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SEGRETEZZA DEL VOTO
In base al principio di segretezza
del voto, sancito dal 2° comma art. 48 della Costituzione,
è fatto divieto utilizzare telefoni cellulari provvisti
di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare
immagini all'interno delle cabine elettorali in occasione delle
votazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e del 26 e 27 giugno,
in caso eventuale di turno di ballottaggio.
Eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere
perseguiti dalla competente autorità giudiziaria penale. |