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Regolamento per l'uso del Palazzetto dello Sport

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.11.1989 con atto n.389


L'uso dell'impianto del Palazzetto dello Sport di proprietà della Amministrazione comunale è disciplinato dalle seguenti norme.


Art. 1
L'uso del Palazzetto dello Sport, delle attrezzature tecniche e sportive ivi esistenti e dei servizi annessi è destinato:

a) al mattino alle scuole della città;
b) al pomeriggio e sera, nonché nel periodo extrascolastico, agli enti di promozione sportiva, società, gruppi ed associazioni sportive, con sede sociale nel territorio del Comune di Empoli, previo invio di regolare richiesta scritta all'Amministrazione comunale da far pervenire entro il 15 settembre di ogni anno.


Art. 2
L'orario di apertura dell'impianto, che deve essere rispettato da tutti coloro che ne usufruiscono, è fissato nel modo seguente:
dal lunedì al venerdì
- mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
- pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
- sera dalle ore 20.00 alle ore 23.00.


Art. 3
Il mattino del sabato l'impianto osserverà la chiusura per consentire al personale di effettuare le opportune pulizie.


Art. 4
Nei giorni di sabato pomeriggio e della domenica gli impianti saranno a disposizione per lo svolgimento delle varie manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalle varie Federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva. Queste dovranno essere comunicate all'Ufficio Sport del Comune ed ai custodi almeno 15 giorni prima.


Art. 5
Esaminate le richieste delle varie società, enti o gruppi l'orario di massima per gli allenamenti viene stabilito dall'Amministrazione comunale, tenendo contro delle eventuali indicazioni provenienti dal Comitato Comunale Sviluppo Sport, che coordinerà l'avvicendamento degli atleti.


Art. 6
Nel caso di manifestazioni organizzate dalle varie società sportive federazioni, enti, comitati le richieste di uso dell'impianto dovranno pervenire all'ufficio Sport del Comune almeno 15 giorni prima della manifestazione stessa per dar modo all'Amministrazione comunale di prendere le decisioni del caso.

In caso eccezionale tale termine potrà essere ridotto a 7, 8 giorni.


Art. 7
Nel caso di manifestazioni di cui al precedente articolo lo spostamento e la messa in opera delle attrezzature di proprietà del Comune, la collocazione e rimozione di altro materiale (sedie, tavoli, transenne, ecc.) dovranno essere effettuati direttamente dagli enti interessati con personale di fiducia sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico e dei custodi del Palazzetto dello Sport.


Art. 8
Nel caso di manifestazioni aperte al pubblico il concessionario che provvede alla organizzazione dovrà incaricarsi anche delle eventuali spese di biglietteria, alla richiesta delle debite autorizzazioni alle autorità competenti, al servizio d'ordine ed a quanto altro previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia e ne sarà responsabile sia verso l'Amministrazione comunale, sia verso le citate autorità.


Art. 9
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto in ogni momento di usare direttamente gli impianti oggetto del presente regolamento o di consentire l'uso per manifestazioni sportive e non, dandone preavviso alle scuole e/o alle società sportive.


Art. 10
Gli atleti e gli studenti che usufruiscono degli impianti dovranno essere accompagnati dagli insegnanti o da un responsabile, il cui nome dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale ed ai custodi, che si incaricherà di assicurare il buon comportamento civile e sportivo, di prendere responsabilmente in consegna le attrezzature ed i servizi in uso e di far osservare scrupolosamente l'orario di allenamento.


Art. 11
Per tutti l'accesso alle palestre sarà consentito solo indossando la debita tenuta sportiva con scarpette da ginnastica con suola di gomma.


Art. 12
Tutti gli utenti sono tenuti ad utilizzare gli impianti sportivi con la massima diligenza avendo cura di evitare qualsiasi danno.

Per i danni che i singoli o associazioni arrecheranno gli impianti stessi nascerà l'obbligo di risarcimento dell'Amministrazione comunale.

A tale scopo verrà richiesta apposita polizza assicurativa da esibire all'atto di domanda per l'uso del Palazzetto dello Sport.


Art. 13
I locali e le attrezzature di cui è dotato l'impianto non possono in nessun modo essere destinati ad uso diverso da quello normale, né essere portati fuori dei locali del Palazzetto stesso, se non previa autorizzazione del competente ufficio comunale.


Art. 14
Il materiale occorrente per lo svolgimento degli allenamenti dovrà essere riposto dai responsabili della società sportiva o della scuola in modo tale da non arrecare ingombro allo svolgimento della pratica sportiva successiva.


Art. 15
I servizi igienici vanno rispettati e salvaguardati nella maniera più attenta e completa.

I danni non dipendenti al buon uso normale saranno addebitati alla società o scuola che li avrà provocati.

L'uso dei bagni a doccia è sempre consentito purché venga effettuato in modo da eliminare qualsiasi spreco.


Art. 16
L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o incidenti derivanti ai singoli per l'attività da essi praticata nell'impianto sportivo o dall'utilizzo delle attrezzature usufruite.

Non risponde, inoltre, in alcun modo degli effetti d'uso, degli effetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati negli spogliatoi.


Art. 17
Gli addetti alla custodia del Palazzetto dello Sport sono tenuti a far rispettare le norme richiamate ai precedenti punti ed a comunicare all'Ufficio Sport i responsabili degli eventuali danni fatti alle strutture sportive.


Art. 18
Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, sarà inviato un esemplare alle scuole elementari, medie inferiori e superiori della città e ad ogni società sportiva esistente sul territorio comunale.

Un altro esemplare verrà esposto nell'apposita stanza dagli addetti al Palazzetto dello Sport e sarà loro cura custodirlo.

Copia del regolamento, inoltre, sarà affissa, a cura dell'Amministrazione comunale, all'interno degli spogliatoi e dovrà rimanere visibile a chiunque.


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