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Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico

Approvato con deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 8 settembre 2003


Art. 1 - Finalità
Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. n. 53/81 come modificata dalla L.R. n. 41/93.


Art. 2 - Organizzazione e funzionamento
Il funzionamento del servizio è assicurato dall'ufficio Scuola comunale utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
Il servizio si effettua secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite il proprio organo di sovraintendenza regionale.
I percorsi che dovranno seguire gli scuolabus saranno valutati all'inizio di ogni anno scolastico. Potranno essere disposti punti di fermata a distanza dall'abitazione nei casi di difficoltà di accesso alla strada, presenza di strade private, presentazione di domanda dopo la scadenza dei termini.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente coi mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna;
b) condizionare l'utenza all'iscrizione alla scuola più vicina alla propria residenza compatibilmente con le capacità ricettive dei singoli plessi;
c) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
d) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia ed efficienza del servizio attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni.


Art. 3 - Modalità di gestione
Il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne ed elementari è gestito mediante l'utilizzazione di scuolabus di proprietà comunale o mediante apposite convenzioni.
Per gli alunni delle scuole medie inferiori il trasporto scolastico viene preferibilmente assicurato mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinari, laddove esiste un servizio pubblico adeguato agli orari scolastici e le cui fermate rientrano nei criteri di cui al punto c) del precedente articolo 2.
Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.
Nei casi di trasferimenti di plessi per accorpamenti e/o altri motivi organizzativi, l'Amministrazione Comunale si farà carico di attivare specifico servizio di trasporto nei limiti delle proprie potenzialità tecnico-logistiche e di bilancio.


Art. 4 - Area di utenza
Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole materne ed elementari.
Annualmente, all'atto delle iscrizioni gli Uffici Comunali competenti predispongono il piano annuale di trasporto con l'indicazione degli orari e con l'indicazione di eventuali servizi porta a porta per gli alunni portatori di handicap.


Art. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus
Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola materna e della scuola elementare. In quest'ultimo caso potrà non avvenire in caso di forza maggiore (assenza del personale, malattie..).
A questo servizio è impegnato apposito personale, il quale ha in particolare il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini.
Gli accompagnatori o, dove non presenti, gli autisti, sono responsabili della presa in consegna del minore, della consegna alla scuola e della riconsegna esclusivamente ai genitori e/o persona adulta e non incapace da questi delegato nella domanda di iscrizione o mediante apposita autocertificazione.


Art. 6 - Altre aree di utenza
Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle omologazioni, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, a competizioni sportive, a soggiorni in montagna ed al mare, ecc. per i ragazzi in età della scuola dell'obbligo e delle scuole materne.


Art. 7 - Domanda di iscrizione
L'Ufficio Scuola predisporrà un modulo di domanda che dovrà essere compilato nei seguenti tempi:

- alunni iscritti alla prima classe della scuola materna ed elementare di norma nel mese di gennaio presso l'Ufficio Scuola o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
- alunni delle scuole materne ed elementari che già usufruiscono del servizio e che intendono riconfermarlo per l'anno scolastico successivo, di norma nel mese di maggio attraverso il personale addetto al servizio di trasporto.

Tale modulo dovrà essere compilato da quei genitori che intendono utilizzare il servizio di trasporto per i propri figli siano essi vecchi o nuovi iscritti alle scuole e che rientrino in quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

L'iscrizione dovrà avvenire entro i termini stabiliti. Le richieste presentate oltre i termini saranno accolte solo se giustificate da cambi di residenza o di scuola, avvenuti successivamente alla scadenza fissata e compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus.

L'accoglimento della domanda prevede l'impegno da parte del genitore al pagamento della quota contributiva stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale ed il rispetto assoluto della normativa contenuta nel presente Regolamento.


Art. 8 - Tariffe di contribuzione
La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio.
Nel determinare l'entità delle tariffe di cui al 1° comma sarà tenuto conto:
· delle indicazioni contenute nell'art. 7 della L.R. 53/1981, come modificata dalla L.R. 41/93;
· delle esigenze di bilancio;
· di eventuali proposte per la omogeneizzazione delle tariffe con i comuni limitrofi.
Per situazioni di particolare disagio economico e sociale potrà essere prevista l'esenzione.


Art. 9 - Sospensione dell'utenza
La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.
Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, all'iscrizione a ruolo ed al recupero coatto.
In caso di recidiva, l'alunno che tiene un comportamento scorretto tale da disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati, sarà sospeso temporaneamente dal Servizio fino ad arrivare alla esclusione dallo stesso per l'intero anno scolastico in corso.


Art. 10 - Rimborso di tariffe pagate
Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore (guasto del mezzo, scioperi, condizioni metereologiche particolarmente avverse) come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.


Art. 11 - Comportamento degli utenti
I genitori si impegnano personalmente, o tramite altra persona adulta e non incapace segnalata nella domanda di iscrizione al trasporto o mediante autocertificazione, a riprendere il figlio alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito.
In caso di mancata presenza dei genitori o delle persone delegate l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato ad un apposito Centro di incontro individuato dal Comune, dove i genitori andranno a riprenderlo.
Tale servizio sarà consentito per un massimo di due volte nell'arco dell'anno scolastico, dopodichè il Comune sospenderà il trasporto.

Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento corretto tale da non disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati. In caso di ripetute scorrettezze l'Ufficio Scuola provvederà a dare tempestiva comunicazione ai genitori fino ad arrivare alla sospensione del servizio.
In caso di danni arrecati al mezzo i genitori saranno chiamati al relativo risarcimento.


Art. 12 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio
Gli autisti dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati. Il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli.


Art. 13 - Assicurazione degli utenti trasportati
L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa.


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