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LEGGE ANTI-FUMO

La legge anti-fumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3) ha l'obiettivo di tutelare la salute dei non fumatori e in particolare delle fasce più deboli della popolazione ovvero donne incinte e bambini.


Immagine del cartello vietato fumare

I locali interessati dal divieto

Secondo quanto disposto dall'art. 51 della legge, dal 10 gennaio 2005 è in vigore il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, sia pubblici che privati, che siano aperti a utenti o al pubblico.
Per alcuni locali pubblici rimangono dunque invariate le precedenti disposizioni in materia, con il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie e portuali, biblioteche, musei; la nuova legge estende inoltre il divieto anche a negozi, bar, ristoranti, circoli privati, uffici, studi professionali, imprese industriali e artigianali, e a tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, i pub, i cinema e i teatri, le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo.
Fanno eccezione al divieto, oltre agli spazi all'aria aperta, soltanto i luoghi riservati ai fumatori, che devono però essere opportunamente contrassegnati e dotati di appositi impianti di riciclo dell'aria.


Gli ambienti riservati ai fumatori

La realizzazione di aree per fumatori non rappresenta un obbligo, ma una facoltà riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che, qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori, devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.


I cartelli

Nei locali ai quali si applica il divieto di fumo devono essere apposti i cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.


I doveri di responsabili e gestori

Sia nelle strutture pubbliche che in quelle private sono i responsabili delle strutture stesse a dover vigilare sul rispetto della legge:
- nelle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche i dirigenti devono individuare con atto formale i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto; nel caso in cui non abbiano proceduto a una nomina specifica, l'obbligo ricade sui dirigenti stessi;
- nei locali privati, i soggetti a cui spetta il dovere di vigilanza sono i conduttori dei locali stessi o i collaboratori da essi formalmente delegati.
Sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
a) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
b.1) nel caso di locali privati: in situazioni di inottemperanza al richiamo, segnalare il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la redazione della contravvenzione, nello specifico la polizia locale (polizia municipale e provinciale);
b.2) nel caso di strutture pubbliche: i responsabili hanno anche l'obbligo di comminare le sanzioni.


Le sanzioni

Coloro che non rispettano il divieto di fumo rischiano multe da 27,50 a 275 €; le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini di età inferiore ai 12 anni. I responsabili che non fanno rispettare i divieti e non denunciano il cliente o l'utente trasgressore rischiano sanzioni da 220 a 2220 €.


- CIRCOLARE 17 DICEMBRE 2004.