Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 6 marzo 1996
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e
procedurali della Consulta per gli anziani del Comune di Empoli.
Articolo 2
Lo scopo principale della Consulta per gli anziani è quello di
promuovere in collaborazione con l'Amministrazione Comunale tutta una
serie di iniziative volte a facilitare una partecipazione degli anziani
alla predisposizione di politiche sociali per gli stessi.
Articolo 3
La Consulta degli anziani avrà unicamente una funzione propositiva
e consultiva per l'Amministrazione Comunale, ma non vincolante. In particolare
la Consulta potrà:
-
esprimere pareri preventivi, a richiesta o di propria
iniziativa, su atti comunali;
-
esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione
di atti;
-
esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi
o beni comunali.
Articolo 4
Fanno parte della Consulta le Associazioni e i Movimenti che tutelano
i diritti degli anziani, aventi natura di ente morale e associazioni di
fatto, operanti o aventi sede nel Comune di Empoli con propria autonoma
organizzazione o attraverso organizzazioni a livello interassociativo
regolate sulla base di statuto o ordinamento interno.
Articolo 5
Le Associazioni e gli Enti in possesso delle caratteristiche di cui all'art.
4, partecipano ai lavori della Consulta con un proprio rappresentante
a ciò designato dalle Associazioni e dagli Enti. I nominativi devono
essere comunicati con lettera all'ufficio Servizi Sociali del Comune.
I rappresentanti restano in carica per 2 anni. Alla scadenza dei relativi
mandati, le riconferme e i rinnovi vengono formalizzati dalle Associazioni
con comunicazioni al Presidente della Consulta almeno sessanta giorni
prima della scadenza e comunque nel termine di trenta giorni dalla data
relativa, trascorsi i quali, senza che sia pervenuta alcuna segnalazione
formale dei nominativi, si considerano confermati nell'incarico per ulteriori
2 anni i rappresentanti scaduti.
Articolo 6
Le sostituzioni prima della scadenza dei mandati avvengono con comunicazione
ufficiale, fatta dalle associazioni interessate ai medesimi soggetti citati
nel comma precedente, ed i rappresentati designati durano fino alla scadenza
prevista per i membri sostituiti.
Articolo 7
La partecipazione alla Consulta si basa comunque sul presupposto della
possibile adesione di altre associazioni, le quali, non individuate con
il provvedimento del Consiglio Comunale possono richiedere di farne parte,
presentando apposita domanda al Presidente della Consulta.
Questi la sottopone alla Consulta, appositamente convocata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, per il parere obbligatorio da comunicare nel termine di trenta giorni alla Giunta Comunale, alla quale spetta il provvedimento di accettazione.
Articolo 8
La Consulta viene convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente
l'ordine del giorno il quale deve essere comunicato ai componenti dieci
giorni prima della seduta.
La convocazione inoltre può derivare su sollecitazione dei membri
della Consulta. Le proposte della Consulta sono prese a maggioranza dei
voti e con la presenza di almeno la metà delle Associazioni. In
seconda convocazione, da tenore a distanza di un'ora dalla prima, le proposte
sono valide qualunque sia il numero delle Associazioni presenti.
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