Informazioni utili per votare
Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, che avranno compiuto il 18° anno di età, nati cioè a tutto il 7 giugno 1991.
La scheda per la votazione del Sindaco e dei consiglieri comunali è di colore azzurro.
La scheda per le provinciali è di colore giallo, per le europee è di colore rosso per l'Italia centrale, grigio per l'Italia nord-occidentale, arancione per l'italia meridionale e rosa per la parte insulare.
Voto degli italiani nell'Unione Europea
Gli elettori italiani che risiedono in uno Stato membro dell'Unione Europea possono votare direttamente in tale Stato.
Per farlo, dovranno recarsi - venerdì 5 e sabato 6 giugno 2009 - presso le sezioni elettorali appositamente istituite dai Consolati d'Italia nel territori dell'Unione europea.
Il Ministero dell'Interno provvederà a inviare a casa di ciascun elettore nell'Unione il certificato elettorale, nel quale è indicata anche la sezione elettorale in cui l'elettore può votare.
Nel caso in cui non avesse ricevuto il certificato, l'elettore potrà contattare il Consolato per verificare la propria posizione e richiedere il certificato sostitutivo.
Gli italiani che vivono in un Paese dell'Unione Europea possono, in alternativa, decidere di votare in Italia nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009.
In questo caso, però, dovranno far pervenire una richiesta al sindaco del Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali entro sabato 6 giugno. E' vietato il doppio voto: se l'elettore vota presso le sezioni istituite nell' Unione europea non potrà farlo in Italia, e viceversa.
Se l'elettore vive temporaneamente in un paese non aderente all'Unione Europea, potrà votare per corrispondenza, solo se è un militare o appartenente a forze di polizia in missione internazionale; se è un dipendente di amministrazioni pubbliche per motivi di servizio o se è professore universitario o suo familiare convivente.
La busta contenente il voto espresso, dovrà pervenire per posta o come d'intesa con la propria amministrazione entro le ore 16 del 4 giugno al Consolato competente.
Per informazioni sulle procedure del voto per corrispondenza, gli elettori potranno rivolgersi al Consolato di riferimento o all'Ambasciata.
Se l'elettore risiede in un Paese non aderente all'Unione Europea e non appartiene alle categorie ammesse al voto per corrispondenza, può votare per i candidati italiani al Parlamento Europeo recandosi in Italia, nelle sezioni istituite nel suo Comune di iscrizione alle liste elettorali.
Come si vota
Elezioni Comunali
L’elettore può votare un solo candidato alla carica di Sindaco. Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo in cui è scritto il cognome ed il nome del candidato prescelto.
La candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una o più liste di candidati alla carica di Consigliere comunale. Dopo aver espresso la propria scelta, l’elettore può votare sia per una delle liste ad esso collegate, sia per una qualsiasi delle altre liste presentate (voto disgiunto).
L’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere comunale, che deve essere scelto esclusivamente tra quelli compresi nella lista votata. La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome del candidato nella riga a fianco del contrassegno.
Se l'elettore vota solo la lista, il suo voto si estende anche al candidato Sindaco ad essa collegato.
Se si vota solo per il candidato Sindaco, il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono.
L’attribuzione dei seggi avviene con il sistema proporzionale e con l’assegnazione di un premio di maggioranza. E' eletto sindaco il candidato che riporta almeno la metà più uno dei voti. In caso ciò non accada i due candidati a sindaco che riportano il maggior numero di voti andranno al ballottaggio il 20 e 21 giugno.
Elezioni Provinciali
L’elettore può votare:
per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni Provinciali non è ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Elezioni Europee
L’elettore esprire il voto di lista tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza, nel numero massimo di tre, si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima.
Tessera elettorale
L'elettore, per votare, deve esibire al Presidente di seggio la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento.
Se la tessera elettorale si è deteriorata ed è divenuta inutilizzabile o in caso di smarrimento, l'elettore si dovrà recare, quanto prima (e comunque anche nei giorni della votazione), all'ufficio elettorale comunale per ottenere, presentando apposita domanda e restituendo l'originale, un duplicato o un attestato sostitutivo per esercitare il diritto di voto.
Chi invece vota per la prima volta, la riceverà al proprio indirizzo.
La tessera elettorale non deve essere consegnata ad alcuno.
Ufficio Elettorale del Comune di Empoli
Piazza del popolo, 33 (piano terra)
Tel. 0571 757773-784
Da lunedì 1 giugno orario di apertura dalle 9.00 alle 19.00 (orario continuato).
Sabato 6 giugno dalle 8 alle 22 e domenica 7 giugno l'Ufficio Elettorale rimane aperto per tutta la durata delle operazioni di voto.
Carta di identità
Si ricorda che la carta d'identità è valida dieci anni dalla data del rilascio. La carta di identità scaduta è comunque valida per il riconoscimento dell’identità così come è un documento di riconoscimento valido la patente o il libretto della pensione munito di fotografia.
- Chi fosse in possesso del documento scaduto, può procedere al rinnovo presentandosi personalmente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con il documento scaduto e tre fotografie.
- Chi invece avesse smarrito il documento ancora valido, può chiedere un duplicato presentando oltre alle fotografie, la denuncia di smarrimento rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico si trova in via G. del Papa, 41 ed è aperto la mattina dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30; il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Sabato 6 e domenica 7 maggio, l'URP rimane aperto dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (orario continuato).
Servizi di trasporto per gli elettori non deambulanti
Gli elettori non deambulanti, che non siano in grado di raggiungere il seggio elettorale e non abbiano possibilità di accompagnamento, possono usufruire del servizio speciale trasporto organizzato dal Comune di Empoli.
Il servizio è effettuato dall'abitazione del non deambulante al seggio più vicino, nei seguenti orari:
sabato 6 giugno dalle 15.30 alle 22.00
domenica 7 giugno dalle 8.30 alle 22.00.
Il servizio è svolto su prenotazione telefonica: ufficio elettorale 0571 757784-773.
Espressione di voto per soggetti completamente infermi
Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito da parte dello stesso Comune.
Tale annotazione è apposta sulla tessera elettorale dall’Ufficio comunale, previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Inoltre gli elettori fisicamente impediti, per effetto della legge n. 17 del 5 febbraio 2003, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore (purchè iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica).
Quanto sopra è valida anche per l’eventuale ballottaggio, nonché per il Referendum di domenica 21 giugno 2009.
Agevolazioni per i viaggi ferroviari, autostradali e via mare