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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
SULLA MOBILITA' DEGLI ALLOGGI ERP

(art. 21 legge regionale n.25/89)
approvato con deliberazione n. 106 del 28 novembre 1996


Articolo 1
E' costituita nel Comune di Empoli ai sensi della delibera consiliare n.106 del 28 novembre 1996la Commissione per la mobilità negli alloggi di ERP, prevista dalla L.R. 25/89 ari.21 ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggi e per l'eliminazione delle condizioni di sotto utilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di ERP nonché dei disagi abitativi di carattere sociale


Articolo 2
La Commissione è composta:
- dall'Assessore alla Casa quale rappresentante del Sindaco, con funzioni di Presidente
- da tre rappresentanti del Comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze
- da un rappresentante dell'Ente gestore ATER
- da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza


Articolo 3
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni e delibera a maggioranza:
- in prima convocazione, con almeno cinque membri presenti
- in seconda convocazione, da tenersi dopo un'ora, con la presenza di almeno quattro membri

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Per riunioni urgenti la convocazione avviene con telegramma inviato almeno 24 ore prima della riunione stessa.
La Commissione esamina l'ordine del giorno in un'unica seduta che può essere aggiornata.

La convocazione della Commissione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno cinque membri.

In caso di assenza del Presidente la Commissione elegge, all'inizio della riunione, un proprio componente che assumerà le funzioni di Presidente

I lavori di segreteria della Commissione e le funzioni di Segretario verbalizzante saranno espletati da un funzionario del settore competente.


Articolo 4
La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio sulla base delle domande presentate a seguito di concorso riservato agli assegnatari di ERP, inserendo, ove raccolte, le proposte per la mobilità formulate dagli Enti Gestori ai sensi de! comma 2° ari.19 della L.R. 25/89, tenendo conto in particolare:

1) della idoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria;
2) della situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo regionale
3) della necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza


Articolo 5
La Commissione mobilità esprime il proprio parere sugli indirizzi per la gestione del programma della mobilità.

Nell'esame delle domande degli assegnatari la Commissione dovrà conformarsi ai seguenti criteri di massima stabiliti dalla L. R. 25/89 art.22:
a) dovrà essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendosi altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
b) dovrà essere data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione; sarà altresì concessa priorità ai cambi di alloggi degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi;
c) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, ne a coloro che abbiano violato le norme contrattuali;
d) dovranno essere predisposte misure, anche finanziarie (contributi per il trasloco), che agevolino il cambio di alloggio da parte degli assegnatari;
e) sono autorizzati fuori graduatoria, i cambi consensuali tra assegnatari, previo verifica dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione e tenuto conto della congruità degli alloggi interessati.


Articolo 6
Per la raccolta delle domande di cambio degli assegnatari, si provvede attraverso un pubblico concorso indetto biennalmente dal Comune secondo lo schema unico predisposto dalla Giunta Regionale con propria deliberazione. Tale bando rimarrà aperto per due anni.

La Commissione per la mobilità, nell'esaminare le domande di cambio pervenute nei primi trenta giorni di apertura del bando e prima di formulare la graduatoria, potrà richiedere agli Enti Gestori:

1) notizie in loro possesso circa la situazione abitativa dei richiedenti

2) lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la L. R. 25/89, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo classi di gravita stabilite in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari

3) eventuali proposte per la mobilità formulate dagli Enti Gestori stessi

La Commissione comunale pubblicherà entro 15 giorni la graduatoria formulata in prima istanza secondo quanto prescritto dal bando e contenente i nominativi dei concorrenti che hanno presentato domanda entro i primi trenta giorni dall'apertura del bando stesso. Tale graduatoria, con gli stessi procedimenti de! presente articolo, verrà trimestralmente aggiornata con i nominativi di successivi concorrenti, che potranno sempre presentare domanda nel periodo di validità del bando di concorso

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione che provvede al loro esame entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni stesse

Entro 15 giorni dall'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La Commissione comunale per la mobilità provvede ad emettere i conseguenti provvedimenti di assegnazione di cambio

Sono ammesse assegnazioni di cambio in deroga a quanto disposto dai commi precedenti, qualora le caratteristiche degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio consentano, a giudizio del Comune, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, ovvero in presenza di situazioni gravi ed imprevedibili, da valutarsi da parte della Commissione stessa

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, pena la cancellazione dalla stessa, ogni due anni, la domanda di cambio attraverso la partecipazione ad apposito bando indetto dal Comune.


Articolo 7
Fino all'approvazione della prima graduatoria definitiva, in sede di prima applicazione della normativa sulla mobilità, sarà data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, sarà altresì concessa priorità ai cambi di alloggi degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per stabilirsi in quelli più piccoli


Articolo 8
Per quanto riportato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella L. R. 25/89.


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