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ISCRIZIONE
NELLE LISTE DI LEVA
DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1987 Il Sindaco del Comune di EMPOLI Visto l'art.34 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 sulla Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica NOTIFICA I - Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri, che con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla Legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n.91), possono divenire tali, nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre sopra indicato e che, agli effetti di leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'ari. 35 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro iscrizione nelle liste di leva e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno loro essere richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti in applicazione dell'ari. 1 della legge succitata, gli apolidi residenti in questo Comune. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori od i tutori. II - giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel chiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l'estratto di loro nascita debitamente autenticato. i III
- giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che abbiano la
dimora abituale nel senso dell'ari. 43 del Codice civile, hanno la facoltà
di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In
questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla
prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo ari. 44 del
Codice stesso. V - Saranno iscritti d'ufficio per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti avere l'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato, con autentici documenti e prima di imprendere servizio militare, di avere un'età minore di quella loro attribuita. VI -I giovani che comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, indicate nell'elenco previsto dal secondo comma dell'ari. 67 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, ed accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare ed all'uopo debbono rivolgere domanda all'Ufficio di Leva competente, tramite l'Amministrazione Comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione della lista di leva, a norma dell'ari. 52, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. VII - Gli omessi rei di essere sottratti alla leva non potranno essere ammessi all'eventuale dispensa a domanda dal compie- re la ferma di leva che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e là dove risultassero colpevoli di frode o raggiri, al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminate dagli articoli 130 e 131 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 sulla leva e recluta- mento obbligatorio.
Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune: 1° I giovani del quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, a emancipati, detenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra, che abbia avuto ('ultimo domicilio nel Comune; 2° 1 giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvoché giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune; 3° I giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio; 4° I giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore; 5° I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune; 6° I giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo d( torio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di sì fatta designazione, il Comune di Roma. |