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LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO DI EMPOLI

Anche il Comune di Empoli si impegna ad adottare i provvedimenti di limitazione del traffico veicolare previste dalle Direttive della Comunità europea.

In base all'accordo sottoscritto fra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e 30 Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e su più tipologie di sorgenti (mobilità, impianti termici, attività produttive), con ordinanza dirigenziale 701 esecutiva da gennaio 2008 il Comune di Empoli stabilisce quanto segue:

  • nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con l’orario dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per le seguenti categorie di veicoli:
  • autovetture EURO 0, di cui all’art. 54, comma 1, lettera a), del Codice della Strada, a benzina e diesel (M1) non conformi alla Direttiva 91/441/CEE e successive;
  • autovetture Diesel EURO 1, di cui all’art. 54, comma 1, lettera a), del Codice della Strada, diesel (M1) non conformi alla Direttiva 94/12/CEE e successive;
  • ciclomotori EURO 0, non omologati in conformità alla Direttiva 97/24/CE e 97/24/CE stage 1 e successive;
  • ciclomotori a 2 tempi EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive;
  • veicoli merci a benzina e diesel euro 0 < 3,5 t, di cui all’art. 54, comma 1, lettere c) e d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) non conformi alle Direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e successive;
  • veicoli merci a benzina e diesel euro 0 > 3,5 t, di cui all’art. 54, comma 1, lettere d), e), h) e i) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci con portata superiore a 3,5 t (N2 e N3) non conformi alle Direttive 91/542/CEE – fase 1 e successive;
  • nel giorno di domenica, con l’orario dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per le seguenti categorie di veicoli:
  • autobus euro 0 dei gestori di servizi TPL (M2 e M3) non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE e successive;
  • autobus euro 0 in servizio turistico (M2 e M3) non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE e successive.

Restano in vigore le limitazioni già previste dai provvedimenti disciplinanti la regolamentazione della Zona a Sosta controllata denominata ZCS e delle Zone a Traffico limitato tipo A e B.


Sono esonerati dai divieti di transito previsti dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

a) veicoli con alimentazione elettrica o ibrida (motore elettrico e termico) o a idrogeno;

b) veicoli con alimentazione a metano e G.P.L. o bifuel (benzina – metano, benzina – G.P.L.) che nell’ambito del percorso urbano utilizzino esclusivamente l’alimentazione a gas;

c) veicoli delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, in servizio di emergenza o di soccorso;

d) veicoli di proprietà o in uso a persone aventi funzioni di Polizia Giudiziaria;

e) veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;

f) veicoli adibiti all’espletamento dei servizi per l’igiene urbana;

g) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;

h) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;

i) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;

j) veicoli ricreazionali;

k) veicoli storici purché in possesso dell’attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici o iscritti a club o associazioni che raggruppano tali veicoli;

l) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;

m) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

n) veicoli impegnati per particolari od eccezionali attività a discrezione degli Agenti di Polizia Municipale;

o) veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti:

- di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate;

- di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas.

La suddetta documentazione da’ diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni;

p) autovetture con almeno tre persone a bordo, munite tutte di patente (car pooling);

q) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni;

r) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il 65° anno di età.


La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate.