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Regolamento per l'uso dei campi di calcio comunali periferici dotati di illuminazione

Allegato alla deliberazione n. 315 del 29-10-1986


Art. 1
Per garantire un corretto uso dei campi sportivi comunali periferici dotati di illuminazione, le autorizzazioni ad allenamenti o singole gare saranno rilasciate dalle società sportive concessionarie (Ponte a Elsa, Giglio Rosso Pozzale), mentre lo svolgimento dei tornei sarà autorizzato, mediante apposita certificazione, dall'Amministrazione Comunale mediante il proprio Ufficio Sport, sentito il parere della Commissione Calcio del Comitato Comunale Sviluppo Sport.


Art. 2
Per salvaguardare il buon mantenimento degli impianti in questione l'Amministrazione Comunale, su indicazione del proprio ufficio tecnico, potrà limitare od inibire l'uso dei campi sportivi per motivi di ordine atmosferico o per altri di qualsiasi genere.


Art. 3
Qualora le Società Sportive Ponte a Elsa e Giglio Rosso Pozzale utilizzassero gli impianti sportivi non ottemperando alle disposizioni impartite dagli artt. 1 e 2 del presente regolamento, verrà comminata una sanzione pecuniaria di Lit 200.000= la prima volta, Lit 400.000= la seconda che dovrà essere corrisposta mediante versamento alla Tesoreria Comunale; l'ulteriore violazione comporterà l'inibizione all'utilizzazione dei campi sportivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale per una intera stagione calcistica.


Art. 4
La manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le spese per l'energia elettrica, relative all'impianto di illuminazione dei campi sportivi comunali di Ponte a Elsa e Pozzale saranno a carico delle società concessionarie.


Art. 5
Le Società autorizzate corrisponderanno alle Società concessionarie la somma di Lit 130.000= a partita per la usufruizione dell'impianto del Pozzale e di Lit 110.000= a partita per quello di Ponte a Elsa. Tale somma potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale tenendo di conto della variazione del costo dell'energia elettrica e della variazione del costo della vita così come indicato dall'ISTAT.


Art. 6
La gestione degli impianti sportivi dotati di illuminazione da parte delle società concessionarie avrà una durata temporale di dieci anni rispetto all'anno di costruzione. Cesserà, pertanto, nel 1990 per l'A.S. Ponte a Elsa e nel 1992 per il Giglio Rosso Pozzale.


Art. 7
Per tutto quanto non previsto nella summenzionata normativa varrà il regolamento sull'uso dei campi sportivi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 334 del 13-11-1982 e successive modificazioni.


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