Approvato con deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 8 settembre 2003
Art. 1 - Finalità
Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo
il diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità
e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie
competenze stabilite dalla L.R. n. 53/81 come modificata dalla L.R. n.
41/93.
Art. 2 - Organizzazione
e funzionamento
Il funzionamento del servizio è assicurato dall'ufficio Scuola
comunale utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
Il servizio si effettua secondo il calendario scolastico annualmente stabilito
dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite il proprio organo di sovraintendenza
regionale.
I percorsi che dovranno seguire gli scuolabus saranno valutati all'inizio
di ogni anno scolastico. Potranno essere disposti punti di fermata a distanza
dall'abitazione nei casi di difficoltà di accesso alla strada,
presenza di strade private, presentazione di domanda dopo la scadenza
dei termini.
I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente coi mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:
a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni
rurali o agglomerati abitativi di campagna;
b) condizionare l'utenza all'iscrizione alla scuola più vicina
alla propria residenza compatibilmente con le capacità ricettive
dei singoli plessi;
c) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile
delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
d) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia
ed efficienza del servizio attraverso una differenziazione degli orari
di ingresso ed uscita degli alunni.
Art. 3 - Modalità di gestione
Il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne ed elementari
è gestito mediante l'utilizzazione di scuolabus di proprietà
comunale o mediante apposite convenzioni.
Per gli alunni delle scuole medie inferiori il trasporto scolastico viene
preferibilmente assicurato mediante facilitazioni di viaggio su mezzi
di linea ordinari, laddove esiste un servizio pubblico adeguato agli orari
scolastici e le cui fermate rientrano nei criteri di cui al punto c) del
precedente articolo 2.
Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati
agli esami di fine anno.
Nei casi di trasferimenti di plessi per accorpamenti e/o altri motivi
organizzativi, l'Amministrazione Comunale si farà carico di attivare
specifico servizio di trasporto nei limiti delle proprie potenzialità
tecnico-logistiche e di bilancio.
Art. 4 - Area di utenza
Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti
alle scuole materne ed elementari.
Annualmente, all'atto delle iscrizioni gli Uffici Comunali competenti
predispongono il piano annuale di trasporto con l'indicazione degli orari
e con l'indicazione di eventuali servizi porta a porta per gli alunni
portatori di handicap.
Art. 5 - Accompagnamento
sugli scuolabus
Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della
scuola materna e della scuola elementare. In quest'ultimo caso potrà
non avvenire in caso di forza maggiore (assenza del personale, malattie..).
A questo servizio è impegnato apposito personale, il quale ha in
particolare il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle
operazioni di salita e di discesa dei bambini.
Gli accompagnatori o, dove non presenti, gli autisti, sono responsabili
della presa in consegna del minore, della consegna alla scuola e della
riconsegna esclusivamente ai genitori e/o persona adulta e non incapace
da questi delegato nella domanda di iscrizione o mediante apposita autocertificazione.
Art. 6 - Altre aree di utenza
Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione
Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle
omologazioni, può utilizzare i propri automezzi per organizzare
servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative
didattico-educative extrascolastiche, a competizioni sportive, a soggiorni
in montagna ed al mare, ecc. per i ragazzi in età della scuola
dell'obbligo e delle scuole materne.
Art. 7 - Domanda di iscrizione
L'Ufficio Scuola predisporrà un modulo di domanda che dovrà
essere compilato nei seguenti tempi:
- alunni iscritti alla prima classe della scuola materna
ed elementare di norma nel mese di gennaio presso l'Ufficio Scuola o l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
- alunni delle scuole materne ed elementari che già usufruiscono
del servizio e che intendono riconfermarlo per l'anno scolastico successivo,
di norma nel mese di maggio attraverso il personale addetto al servizio
di trasporto.
Tale modulo dovrà essere compilato da quei genitori che intendono utilizzare il servizio di trasporto per i propri figli siano essi vecchi o nuovi iscritti alle scuole e che rientrino in quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.
L'iscrizione dovrà avvenire entro i termini stabiliti. Le richieste presentate oltre i termini saranno accolte solo se giustificate da cambi di residenza o di scuola, avvenuti successivamente alla scadenza fissata e compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus.
L'accoglimento della domanda prevede l'impegno da parte del genitore al pagamento della quota contributiva stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale ed il rispetto assoluto della normativa contenuta nel presente Regolamento.
Art. 8 - Tariffe di contribuzione
La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno
scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere
indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio.
Nel determinare l'entità delle tariffe di cui al 1° comma sarà
tenuto conto:
· delle indicazioni contenute nell'art. 7 della L.R. 53/1981, come
modificata dalla L.R. 41/93;
· delle esigenze di bilancio;
· di eventuali proposte per la omogeneizzazione delle tariffe con
i comuni limitrofi.
Per situazioni di particolare disagio economico e sociale potrà
essere prevista l'esenzione.
Art. 9 - Sospensione dell'utenza
La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle
quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano la sospensione
dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.
Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo
sollecito, all'iscrizione a ruolo ed al recupero coatto.
In caso di recidiva, l'alunno che tiene un comportamento scorretto tale
da disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la
sicurezza degli altri trasportati, sarà sospeso temporaneamente
dal Servizio fino ad arrivare alla esclusione dallo stesso per l'intero
anno scolastico in corso.
Art. 10 - Rimborso di tariffe
pagate
Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso
di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore
(guasto del mezzo, scioperi, condizioni metereologiche particolarmente
avverse) come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima
della fine dell'anno scolastico.
Art. 11 - Comportamento
degli utenti
I genitori si impegnano personalmente, o tramite altra persona adulta
e non incapace segnalata nella domanda di iscrizione al trasporto o mediante
autocertificazione, a riprendere il figlio alla fermata dello scuolabus
all'orario stabilito.
In caso di mancata presenza dei genitori o delle persone delegate l'alunno
rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato
ad un apposito Centro di incontro individuato dal Comune, dove i genitori
andranno a riprenderlo.
Tale servizio sarà consentito per un massimo di due volte nell'arco
dell'anno scolastico, dopodichè il Comune sospenderà il
trasporto.
Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento
corretto tale da non disturbare il buon funzionamento del servizio o da
compromettere la sicurezza degli altri trasportati. In caso di ripetute
scorrettezze l'Ufficio Scuola provvederà a dare tempestiva comunicazione
ai genitori fino ad arrivare alla sospensione del servizio.
In caso di danni arrecati al mezzo i genitori saranno chiamati al relativo
risarcimento.
Art. 12 - Comportamento
e responsabilità del personale addetto al servizio
Gli autisti dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed il personale preposto
all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento
educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.
Il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è tenuto
ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature
affidategli.
Art. 13 - Assicurazione
degli utenti trasportati
L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi
e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa.
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