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Comando di polizia Municipale Centro di Responsabilità XI Ordinanza n. 309 Il Dirigente |
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Riscontrata la necessità di provvedere a vietare la somministrazione di bevande alcoliche, di qualunque gradazione, in occasione di tutte le gare che verranno disputate allo Stadio Comunale, dalla locale squadra dell'Empoli F.B.C., che partecipa al campionato di "Serie A" 2002/2003.Rilevati i motivi di ordine pubblico atti a garantire il normale ed ordinato svolgimento delle manifestazioni sportive sia l'accesso del pubblico agli impianti sportivi, sia durante lo svolgimento delle partite, sia in occasione del deflusso al termine delle stesse. Constatato che, per assicurare le condizioni sopra descrive, è necessario ed opportuno, tra l'altro, limitare, nelle fasce orarie interessate e nella zona circostante la zona sportiva, la somministrazione, in qualunque forma, delle bevande alcoliche ancorché di contenuto inferiore al 21% del volume.Ritenuto di dover individuare nei pubblici esercizi e circoli privati, esistenti nella zona sportiva, nelle immediate vicinanze e nelle direttrici di arrivo sia da Empoli EST che da Empoli OVEST della S G C FI-PI-LI, negli esercenti il commercio sulle aree pubbliche concessionari di posteggio nella zona suddetta, in occasione delle gare in parola, nonché negli spacci o rivendite poste all'interno stesso dello Stadio, i soggetti destinatari dello stesso provvedimento.
ORDINA 1) È fatto divieto
agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, ai
venditori su area pubblica, nonché agli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande di seguito elencati, di somministrare o, comunque,
vendere in qualunque forma, ancorché per asporto, bevande di
qualsiasi gradazione inclusa la birra, (con la sola esclusione delle
bevande al caffè corretto tipo " Caffè Borghetti"
commercializzate in contenitori di non oltre 30 ml. esclusivamente per
i mesi da Dicembre a Febbraio compresi ) in occasione delle gare disputate
allo Stadio Comunale " C Castellani" dalla squadra dell'Empoli
F.B.C., valevoli per il Campionato razionale di Calcio di "SERIE
A" stagione 2002/2003, e per tutte le altre partite ufficiali disputate
dall'Empoli F.B.C. comprese le partite amichevoli e di coppa. a) Attività di pubblico esercizio:
DISPONE Che per l'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, vengano applicate le sanzioni di cui alle violazioni amministrative previste dalla L. 31.03.1998 n. 114, e dalla Legge 25.08.1991 n. 287, secondo disposti della Legge 24,11.1981 n, 689., fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all' art.650 del Codice Penale, ed eventualmente, per gli avventori, all'art. 687 del Codice Penale. Gli ordini di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza. Gli interessati hanno facoltà di proporre ricorso gerarchico al Prefetto della provincia avverso la presente ordinanza con le modalità di cui al D.P.R. 24/11 1971 n°1199.
Il Dirigente Comandante
della P.M. |