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Regolamento per l'utilizzo della mensa dello studente

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 luglio 1992 con atto n. 140


L'utilizzo della Mensa dello studente sita in via Verdi di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Empoli è disciplinata dalle seguenti norme


Art. 1
La mensa comunale dello studente ubicata ad Empoli - via Verdi - funziona del 1° ottobre fino alla fine del calendario scolastico stabilito annualmente dalla Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Toscana prevedendo le interruzioni decretate dal suddetto organismo.


Art. 2
Hanno diritto ad utilizzare la struttura in oggetto gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, che con carattere di programmaticità, anche se per periodi limitati temporalmente, sono interessati, per attività strettamente connessa alla programmazione didattica dai rientri pomeridiani.


Art. 3
Hanno altresì diritto alla fruizione del servizio mensa i professori e/o bidelli, previa autorizzazione del Preside ad accompagnare gli studenti minorenni dall'istituto alla mensa e viceversa, nonché i dipendenti comunali appartenenti a servizi che, sulla base dell'organizzazione del lavoro concordato con l'Amministrazione Comunale, svolgono una attività che prevede rientri pomeridiani.


Art. 4
Al fine di dare risposta a quanto dettato dagli art. 2-3 del presente regolamento, i Presidi delle scuole, nonché i responsabili dei sevizi comunali dovranno far pervenire all'ufficio Scuola entro il 25 settembre o almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività didattiche programmate l'elenco degli studenti o dei dipendenti con i relativi indirizzi e con l'indicazione dei giorni in cui deve essere effettuato il rientro pomeridiano.


Art. 5
Entro le ore 9.30 di ogni giorno le segreterie delle scuole ed i responsabili dei servizi comunali dovranno comunicare agli addetti della mensa centralizzata di via Giusti il numero degli studenti/dipendenti (già compresi negli elenchi inoltrati all'ufficio scuola) che consumeranno il pasto in quel giorno nella struttura in oggetto.


Art. 6
L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'uso della mensa dello studente per convegni, scambi culturali; sportivi e analoghe iniziative promosse ed organizzate dagli istituti scolastici cittadini o dal Comune, nonché alcune persone segnalate annualmente dalla Commissione Assistenza del Comune.


Art. 7
Gli utenti pagheranno, secondo le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale, la tariffa stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.


Art. 8
Gli addetti alla mensa comunale dello studente sono tenuti a rispettare le norme richiamate negli articoli precedenti e ad accertare l'identità degli studenti.


Norme transitorie e finali


Art. 9
I blocchetti buoni pasto in dotazione alle scuole cittadine e/o degli uffici saranno ritirati e presi in consegna da incaricati del Comune.


Art. 10
Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento sarà inviato un esemplare a tutte le scuole medie inferiori e superiori cittadine ed ai responsabili dei servizi comunali interessati ed un altro esemplare sarà depositato nell'apposita stanza degli addetti alla mensa e sarà loro cura custodirlo.


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