Comune di Empoli
Comando di polizia Municipale
Centro di Responsabilità XI
Ordinanza n. 309
Il Dirigente

Riscontrata la necessità di provvedere a vietare la somministrazione di bevande alcoliche, di qualunque gradazione, in occasione di tutte le gare che verranno disputate allo Stadio Comunale, dalla locale squadra dell'Empoli F.B.C., che partecipa al campionato di "Serie A" 2002/2003.Rilevati i motivi di ordine pubblico atti a garantire il normale ed ordinato svolgimento delle manifestazioni sportive sia l'accesso del pubblico agli impianti sportivi, sia durante lo svolgimento delle partite, sia in occasione del deflusso al termine delle stesse. Constatato che, per assicurare le condizioni sopra descrive, è necessario ed opportuno, tra l'altro, limitare, nelle fasce orarie interessate e nella zona circostante la zona sportiva, la somministrazione, in qualunque forma, delle bevande alcoliche ancorché di contenuto inferiore al 21% del volume.Ritenuto di dover individuare nei pubblici esercizi e circoli privati, esistenti nella zona sportiva, nelle immediate vicinanze e nelle direttrici di arrivo sia da Empoli EST che da Empoli OVEST della S G C FI-PI-LI, negli esercenti il commercio sulle aree pubbliche concessionari di posteggio nella zona suddetta, in occasione delle gare in parola, nonché negli spacci o rivendite poste all'interno stesso dello Stadio, i soggetti destinatari dello stesso provvedimento.

Visto l'art. 87 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza;
Visto l'art. 5 della Legge 25.08.1991 n. 287,
Visto gli artt. 28, 15° e 16° comma, e 30, 5° comma della D. Lgs . 31.03.1998 n. 114;
Vista la L.R.T. 03.Marzo 1999 n. 9 e successive modifiche.
Visto il vigente Piano per il Commercio su area Pubbliche,
Visto lo Statuto Comunale;


ORDINA

1) È fatto divieto agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, ai venditori su area pubblica, nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di seguito elencati, di somministrare o, comunque, vendere in qualunque forma, ancorché per asporto, bevande di qualsiasi gradazione inclusa la birra, (con la sola esclusione delle bevande al caffè corretto tipo " Caffè Borghetti" commercializzate in contenitori di non oltre 30 ml. esclusivamente per i mesi da Dicembre a Febbraio compresi ) in occasione delle gare disputate allo Stadio Comunale " C Castellani" dalla squadra dell'Empoli F.B.C., valevoli per il Campionato razionale di Calcio di "SERIE A" stagione 2002/2003, e per tutte le altre partite ufficiali disputate dall'Empoli F.B.C. comprese le partite amichevoli e di coppa.
2) E' fatto parimenti divieto alle attività di cui sopra, di vendere per asporto ogni e qualsiasi alimento o bevanda in contenitori di latta o vetro ed in ogni caso, se sigillati e non aperti, anche in contenitori di plastrica o cartone in quanto oggettivamente costituenti corpo contundente suscettibile di essere lanciato in danno a persone.

a) Attività di pubblico esercizio:

Bar Stadio viale delle Olimpiadi
Bar Olimpiadi via Isonzo
Bar Controcaffè viale Petrarca
Ristorante Da Marco viale Tetrarca
Pub Italian Fast Food via Campania
Circolo AVIS via G.Rossa
Ristorante Da Sante via Livornese
Pizzeria Pulcinella via P.Godetti
Pasticceria Bonaccorsi via Livornese
Bar La Fortuna via Senese Romana
Trattoria Osteria Bianca via Livornese
Casa del Popolo P.a Elsa via Livornese

Bar Scarselli via due Giugno
Bar gelateria il Capriccio via T.Romagnola,
Bar Le Naidi via L.Russo
Bar La Punta via Carrucci-Petrarca
Bar ristorante Bianconi via T.Romagnola
Casa del Popolo via Livornese -S.Maria
Bar Del Pino viale Giotto
Pasticceria Panetteria Gori via Val D'Elsa
Casa del Popolo Marcignana via Val D'Elsa
Bar Rossi via Val D'Elsa Marcignana
Bar Giubbolini via Livornese -Terrafino
Bar Quattro Mori via Repubblica


b) Esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa ubicati in zona Stadio perimetro compreso tra il fiume Arno e il VialePetrarca, la Via Berni. la Via Guido Monaco, la Via Basilicata, la Via Serravalle ,la via Olimpiadi, la Via Ticino fino a tornare al fiume Arno.
c) Titolari di Autorizzazione Amministrativa per il commercio su aree pubbliche (ex ambulanti) cui ai sensi del D.Lgs. 114/ 98 e della L.R.T. 9/99, sia stato concesso apposito posteggio nel mercatino che si svolge in occasione di dette manifestazioni in zona adiacente lo stadio per la vendita di prodotti alimentari e bevande a coloro che siano assegnatari occasionali giornalieri per assenza dei titolari di tale mercato,nonché dei venditori itineranti su area pubblica che operino nel perimetro di cui al precedente punto (b), comprano il parcheggio ubicato in fregio alla Via Serravalle.
d) Titolari di spacci, rivendite ed esercizi commerciali di qualsiasi tipologia che somministrino ovvero vendano al pubblico prodotti alimentari e bevande, all'interno degli Impianti sportivi a qualunque disciplina sportiva adibiti e collaudati, ubicati nella Zona Stadio.
e) I divieti sono limitati ai giorni di svolgimento delle partite in parola, entrano in vigore (3) TRE ore prima inizio della Partita e terminano (1) UN'ORA dopo il termine della stessa.

DISPONE

Che per l'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, vengano applicate le sanzioni di cui alle violazioni amministrative previste dalla L. 31.03.1998 n. 114, e dalla Legge 25.08.1991 n. 287, secondo disposti della Legge 24,11.1981 n, 689., fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all' art.650 del Codice Penale, ed eventualmente, per gli avventori, all'art. 687 del Codice Penale. Gli ordini di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza. Gli interessati hanno facoltà di proporre ricorso gerarchico al Prefetto della provincia avverso la presente ordinanza con le modalità di cui al D.P.R. 24/11 1971 n°1199.


Dalla sede comunale ,lì 20 Agosto 2002

Il Dirigente Comandante della P.M.
Vacchi Dott.Vittorio