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L. 26-10-1995 n. 447
Legge quadro sull'inquinamento
acustico.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.
1. Finalità della legge.
2. Definizioni.
3. Competenze dello Stato.
4. Competenze delle regioni.
5. Competenze delle province.
6. Competenze dei comuni.
7. Piani di risanamento acustico.
8. Disposizioni in materia di impatto acustico.
9. Ordinanze contingibili ed urgenti.
10. Sanzioni amministrative.
11. Regolamenti di esecuzione.
12. Messaggi pubblicitari.
13. Contributi agli enti locali.
14. Controlli.
15. Regime transitorio.
16. Abrogazione di norme.
17. Entrata in vigore.
1. Finalità della legge
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I princìpi generali desumibili dalla presente
legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.
2. Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo
al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente
abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio
destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato
per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti
destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina
di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (2),
salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne
ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici
e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria
il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i
depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad
attività sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non
comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore
che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità
della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore
che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala
la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire
nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche
di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h),
sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo
della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento
al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento
alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il
rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato
A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore
sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano
in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili,
ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione
che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative
ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi
attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in
interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e
in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via
di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico;
i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico
per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico
stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione
di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico
competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni,
verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere
i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività
di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario
ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attività di tecnico competente può essere
svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale
competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante
l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica
ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni
per i laureati o per i titolari di diploma universitario
(2/a).
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere
svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola
media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali
e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale,
alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro
che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto,
alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque
anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale
(2/b).
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere
diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere
effettuato il controllo.
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(2) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione
degli).
(2/a) Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 marzo 1998, riportato
al n. D/CI.
(2/b) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3,
L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
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3. Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986,
n. 349 (3), e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo
2;
b) il coordinamento dell'attività e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione
e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale
attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per
i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei
valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica,
per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (4),
e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 (4/a), con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive
competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti
e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso
dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di
sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della L. 8 luglio 1986, n.
349 (3), e successive modificazioni, e dell'attività
di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento
provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto
superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore
ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti
universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto
dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive
competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre
l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati
dai veicoli a motore definiti dal titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (4),
e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura
di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo
(5);
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e
la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture
dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici
dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi
di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della
manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione
con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (4), e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera
e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante o di pubblico spettacolo (5/a);
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento
delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici
essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade
statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto,
ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni,
e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (4), e successive
modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e
della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina
per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo
(5/b):
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di
procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti
e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento
acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree
e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività
urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione
per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o
di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli
aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi
di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico
in prossimità degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (6),
nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,
di campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h)
e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono
emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c),
d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento
e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere
coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
57 dell'8 marzo 1991.
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(3) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(4/a) Riportato alla voce Regioni.
(3) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(5) Vedi, anche, il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, riportato
al n. D/XCVIII.
(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(5/a) Lettera così modificata prima dall'art. 4,
comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 426 e poi dall'art. 7, L. 31 luglio 2002,
n. 179. Vedi, anche, il D.P.C.M. 18 settembre 1997, riportato al n. D/XCV
e il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, riportato al n. D/CVI.
(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(5/b) Con D.M. 31 ottobre 1997, riportato al n. D/XCVI è
stata approvata la metodologia di misura del rumore aeroportuale. Con
D.M. 16 marzo 1998, riportato al n. D/C, sono state approvate le tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Con D.M. 20
maggio 1999 sono stati stabiliti i criteri per la progettazione dei sistemi
di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico
in prossimità degli aeroporti, nonché criteri per la classificazione
degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.
(6) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
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4. Competenze delle regioni
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono
alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle
vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto
diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori
si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente
misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree
nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo
a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei
piani di risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o
degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di
classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che
adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma
4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la
tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione
dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti
di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre
a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da
parte dei comuni di piani di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte
dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno
1990, n. 146 (7);
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni
comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego
di macchinari o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento
acustico ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 (8);
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale
dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione
di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorità
temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità
finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono
un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo
3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano
proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento
acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
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(7) Riportata alla voce Lavoro.
(8) Riportata alla voce Comuni e province.
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5. Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento
acustico previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (9);
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali
di cui all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo
14, comma 1.
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(9) Riportata alla voce Comuni e province.
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6. Competenze dei comuni
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali
e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i
criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già
adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo
7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive
e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili
ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore
prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (10), e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di
cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee
e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli
a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni
indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano
i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale,
prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare
riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni
sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio
di attività che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare
limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati
dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di
cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 (11).
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì
gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese
ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati
rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale,
ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo
di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento
degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai princìpi
di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
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(10) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(11) Riportata alla voce Lavoro.
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7. Piani di risanamento
acustico
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono
all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento
con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(10), e successive modificazioni, e con i piani
previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di
risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di
risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono
contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei
rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorità, delle modalità
e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza
per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi
e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano
si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo
può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma
1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione
biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva
la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative
di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui
al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per
gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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(10) Riportato alla voce Circolazione stradale.
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8. Disposizioni in materia di
impatto acustico
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale
ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (12),
ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (13), e
successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità
alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero
su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o
delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa
alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento),
E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14),
e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
rotaia.
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale
del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti
tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere
di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative
a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione
di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di
cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (15).
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio
delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si
prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione
delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate
dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve
essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini
del rilascio del relativo nulla-osta.
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(12) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(13) Riportato alla voce Ministero dell'ambiente.
(14) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(15) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e
legalizzazione di firme.
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9. Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente
della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il
Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della
L. 3 marzo 1987, n. 59 (12), e il Presidente
del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con
provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso
di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata
esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti,
in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
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(12) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
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(giurisprudenza)
10. Sanzioni amministrative
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice
penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000
a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente
fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione
o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati
in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 (15/a).
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000
a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento
dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento
dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h) (15/b).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le
società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento
dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare
al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le
direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono
indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati
ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione
e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi
di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS
la suddetta quota è determinata nella misura dell'2,5 per cento
dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.
Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono
con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del
rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente
(15/c).
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(15/a) Comma così modificato dall'art. 4, comma 5,
L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 11, L. 25 giugno 1999, n. 205.
(15/b) Comma così modificato dall'art. 4, comma 6,
L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(15/c) Comma così modificato dall'art. 60, L. 23
dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato. In attuazione di quanto disposto
nel presente comma, vedi il D.M. 29 novembre 2000.
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(giurisprudenza)
11. Regolamenti di esecuzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri
della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa,
sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente
alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo
tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi,
dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti,
da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni
aeroportuali (15/d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati
con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività
delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati
misti paritetici di cui all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898
(16), e successive modificazioni.
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(15/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma
vedi, relativamente al traffico ferroviario, il D.P.R. 18 novembre 1998,
n. 459, riportato al n. D/CV e, relativamente alle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attività motoristiche, il D.P.R. 3 aprile
2001, n. 304.
(16) Riportata alla voce Servitù e vincoli militari.
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12. Messaggi pubblicitari
1. (17) .
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici
mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza
e le sanzioni sono disposte ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74
(18).
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(17) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 8, L. 6 agosto 1990,
n. 223, riportata alla voce Radiodiffusione e televisione.
(18) Riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico.
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13. Contributi agli enti locali
1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere
contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi
dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio
e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al
comma 1 del presente articolo, è data priorità ai comuni
che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.
14. Controlli
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare
le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente
legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle
agenzie regionali dell'ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496
(19), convertito, con modificazioni, dalla L.
21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative
al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento
acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6,
relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività
svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti
della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente
articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio
delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere
agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte
di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito
di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di
appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per
evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
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(19) Riportato alla voce Ministero dell'ambiente.
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15. Regime transitorio
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza
statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge,
fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano,
per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione
per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui
agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare
il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il
termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo
i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge.
Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione
tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai
limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento
devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio
comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 1991 (20).
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(20) Vedi il D.M. 11 dicembre 1996, riportato al n. D/XCIV.
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16. Abrogazione di norme
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 (21),
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti,
un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi
incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
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(21) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
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17. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore
sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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