art. 72, comma 7, D.L.gvo
267/2000).
|
|
Entro il 3° giorno antecedente quello
dalla votazione del turno del ballottaggio
|
Scadenza del termine, entro il quale gli elettori,
ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti aventi diritto al voto,
devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel
luogo di degenza o di detenzione (art. 51, 2° comma del T.U.
30 marzo 1957, n. 361 e artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976,
n. 136).
Consegna ai Sindaci, da parte del Prefetto, delle
cassettine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi
delle schede per la votazione di ballottaggio per l'elezione diretta
del Presidente della provincia e/o del Sindaco (Istruzioni Ministeriali).
|
|
2°
giorno antecedente quello dalla votazione del turno del ballottaggio
|
Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente
ed in quello stabilito per la votazione:
i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o
indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri,
e di manifesti di propaganda elettorale;
la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda
elettorale.
Scadenza del termine per la presentazione della domanda,
da parte dei naviganti o aviatori che si trovano fuori del Comune
di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di votare nel Comune
in cui si trovano per l'elezione diretta del Presidente della provincia.
|
|
1°
GIORNO DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO
|
Ore 7.30
Prima dell'insediamento del seggio
- Consegna, ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci,
del materiale occorrente per la votazione di ballottaggio, nonché
degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti
aventi diritto al voto che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare,
rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, e
degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali.
OPERAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI
Ore 9:
Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte
del presidente.
Autenticazione (mediante apposizione della firma dello scrutatore,
nell'apposito spazio situato nella facciata esterna) delle schede
per la votazione di ballottaggio del Presidente della provincia
e/o del Sindaco.
Subito dopo l'autenticazione delle
schede - Apertura del plico contenente il bollo della sezione,
ed apposizione del timbro nell'apposito spazio posto a tergo delle
schede di votazione di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente
della Provincia e/o del Sindaco.
Ore 15:
Ricostituzione del seggio ed inizio votazioni che proseguono
fino alle ore 22.
|
|
2°
GIORNO DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO
|
Continuano ad essere vietati:
ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri
dall'ingresso delle sezioni elettorali;
i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o
indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri,
e di manifesti di propaganda elettorale;
la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda
elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito
dall'ari. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - art. 9-bis del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, come aggiunto dall'articolo
unico della legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10 e successive
modificazioni).
Ore 7:
Ricostituzione del seggio. Ripresa delle operazioni di votazione
che proseguono fino alle ore 22.
Ore 22:
II presidente del seggio ammette a votare gli elettori che,
a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio quindi, dichiara
chiusa la votazione del turno di ballottaggio.
Immediatamente dopo la chiusura della
votazione - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle
operazioni di riscontro, previste dall'ari. 53 del testo unico 16
maggio 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti) (conteggio
del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertarne
la corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che
non hanno votato).
Appena compiute le operazioni di
riscontro - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle
operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei relativi voti
per ['elezione diretta del Presidente della Provincia e/o del Sindaco.
|
|
2° giorno successivo a quello di inizio
della votazione del turno di ballottaggio
|
Entro le 12 ore dall'inizio
delle operazioni di scrutinio (se ha avuto luogo una sola
votazione), oppure entro le 24 ore dal loro
inizio (se hanno avuto luogo due consultazioni) - Scadenza
del termine per il compimento delle operazioni di scrutinio da parte
dell'Ufficio elettorale di sezione (art. 13, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).
Nei Comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio elettorale
della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce
i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, riassume
i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra
qualunque incidente, e fa la proclamazione degli eletti (art. 67,
primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 - art. 71,
D.L.vo 267/2000).
Nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale
riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni
e proclama gli eletti (art. 72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
come modificato dall'ari 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993,
n. 81 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1993, n. 132 - artt. 72 e 73, D.L.vo 267/2000).
|
|
3°
giorno successivo a quello di inizio della votazione del
turno di ballottaggio
|
Ore 8:
Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente
dell'Ufficio elettorale della prima sezione, quando il Comune ha
più sezioni - qualora non l'abbia potuto fare già
nella giornata precedente, lunedì 28 giugno 1994 - riunisce
i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, riassume
i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra
qualunque incidente, e fa la proclamazione degli eletti (art. 67,
primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993,
n. 132 - art. 71, D.L.vo 267/2000).
Ore 8:
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il
presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia potuto fare
già nella giornata precedente, lunedì 28 giugno 1994
- riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie
sezioni e proclama gli eletti (art. 72 del T.U. 16 maggio 1960,
n. 570, come modificato dall'ari. 34, comma 1, della legge 25 marzo
1993, n. 81 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73, D.L.gvo 267/2000).
|
|
Entro tre giorni dalla data in cui il
Tribunale ha ricevuto il piego contenente la lista degli elettori
della sezione (relativi alla votazione del turno di ballottaggio)
|
Il Tribunale invita gli scrutatori ad assistere,
ove credano, all'apertura del piego contenente la lista degli elettori
della sezione
Tale lista rimane depositata, per cinque giorni, nella cancelleria
del Tribunale, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza
(art. 62 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, D.L.vo 19 febbraio 1998,
n. 51 e successive modificazioni).
|
|
Entro tre giorni dalla chiusura delle
operazioni di scrutinio e dalla proclamazione degli eletti
|
II Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e
li notifica agli eletti (art. 61 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).
Appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti
per la Elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale.
Appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti
per la Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
|
|
ENTRO IL 27 LUGLIO
|
Revisione
dinamica per l'attuazione delle variazioni conseguenti alla perdita
del diritto elettorale ai sensi dell'ari. 32/ter del D.P.R. 223/1967,
introdotto con l'art. 10, legge 15/1992 e alle iscrizioni previste
art. 32/bis, stesso T.U. |
| Per concessione della
Società Tipografica Barbieri, Noccioli & C. - Empoli |
|
|
|