COMUNE DI EMPOLI
Ufficio TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I.
Aliquote, detrazioni, riduzioni e versamenti per l’anno 2009
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I
Visto il D.Leg.vo 30/12/1992 n. 504 e successive variazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 che ha disposto l'esenzione Ici prima casa. E’ esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
Vista la deliberazione del Consiglio Comunalein data 12/3/2008 n. 21, confermata dalla deliberazione di Consiglio Comunale del 26.03.2009 n.26 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2009.
RENDE NOTI
Gli adempimenti dei soggetti passivi in merito alla determinazione del valore imponibile, detrazioni, riduzioni e aliquote da applicare, nonché le modalità di versamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l’anno 2009:
- SOGGETTI PASSIVI
Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
E’ esente l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A1/A8 e A9.
E’ esente l’unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta di I grado (genitore –figlio e viceversa) previa presentazione di autocertificazione entro la rata di saldo. Autocertificazione valida fino a successiva variazione.
- BASE IMPONIBILE I.C.I
1)
per i fabbricati, ai sensi dell’art. 3 comma 48) della legge 23/12/1996 n. 662, il valore catastale imponibile è determinato sulla base della rendita catastale attribuita rivalutata del 5%:
a) per il moltiplicatore 140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B
b) per il moltiplicatore 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, e Ccon esclusione delle categorie A/10 e C/1
c) per il moltiplicatore 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10
d) per il moltiplicatore 34 per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1
2)
per i terreni agricoli, ai sensi dell’art. 3 comma 51) della legge 23/12/1996 n. 662, il valore catastale imponibile è determinato sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25% per il moltiplicatore 75
3)
per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 01.01.2009. Con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 11.04.2008 sono stati determinati i valori minimi da assumere come riferimento per il calcolo dell’Imposta.
- ALIQUOTE I.C.I APPLICABILI PER L’ANNO 2009:
per l’anno 2009 il Consiglio Comunale con deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione in data 26.03.2009 n.26 ha confermato le precedenti aliquote I.C.I. approvate con deliberaz. del 12/3/2008 n. 21, da applicare ai valori imponibili come sopra determinati:
a)
aliquota ordinaria del 6,6%° (sei virgola sei per mille) per i fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile da determinare con le modalità di cui al punto precedente.
b)
aliquota del 5,2%° (cinque virgola due per mille) da applicare alla base imponibile come sopra determinata;
- all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché a quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (edifici di pregio, ville e castelli) e relative pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite allorchè iscritte in catasto con rendita autonoma nelle categorie C/2, C/6 e C/7, che insistono sul medesimo insediamento; per l'uso gratuito occorre presentare autocertificazione entro la rata di saldo, valida fino a successiva variazione;
- agli immobili degli enti senza scopo di lucro ex art. 6 comma 2 D.Leg.vo 504/1992;
- all’abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale; da riconoscere su presentazione di apposita autocertificazione, entro il termine per il versamento del saldo I.C.I, da applicare alla base imponibile come sopra determinata. Tale certificazione vale fino a successiva variazione;
c) aliquota del 2 %° (due per mille) gravante sugli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431, da riconoscere su presentazione di apposita autocertificazione, entro il termine del versamento del saldo I.C.I. Tale certificazione vale fino a successiva variazione.
d) aliquota del 7%° (sette per mille) gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuotiper l'intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo da applicare ai valori imponibili come al punto 2).
e) Aliquota del 9%° (nove per mille) gravante sugli immobili ad uso abitativo non locati, né altrimenti occupati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
- DETRAZIONI E RIDUZIONI
a)
dall’imposta risultante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (sempre che sia di categoria catastale A/1 A/8 e A/9) del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 130,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima avviene.
b)
riduzione dell’imposta nella misura del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione, ovvero in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000 e successive modificazioni. La prevista documentazione deve essere presentata dal proprietario entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni e comunque entro la scadenza della rata di saldo per l’anno impositivo, nel caso che l’inagibilità o l’inabitabilità si siano verificate negli ultimi 60 giorni dell’anno.
c) elevazione della detrazione per l’abitazione principale da € 130,00 a € 258,00 per i soggetti passivi che dimostrino, con propria istanza da presentare all’Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata di saldo, di trovarsi in una delle situazioni con indicatore ISEE riferito al 31 dicembre 2008, come di seguito riportate:
1) nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEEfino a € 11.580,00.
2) nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni o con presenza di uno o più minori
a carico con indicatore ISEE fino a €13.410,00.
3) nuclei familiari con componente dipendente precario o con contratto di lavoro parasubordinato, da 3 anni a 3 mesi in corso nel 2009 con indicatore ISEE fino ad € 13.410,00.
4) nuclei costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne o famiglie monoparentali con uno o più minori a carico, con indicatore ISEEfino a € 14.035,00.
5) nuclei familiari con all’interno soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della Legge 104/92, con indicatore ISEE fino a € 14.715,00.
6) nuclei familiari con all’interno soggetti non autosufficienti, come riconosciutiai sensi della Legge 18/80, con indicatore ISEE fino a € 14.715,00.
- VERSAMENTI
Il versamento dell’imposta I.C.I, con arrotondamento all’euro, dovuta per il corrente anno 2009 deve essere effettuato in due rate da parte di ciascun soggetto passivo sulla base della quota di possesso per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Empoli:
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la prima rata deve essere versata entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
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la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2009, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
E’ tuttavia consentito il pagamento in unica soluzione per l’intero anno da effettuarsi entro il 16 giugno 2009, avendo cura di barrare ambedue i quadratini (acconto e saldo) del modulo di versamento.
Sono considerati validi i versamenti regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purchè rispecchino la totalità dell’imposta relativa alla comproprietà.
L'imposta risultante deve essere corrisposta:
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mediante utilizzo dell'apposito modulo intestato “COMUNE DI EMPOLI SERVIZIO TESORERIA ICI - C/C postale n. 11932548 da presentare direttamente al Tesoriere del Comune- Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Spa Filiale di Empoli Via Fratelli Rosselli 11/17 – ovvero per mezzo del servizio dei conti correnti postali, presso qualsiasi ufficio postale. Tali moduli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi, l’URP e il Servizio Tesoreria.
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Con sportello Pagobancomat presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via G. Del Papa, 41 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30,il sabato dalle ore 8 alle 13,30 oppure presso l'Ufficio tributi nell'orario di apertura al pubblico.
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Dal proprio computer, On-line sul sito www.pagoadesso.it
- Mediante utilizzo del modello F24.
L’omesso o tardivo versamento dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzionipreviste dall’art. 13 del D.Leg.vo 471/97 nella misura del 30% dell’imposta non versata o tardivamente versata, oltre gli interessi moratori nella misura del 3% annuo calcolati a giorni.
Per ulteriori e maggiori informazioni resta a disposizione l'UFFICIO TRIBUTI del Comune nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e di Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 ( Sabato e mercoledì chiuso)
Empoli, li 28 aprile 2009
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott.ssa Lusiana Lari)
Ultimo aggiornamento 15/05/2009