I Comuni del Circondario hanno approvato un iter comune, e la rispettiva modulistica, al fine di applicare le modifiche all'art. 186 del D.L. che riguarda il riutilizzo di terre e rocce da scavo.
Tutti coloro che intendono riutilizzare terre e rocce da scavo quali sottoprodotti escludibili dal regime dei rifiuti, devono presentare un’apposita domanda nel rispetto di alcune condizioni, che elenchiamo di seguito:
- il riutilizzo deve avvenire all’interno di interventi e opere preventivamente individuati e definiti;
- il riutilizzo deve essere certo fin dalla fase di produzione;
- il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti e trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale;
- deve essere garantito un elevato livello di qualità ambientale;
- terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
- il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione;
- deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo.
Nel caso di riutilizzo delle terre e rocce nell’ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività, la domanda deve essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, sottoscritta dal soggetto interessato e dal tecnico competente incaricato.
In particolare, per i progetti di utilizzo che sono stati autorizzati o sono in corso di realizzazione prima del 13 febbraio 2008, gli interessati devono procedere ad integrare la documentazione con la apposita modulistica presente sul sito del proprio Comune.