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Regolamento per l'erogazione di "assegni per l'assistenza" a favore di anziani non autosufficienti

Deliberazione n. 50 del 3 maggio 1996


I Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo F.no, Montespertoli, Vinci nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di assistenza sociale, erogano un servizio di assistenza domiciliare in forma diretta ed in forma indiretta con risorse finanziarie proprie. Intendono dare attuazione al programma sostenuto dagli interventi aggiuntivi per l'assistenza domiciliare previsti dalla L.R. n. 108 del 21-12-1995 per il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente nell'ambito domiciliare mediante l'erogazione di assegni per l'assistenza.


Art. 1 Requisiti
- Cittadini ultrasessantacinquenni
- Valutazione di non autosufficienza (D.CR. 214/91)
- Reddito non superiore ai parametri stabiliti dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci e recepiti successivamente con delibera dell'organo competente
- Presenza di soggetti che si impegnano di assicurare il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente


Art. 2 Procedura di ammissione
- Domanda di intervento
- Contemporaneo impegno a prestare la propria assistenza all'anziano non autosufficiente
- Dichiarazione sostitutiva relativa alla posizione anagrafico e reddituale dell'anziano e dei figli, generi, nuore conviventi e non conviventi. I nipoti in linea diretta saranno considerati solo se a carico§
- Ove possibile, consenso del soggetto non autosufficiente


Art. 3 Condizioni per accedere alle prestazioni
1. L'anziano deve essere certificato non autosufficiente in rapporto alle direttive previste dalla delibera del Consiglio Regionale n. 214 del 1991

2. Per l'applicazione della forma di intervento con assegno di assistenza deve ricorrere la presenza di soggetti che assicurino nell'ambito domiciliare il mantenimento e cura dell'anziano non autosufficiente. Detti soggetti devono sottoscrivere il piano terapeutico assistenziale previsto dagli atti di indirizzo regionali e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche o condizioni:

a) parenti e affini, anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile;
b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico;
c) persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio

I soggetti di cui al precedente comma devono assicurare di:

- evitare stato di abbandono;
- curare l'igiene della persona, l'igiene degli indumenti e della biancheria;
- preparare i pasti e assicurarne la somministrazione;
- curare il mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie, nonché la climatizzazione ed aerazione degli ambienti di vita;
- seguire lo stato di salute, per il rapporto con il medico di fiducia e per gli interventi sanitari prescritti dal medico stesso e per le prestazioni sanitarie domiciliari;
- favorire le occasioni di vita di relazione mediante significativi rapporti, graditi dalla persona, di ordine sociale, religioso, affettivo;
- aiutare la persona nell'espletamento e nella gestione delle normali attività quotidiane


Art. 4 Limite di reddito per l'accesso alla prestazione
Il limite di reddito per accedere alla prestazione per l'anno 1996 è stabilito fino ad un massimo di L. 13.000.000 pro capite e verrà ridefinito annualmente con delibera dell'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci e recepito successivamente con delibera dell'organo competente. Il reddito da considerare è quello dell'anziano con quello dei figli, generi, nuore conviventi e non conviventi al netto dell'affitto. I nipoti saranno considerati solo se a carico

Alla formazione del reddito concorrono tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF percepiti dai componenti il nucleo familiare considerati al netto delle ritenute fiscali, al netto dell'imposta

Il reddito da considerare è quello conseguito nell'anno solare precedente

Qualora l'utente sia titolare di redditi esenti dall'IRPEF aventi natura risarcitoria (pensioni di guerra, rendita INAIL, pensioni privilegiate) gli stessi vanno presi in considerazione ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare

L'indennità di accompagnamento non è compresa nella determinazione del reddito


Art. 5 Entità del contributo
L'entità del contributo sarà determinata in relazione alla gravità delle condizioni di non autosufficienza e quindi delle sue necessità assistenziali (scheda BINA). Comunque non potrà superare l'importo di L. 20.000 giornaliere

L'entità del contributo sarà ridotta del 40% nel caso in cui l'anziano non autosufficiente sia titolare di indennità di accompagnamento


Art. 6 Ordine di priorità
Relativamente alle domande di intervento verrà data priorità alle seguenti situazioni gerarchicamente intese:
- anziani ultrasessantacinquenni colpiti dal morbo di Alzheimer;
- anziani ultrasessantacinquenni colpiti da cerebropatie invalidanti, con particolare riguardo agli esiti da ictus cerebrale;
- anziani ultrasessantacinquenni con grave limitazione dell'autonomia per lo svolgimento degli ordinari atti della vita quotidiana, secondo le risultanze della valutazione della non autosufficienza di cui alla deliberazione C.R. 214/91;

La priorità verrà stabilita anche tenendo conto della gravità della situazione socio-sanitaria risultante dalla scheda Bina


Art. 7 Modalità di erogazione
L'assegno per l'assistenza sarà erogato dalla USL che gestisce il servizio per conto dei Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo F.no, Montespertoli, Vinci

Verrà corrisposto ai soggetti resisi disponibili all'assistenza dell'anziano non autosufficiente sulla base di un protocollo di intesa. Avrà decorrenza dal mese successivo dalla data della presentazione della domanda

I servizi di assistenza sociale, che hanno concorso a definire, per quanto di loro competenza, il piano individuale di intervento, verificano con periodicità almeno semestrale l'efficacia dell'intervento

L'accesso al contributo precluderà la fruizione di altre prestazioni socio-assistenziali


Art. 8 Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati possono presentare domanda per ottenere il contributo nel Distretto sociosanitario di residenza

L'orario ed i giorni di raccolta delle domande saranno affissi in modo visibile in ogni sede di Distretto

Le domande verranno comunque raccolte con decorrenza 1 giugno con termine 30 giugno di ogni anno

La procedura, l'istruttoria e la definizione dell'intervento svolti dall'équipe interdisciplinare competente deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione della domanda


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