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COMUNE DI EMPOLI
UFFICIO TRIBUTI
Scheda informativa: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I.
ALIQUOTE, DETRAZIONI,
RIDUZIONI E VERSAMENTI PER L'ANNO 2008
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
I.C.I.
Visto il D.L.vo 30.12.1992
n. 504 e successive variazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.),
Vista la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 21 del 12.03.2008;
RENDE NOTI
Gli adempimenti dei soggetti
passivi in merito alla determinazione del valore imponibile,
detrazioni, riduzioni e aliquote da applicare, nonché
le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2008:
1) SOGGETTI PASSIVI:
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
2) BASE IMPONIBILE I.C.I.:
1) per i fabbricati, ai sensi dell'art. 3 comma 48) della legge
23.12.1996 n. 662, il valore catastale imponibile e determinato
sulla base dalla rendita catastale attribuita o presunta rivalutata
del 5%:
a) per il moltiplicatore 100 per le unità immobiliari
classificate nei gruppi catastali A e C con esclusione delle
categorie A/10 e C/1
b) per il moltiplicatore 50 per quelle classificate nel gruppo
D e nella categoria A/10;
e) per il moltiplicatore 34 per quelle classificate nel groppo
E e nella categoria C/1;
f) per il moltiplicatore 140 per quelle classificate nel gruppo B;
2) per i terreni agricoli,
ai sensi dell'art. 3 comma 51) della legge 23.12.1996 n. 662,
il valore catastale imponibile è determinato sulla base
del reddito dominicale attribuito rivalutato del 25% per il moltiplicatore
75;
3) per le aree edificabili,
valore venale di mercato al 1.1.2008.
3) ALIQUOTE I.C.I. APPLICABILI PER L'ANNO
2008;
Per l'anno 2008 il Consiglio Comunale con deliberazione in data 12 marzo
2008, n. 21, ha stabilito le seguenti misure di aliquote I.C.I. da applicare
ai valori imponibili come sopra determinati:
a) aliquota ordinaria del 6,6%o (sei virgola sei per mille) per fabbricati, aree
edificabili e terreni agricoli, da applicare a carico dei soggetti passivi
sulla base imponibile da determinare con le modalità di cui al
punto precedente.
b) aliquota del 5,2%o (cinque virgola due per mille) da applicare
alla base imponibile come sopra determinata:
- all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite
ancorché iscritte in catasto con rendita autonoma nelle categorie
C/2, C/6 e C/7 da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune
di Empoli;
- alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari in modo permanente a condizione che la stessa sia non locata;
- alle unità immobiliari degli enti senza scopo di lucro;
- all'abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la
utilizzi come abitazione principale, stabilendovi la propria residenza
e la propria dimora abituale, da riconoscere su presentazione di apposita
autocertificazione, entro il termine per il versamento del saldo I.C.I.,
da applicare alla base imponibile come sopra determinata.
Tale certificazione vale fino a successiva variazione;
- all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di
1° grado, a condizione che l'utilizzatore vi abbia stabilito la propria
residenza e vi abbia effettiva stabile dimora, da riconoscere su presentazione
di apposita autocertificazione, entro il termine del versamento del saldo
I.C.I., tale certificazione vale fino a successiva variazione;
c) aliquota del 2%o (due
per mille) gravante sugli immobili adibiti ad uso abitativo concessi
m locazione a titolo di abitazione principale, stabilendovi la
propria residenza e la propria dimora abituale ai sensi dell'art.
2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431, da riconoscere su presentazione
di apposita autocertificazione, entro il termine del versamento
a saldo I.C.I.. Tale certificazione vale fino a successiva variazione.
d) aliquota del 7%o (sette
per mille) gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali
quelli vuoti per l'intero anno o tenuti a disposizione del soggetto
passivo da applicare ai valori imponibili da determinare come
al punto 2);
e) aliquota del 9%o (nove per
mille) gravante sugli immobili ad uso abitativo non locati nè
altrimenti occupati per i quali non risultino o essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni.
4) DETRAZIONI E RIDUZIONI
a)
dall'imposta risultante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 130,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima avviene. Tale disposizione vale anche per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che la stessa non sia locata. Spetta inoltre in base all’ art. 1 comma 5 della Legge24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) il quale in modifica all’art. 8 del Decr. Leg.vo 504 del 1992,un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille del valore del fabbricato. La detrazione spettante fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e nel limite massimo di € 200,00, non spetta per le abitazioni di categoria catastale A/1-A/8-A/9.
b)
riduzione dell'imposta nella misura del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di tatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione, ovvero ira alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/00. La prevista documentazione deve essere presentata dal proprietario entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni e comunque entro la scadenza della rata di saldo per l'anno impositivo.
c)
elevazione della detrazione per l'abitazione principale da € 130,00 a € 258,00 per i soggetti passivi che dimostrino, con propria istanza da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata di saldo, di trovarsi in una delle situazioni con indicatore ISEE riferito al 31 dicembre 2007, come di seguito riportate:
1) nuclei familiari da cui
risulti un indicatore ISEE fino a 11.580,00;
2)
nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni o con la presenza di uno o più minori a carico o con componente familiare dipendente precario da 3 mesi a 3 anni in corso nel 2008, oppure con contratto di lavoro parasubordinato da 3 mesi a 3 anni in corso del 2008 con indicatore ISEE fino 13.410,00:
3) nuclei costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne
o famiglie monoparentali con uno o più minori a carico, con indicatore ISEE fino a 13.035,00;
4) nuclei familiari con all'interno soggetti con handicap grave
permanente riconosciuto ai sensi della legge 104/92 con indicatore
ISEE fino a 14.715,00;
5) nuclei familiari con all'interno soggetti non autosufficienti,
come riconosciuti ai sensi della legge 18/80, con indicatore
ISEE fino a 14,715,00.
5) VERSAMENTI
Il versamento dell'imposta I.C.I. dovuta per il corrente anno
2008 deve essere effettuato in due rate da parte di ciascun soggetto
passivo sulla base della quota di possesso per tutti gli immobili
posseduti nel Comune di Empoli:
-
la prima rata deve essere versata entro il 16 giugno 2008, pari al 50% dell'imposta dovuta;
-
la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2008, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
E' tuttavia consentito il pagamento
in unica soluzione per l'intero anno da effettuarsi entro
il 16 giugno 2008, avendo cura di barrare ambedue i quadratini
(acconto e saldo) del modulo di versamento.
Sono considerati validi i versamenti regolarmente eseguiti da
un contitolare anche per conto degli altri, purché rispecchino
la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.
L'imposta risultante
deve essere corrisposta:
- mediante l'utilizzo dell'apposito modulo intestato "COMUNE
DI EMPOLI SERVIZIO TESORERIA I.C.I. C/C n. 11932548, da presentare direttamente
al Tesoriere del Comune ovvero per mezzo del servizio dei conti correnti postali, presso
qualsiasi ufficio postale. Tali moduli sono disponibili presso
l'Ufficio Tributi, l'U.R.P. e il Servizio di Tesoreria.
- Con sportello
Pagobancomat
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, via G. del Papa,
41 aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, il venerdì e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30, oppure presso l'Ufficio
Tributi nell'orario di apertura al pubblico.
- Dal proprio computer, On-line sul sito www.comune.empoli.fi.it
-Mediante
utilizzo del Mod.F24 |
Il mancato o tardivo versamento dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.L.vo 471/97 nella misura del 30% dell'imposta non versata o tardivamente versata, oltre agli interessi moratori nella misura del 3%.
Per ulteriori informazioni resta a disposizione dei contribuenti l'UFFICIO TRIBUTI del comune nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 e di Martedì e Giovedì dalle ore 15 alle ore 18 (Sabato e Mercoledì chiuso).
IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE I.C.I.
Dott.ssa Lusiana Lari |