Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.11.1989 con atto n.389
L'uso dell'impianto del Palazzetto dello Sport di proprietà della Amministrazione comunale è disciplinato dalle seguenti norme.
Art. 1
L'uso del Palazzetto dello Sport, delle attrezzature tecniche e sportive
ivi esistenti e dei servizi annessi è destinato:
a) al mattino alle scuole della città;
b) al pomeriggio e sera, nonché nel periodo extrascolastico,
agli enti di promozione sportiva, società, gruppi ed associazioni
sportive, con sede sociale nel territorio del Comune di Empoli, previo
invio di regolare richiesta scritta all'Amministrazione comunale da
far pervenire entro il 15 settembre di ogni anno.
Art. 2
L'orario di apertura dell'impianto, che deve essere rispettato da tutti
coloro che ne usufruiscono, è fissato nel modo seguente:
dal lunedì al venerdì
-
mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
- pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
- sera dalle ore 20.00 alle ore 23.00.
Art. 3
Il mattino del sabato l'impianto osserverà la chiusura per consentire
al personale di effettuare le opportune pulizie.
Art. 4
Nei giorni di sabato pomeriggio e della domenica gli impianti saranno
a disposizione per lo svolgimento delle varie manifestazioni sportive
ufficiali organizzate dalle varie Federazioni e/o dagli enti di promozione
sportiva. Queste dovranno essere comunicate all'Ufficio Sport del Comune
ed ai custodi almeno 15 giorni prima.
Art. 5
Esaminate le richieste delle varie società, enti o gruppi l'orario
di massima per gli allenamenti viene stabilito dall'Amministrazione comunale,
tenendo contro delle eventuali indicazioni provenienti dal Comitato Comunale
Sviluppo Sport, che coordinerà l'avvicendamento degli atleti.
Art. 6
Nel caso di manifestazioni organizzate dalle varie società sportive
federazioni, enti, comitati le richieste di uso dell'impianto dovranno
pervenire all'ufficio Sport del Comune almeno 15 giorni prima della manifestazione
stessa per dar modo all'Amministrazione comunale di prendere le decisioni
del caso.
In caso eccezionale tale termine potrà essere ridotto a 7, 8 giorni.
Art. 7
Nel caso di manifestazioni di cui al precedente articolo lo spostamento
e la messa in opera delle attrezzature di proprietà del Comune,
la collocazione e rimozione di altro materiale (sedie, tavoli, transenne,
ecc.) dovranno essere effettuati direttamente dagli enti interessati con
personale di fiducia sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico e dei
custodi del Palazzetto dello Sport.
Art. 8
Nel caso di manifestazioni aperte al pubblico il concessionario che provvede
alla organizzazione dovrà incaricarsi anche delle eventuali spese
di biglietteria, alla richiesta delle debite autorizzazioni alle autorità
competenti, al servizio d'ordine ed a quanto altro previsto dalle disposizioni
legislative vigenti in materia e ne sarà responsabile sia verso
l'Amministrazione comunale, sia verso le citate autorità.
Art. 9
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto in ogni momento di usare
direttamente gli impianti oggetto del presente regolamento o di consentire
l'uso per manifestazioni sportive e non, dandone preavviso alle scuole
e/o alle società sportive.
Art. 10
Gli atleti e gli studenti che usufruiscono degli impianti dovranno essere
accompagnati dagli insegnanti o da un responsabile, il cui nome dovrà
essere comunicato all'Amministrazione comunale ed ai custodi, che si incaricherà
di assicurare il buon comportamento civile e sportivo, di prendere responsabilmente
in consegna le attrezzature ed i servizi in uso e di far osservare scrupolosamente
l'orario di allenamento.
Art. 11
Per tutti l'accesso alle palestre sarà consentito solo indossando
la debita tenuta sportiva con scarpette da ginnastica con suola di gomma.
Art. 12
Tutti gli utenti sono tenuti ad utilizzare gli impianti sportivi con la
massima diligenza avendo cura di evitare qualsiasi danno.
Per i danni che i singoli o associazioni arrecheranno gli impianti stessi nascerà l'obbligo di risarcimento dell'Amministrazione comunale.
A tale scopo verrà richiesta apposita polizza assicurativa da esibire all'atto di domanda per l'uso del Palazzetto dello Sport.
Art. 13
I locali e le attrezzature di cui è dotato l'impianto non possono
in nessun modo essere destinati ad uso diverso da quello normale, né
essere portati fuori dei locali del Palazzetto stesso, se non previa autorizzazione
del competente ufficio comunale.
Art. 14
Il materiale occorrente per lo svolgimento degli allenamenti dovrà
essere riposto dai responsabili della società sportiva o della
scuola in modo tale da non arrecare ingombro allo svolgimento della pratica
sportiva successiva.
Art. 15
I servizi igienici vanno rispettati e salvaguardati nella maniera più
attenta e completa.
I danni non dipendenti al buon uso normale saranno addebitati alla società o scuola che li avrà provocati.
L'uso dei bagni a doccia è sempre consentito purché venga effettuato in modo da eliminare qualsiasi spreco.
Art. 16
L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o incidenti
derivanti ai singoli per l'attività da essi praticata nell'impianto
sportivo o dall'utilizzo delle attrezzature usufruite.
Non risponde, inoltre, in alcun modo degli effetti d'uso, degli effetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati negli spogliatoi.
Art. 17
Gli addetti alla custodia del Palazzetto dello Sport sono tenuti a far
rispettare le norme richiamate ai precedenti punti ed a comunicare all'Ufficio
Sport i responsabili degli eventuali danni fatti alle strutture sportive.
Art. 18
Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, sarà
inviato un esemplare alle scuole elementari, medie inferiori e superiori
della città e ad ogni società sportiva esistente sul territorio
comunale.
Un altro esemplare verrà esposto nell'apposita stanza dagli addetti al Palazzetto dello Sport e sarà loro cura custodirlo.
Copia del regolamento, inoltre, sarà affissa, a cura dell'Amministrazione comunale, all'interno degli spogliatoi e dovrà rimanere visibile a chiunque.
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