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Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati

D.C.C. n. 35 del 28.03.2003


Titolo I - Principi Generali
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Istituzione della tariffa
Art. 3 - Norme di rinvio
Art. 4 - Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art. 5 - Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

Titolo II - La Tariffa
Capo I - Determinazione della tariffa
Art. 6 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Art. 7 - Piano Finanziario
Art. 8 - Tariffa di riferimento
Art. 9 - Tariffa comunale
Art. 10 - Articolazione della tariffa comunale
Art. 11 - Articolazione della tariffa per fasce di utenza
Art. 12 - Calcolo della tariffa per utenze domestiche
Art. 13 - Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

Capo II - I soggetti
Art. 14 - Soggetti obbligati
Art. 15 - Principio di solidarietà
Art. 16 - Soggetti passivi per ipotesi speciali
Art. 17 - Determinazione del numero degli occupanti
Art. 18 - Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili

Capo III - Presupposti oggettivi
Art. 19 - Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa
Art. 20 - Definizione locali ed aree assoggettabili
Art. 21 - Locali adibiti ad usi diversi
Art. 22 - Locali ed aree non computabili
Art. 23 - Locali, aree e superfici escluse
Art. 24 - Modalità per la determinazione della superficie
Art. 25 - Determinazione convenzionale della superficie
Art. 26 - Tariffa giornaliera
Art. 27 - Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari
Art. 28 - Procedure di accertamento

Capo IV - Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni
Art. 29 - Agevolazioni per la raccolta differenziata
Art. 30 - Criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione
Art. 31 - Riduzione per l'avviamento a recupero
Art. 32 - Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio
Art. 33 - Particolari riduzioni e agevolazioni soggettive
Art. 34 - Agevolazioni a favore di categorie sociali

Titolo III - Accertamenti e riscossione
Capo I - Gli accertamenti

Art. 35 - Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici
Art. 36 - Comunicazione di variazione
Art. 37 - Comunicazione di cessazione
Art. 38 - Modulo di denuncia
Art. 39 - Attività di accertamento e liquidazione
Art. 40 - Accertamenti d'ufficio
Art. 41 - Convenzioni per la individuazione delle utenze
Art. 42 - Accertamenti incrociati

Capo II - Riscossione
Art. 43 - Titolarità della riscossione
Art. 44 - Modalità di riscossione della tariffa
Art. 45 - Rimborsi
Art. 46 - Recupero oneroso

Capo III - Penalità
Art. 47 - Penali per ritardata o omessa dichiarazione o presentazione di variazione

Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 48 - Entrata in vigore


TITOLO I- Principi generali


Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa sull'igiene ambientale (appresso denominata anche "tariffa" o "T.I.A.") in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22 e relativi atti normativi di applicazione. Ai fini del presente Regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo, nonché quelle contenute nell'art. 2 della L.R. 18 maggio 1998 n. 25 e deliberazione C.R. 07 aprile 1998 n. 88 di approvazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti. Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani.


Art. 2 Istituzione della tariffa
Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani (appresso denominata anche "T.A.R.S.U.") di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.


Art. 3 Norme di rinvio
utte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.
Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 4 Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 il tributo ambientale di spettanza della Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.
Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti, in assenza di specifico dettato normativo, da specifici accordi definiti dall'Ente e dal Gestore.


Art. 5 Decorrenza e termine di applicazione della tariffa
La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale. Essa decorre dal primo giorno successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno da diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o detenzione dei locali e delle aree scoperte operative.
Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche residenti l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.


TITOLO II- La tariffa
Capo I - Determinazione della tariffa


Art. 6 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono disciplinati nel regolamento comunale di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.


Art. 7 Piano finanziario
Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22/97, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dall'art. 8, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.


Art. 8 Tariffa di riferimento
Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con D.P.R. n. 158/99, su proposta del soggetto gestore, il Comune determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di costo di cui al punto 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.


Art. 9 Tariffa comunale
La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento, di cui all'art. 8, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
Essa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.


Art. 10 Articolazione della tariffa comunale
La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.
Il comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici, ex art. 49, comma 10, D.Lgs. 22/97.
- Utenze domestiche: sono i locali destinati per legge e utilizzati di fatto come civile abitazione.
- Utenze non domestiche: sono i locali o aree utilizzate da attività commerciali, professionali, produttive in genere, di fornitura di servizi, associative, ricreative, di beneficenza e comunque tutte quelle fattispecie non rientranti nella categoria precedentemente delineata.
Del pari la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse aree del territorio comunale alla densità abitativa, alla frequenza ed alla qualità dei servizi secondo quanto previsto successivamente nel seguente regolamento.


Art. 11 Articolazione della tariffa per fasce di utenza
La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica, ex all'art. 10.
All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta dei parametri allegati al D.P.R. 158/99 .
Per le utenze non domestiche, l'assegnazione ad una determinata categoria di attività viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività, da quanto risulta dalla C.C.I.A.A. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione dell'esercizio dell'attività, da concessioni o licenze. In mancanza di tali atti o in caso di accertata divergenza di questi dall'attività effettivamente svolta, viene presa in considerazione quest'ultima.
Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.
Le utenze domestiche residenti: sono quei locali utilizzati da persone che vi hanno stabilito la loro residenza, ex art. 48 C.C., come da Anagrafe Comunale.
Le utenze domestiche non residenti: sono quei locali utilizzati da persone che hanno stabilito la loro residenza, ex art. 48 C.C., in altri locali non necessariamente al di fuori del territorio comunale.


Art. 12 Calcolo della tariffa per utenze domestiche
La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex art. 3 e 5 del D.P.R. 158/99.
La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per mq e prodotta da ciascuna utenza.
Sino a quando il Comune non sarà riuscito ad applicare tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate annualmente dal Comune assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99.
In caso di gestione associata il riferimento avviene sulla base della produzione dei rifiuti di tutti i Comuni associati.


Art. 13 Calcolo della tariffa per utenze non domestiche
La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex art. 3 e 6 del D.P.R. 158/99.
La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.
Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza di sistemi di misurazione, in via presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nel D.P.R. 158/99 allegato 1, punto 4.4, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.


Capo II - I soggetti


Art. 14 Soggetti obbligati
La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato e a qualsiasi uso adibiti, esistenti su territorio comunale.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.
Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa.
Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, il soggetto legalmente responsabile dell'attività produttiva, associativa o ricreativa.


Art. 15 Principio di solidarietà
L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.


Art. 16 Soggetti passivi per ipotesi speciali
Locali condominiali gestiti in esclusiva.
Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio - ove richiesti dal Gestore della tariffa ovvero dal Comune - la presentazione dell'elenco degli
occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
Multiproprietà
Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.
Centri Commerciali
Per le parti a comune dei centri commerciali. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
Locali utilizzati promiscuamente come utenza domestica e non domestica
Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Gestore l'impossibilità di distinguere la superficie ad essa determinata, ex art. 21, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
Locazione e comodato
In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario è a carico del proprietario dei locali, salvo diversa esplicita richiesta da parte del conduttore.
Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente comunicazione di subentro, il Gestore si riserva la possibilità di intestare la fattura al proprietario, salvo la possibilità per quest'ultimo di dimostrare la locazione dell'unità immobiliare.


Art. 17 Determinazione del numero degli occupanti
Il numero degli occupanti sul quale parametrare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia o di convivenza.
L'Ufficio Anagrafe del Comune si impegna a comunicare al Gestore del servizio la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche, entro un mese dall'applicazione del presente Regolamento.
Successivamente, entro il dieci di ogni mese, l'Ufficio Anagrafe fornisce al Gestore i dati relativi alle variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari.
Ogni variazione in corso d'anno della composizione del nucleo familiare ha efficacia, ai fini del computo della tariffa, dal primo giorno successivo al suo verificarsi.


Art. 18 Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili
I proprietari di beni immobili ovvero coloro che sono titolari di diritti reali sui medesimi in caso di cessione dei medesimi o di costituzione dei diritti reali sugli stessi ovvero di rapporti di locazione, affitto o comodato, sono tenuti a darne comunicazione al Gestore del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.


Capo III - Presupposti oggettivi


Art. 19 Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa
La tariffa è dovuta dai soggetti indicati al precedente art. 14 per i locali o le aree coperte o non coperte operative o le superfici non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi ad uso privato e a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio comunale, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, aree condominiali gestite in esclusiva, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:
- esse siano utilizzate per utenza anche collettiva o comunitaria;
- si svolga un'attività e che essa sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti.
Sono soggette alla tariffa le abitazioni, comprese quelle coloniche e i fabbricati in genere, quando nella zona in cui è attivato il servizio di raccolta, è situata la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate negli allegati al Piano Finanziario.
Nel Regolamento per la gestione del servizio sono individuate le distanze massime ed i criteri di loro determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tariffa, nonché la capacità di detti contenitori in relazione alla entità e tipologia di rifiuti.


Art. 20 Definizione locali ed aree assoggettabili
Si considerano locali, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso.
Sono considerati assoggettabili, in via esemplicativa, i seguenti vani:
a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.), così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli);
b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
c) tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi di mercato;
d) tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e della collettività in genere;
g) tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..
Sono inoltre assoggettabili a tariffa:
a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tariffa;
b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;
c) I complessi sportivi, con esclusione delle aree il cui accesso è riservato ai soli praticanti per lo svolgimento dell'attività sportiva.


Art. 21 Locali adibiti ad usi diversi
Per locali ed aree per i quali è stato accertato l'assoggettamento a T.I.A. e la destinazione ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.
Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la T.I.A. in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.


Art. 22 Locali ed aree non computabili
Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della dichiarazione di cui agli artt. 35 e 36.
È fatta salva la facoltà di verifica da parte del Gestore del servizio.


Art. 23 Locali, aree e superfici escluse
Sono escluse dall'applicazione della tariffa i locali in cui si producono rifiuti speciali non assimilati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97, comma 2, lettera g).
Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione (artt. 35 e 36) e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Ai sensi del comma 2, sono pertanto escluse dal computo della tariffa i seguenti locali ed aree:
a) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati;
b) le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline;
c) i fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'allevamento;
d) le serre e i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per il ricovero del bestiame, la custodia degli attrezzi, l'essiccazione o la stagionatura (non la lavorazione) e la conservazione dei prodotti, purché tali locali non siano aperti ai non addetti ai lavori, utilizzati per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti, o adibiti a vendita anche saltuaria o stagionale;
e) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere (ad eccezione dei banchi frigo), silos e similari, a condizione in cui di regola non si abbia presenza umana;
f) le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili;
g) le aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti o clienti, le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
h) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionale;
i) i balconi;
j) le aree scoperte adibite a verde o costituenti accessorio o pertinenze di locali assoggettabili a tariffa;
k) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno o sprovviste di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;
l) i locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a m. 1,50;
m) locali non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e salvo che l'immobile non venga utilizzato precedentemente alla scadenza di tale atto;
n) i sottotetti, se adibiti a solo deposito, limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a mt 1,90;
o) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
p) le parti comuni del condominio, ex art. 1117 C.C., non utilizzate in esclusiva, ex art.16.


Art. 24 Modalità per la determinazione della superficie
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte. La superficie complessiva è arrotondata al mq, per difetto se inferiore al mezzo mq, o per eccesso se la frazione è uguale o superiore.
Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.


Art. 25 Determinazione convenzionale della superficie
Per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, la superficie, ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa per i rifiuti urbani, viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie misurata secondo il precedente art. 24.
1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto 60%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere 60%
3) Tipografie artigiane 20%
4) Autocarrozzerie 70%
5) Produzione di Ceramiche 40%
6) Decorazione, molatura vetro 20%
7) Falegnamerie 40%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario 10%
9) Gommisti 80%
10) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento 40%
11) Calzaturifici 60%
12) Concerie, tintorie pelli 70%
13) Galvanotecnica e verniciature 40%
14) Distributori carburante 40%
15) Lavanderie 20%
16) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti 50%
17) Locali dell'industria tessile 20%
18) Ospedali, Case di cura e di riposo 40%
19) Cantine e frantoi con carattere industriale 60%
20) Laboratori fotografici 20%
21) Florovivaismo 75%
Per usufruire delle suddette riduzioni è necessario che l'utente ne faccia richiesta in conformità alle disposizioni dell'art. 28, e che ne sia stata accertata l'esistenza dei presupposti da parte del Gestore.
Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.
Per le seguenti utenze non domestiche la superficie viene determinata, ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa, applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie misurata secondo il precedente art. 24.
1) Cimiteri 60%
2) Locali ove si producono scarti di origine animale 50%
3) Tribune di impianti sportivi 60%
4) Parcheggi privati a pagamento 40%
5) Aree scoperte operative eccedenti mq. 100 40%
6) Aree scoperte operative eccedenti mq. 500 50%
7) Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000 60%
8) Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000 70%
9) Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000 80%
Nei casi in cui un'utenza non domestica ricorra all'utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, contratti di solidarietà e prepensionamenti), la tariffa viene ridotta nella parte fissa e nella parte variabile in percentuale alla diminuzione complessiva dell'attività e per il periodo di erogazione di questi trattamenti.


Art. 26 Tariffa giornaliera
Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree, siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano la produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata a mq di superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione.
Essa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il soggetto incaricato della riscossione della T.O.S.A.P. o canone similare.
Per uso temporaneo ai fini del presente articolo si intende l'occupazione non ricorrente inferiore a 90 (novanta) giorni.
Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata, ex art. 13, considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.


Art. 27 Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari
Per utenze non stabilmente attive, previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99, si intendono i locali o le aree occupate o condotte, anche in via non continuativa, fino ad un massimo di giorni 183 (centottantatre) l'anno.
Per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizioni per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo (da comprovare dal conduttore in sede di dichiarazione con certificazione anagrafica, ovvero con la produzione della dichiarazione ICI comprovante tale non utilizzazione continua), la tariffa è calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti. Relativamente al numero degli occupanti annualmente il Comune, in sede di approvazione della tariffa, determina il numero convenzionale degli stessi, avuto riguardo alla superficie dei locali e dispone la percentuale di riduzione della tariffa senza che si renda applicabile la disposizione di cui all'art. 32.
Per i locali delle utenze non domestiche tenuti a disposizione per usi stagionali o altro uso limitato o discontinuo, da comprovare dal conduttore in sede di dichiarazione , ex artt. 35 e 36, mediante la presentazione di una copia della licenza o dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
Il Comune determina la percentuale di riduzione della tariffa senza che si renda applicabile la disposizione dell'art. 32.


Art. 28 Procedure di accertamento
L'iscrizione nei ruoli della T.A.R.S.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa, nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa alle superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
a) con procedimento d'ufficio da parte del Gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), codice identificativo ISTAT;
2) specificazione dell'attività svolta, comprovata da visura camerale;
3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
7) superfici aziendali complessive;
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate al gestore, unitamente alla sopra citata documentazione.


Capo IV - Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni


Art. 29 Agevolazioni per la raccolta differenziata
Per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 7 del D.P.R. 158/99, attuativo del D.Lgs. n. 22/99 art. 49, comma 10, il gestore del servizio nella formulazione dei piani finanziari da approvarsi dal Comune, individua gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione dei rifiuti, tenuto di conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della tariffa.
Al raggiungimento di tali obiettivi è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata per ogni anno dal Comune in sede di approvazione della medesima sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e all'interno di esse anche differenziatamene per categorie di utenti. Il raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad esse connesse, viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo.


Art. 30 Criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione
Le riduzioni di cui all'articolo precedente sulla parte variabile della tariffa sono applicate all'utenza domestica sulla scorta degli obiettivi e dei risultati raggiunti e dei miglioramenti ottenuti nell'esercizio delle raccolte differenziate, singolarmente ovvero per gruppi di utenti ovvero collettivamente.
Per le utenze non domestiche le riduzioni di cui all'articolo precedente sulla parte variabile della tariffa competono al produttore singolarmente mediante applicazione di un coefficiente di riduzione stabilito dal Comune, di intesa con il Gestore del servizio, in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato a recupero.


Art. 31 Riduzione per l'avviamento a recupero
In sede di approvazione della tariffa annuale il Comune determina la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche indicate al precedente art. 13 ed anche differenziatamene per categoria di utenza in relazione alla percentuale di incremento registrata rispetto al precedente anno di recupero di rifiuti (artt. 31 e 32 del D.Lgs. 22/97).


Art. 32 Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio
La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito. Per le utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito permane l'obbligo del conferimento nei contenitori posizionati nel territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione. In tal caso la tariffa è ridotta del 50% sia per la parte fissa che per quella variabile per le utenze ubicate nelle zone di attivazione del servizio.
Nel caso che la distanza del cassonetto o del punto di conferimento disti oltre mt 1.000 dal confine della proprietà includente i locali o le aree ove vengono prodotti i rifiuti, la tariffa è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile del 25%.
Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 (trenta) giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua. Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a 30 (trenta) giorni nessuna riduzione compete all'utenza.


Art. 33 Particolari riduzioni e agevolazioni soggettive
È riconosciuta una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che provvedono alla selezione dei rifiuti in funzione del compostaggio domestico, qualora tale utenza sia ubicata in una zona in cui il Gestore non fornisce il servizio di raccolta dell'organico.
In sede di determinazione annuale della tariffa potranno essere riconosciute riduzioni tariffarie sulla parte variabile della tariffa a favore dei soggetti che formano aggregati di utenza che raggiungono obbiettivi predeterminati di raccolta differenziata.
Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (ed esemplificatamene: ristoranti, bar, ortofrutta, ecc.) è prevista una riduzione nella misura massima del 90% della parte variabile della tariffa, previo richiesta da presentarsi su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Gestore del servizio, e accertamento, a cura dello stesso Gestore, del loro conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche.
Altresì, sempre per le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 90% della parte variabile della tariffa.


Art. 34 Agevolazioni a favore di categorie sociali
È riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale.
In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al Gestore del servizio alle scadenze usuali.


TITOLO III - Accertamenti e riscossione
Capo I - Gli accertamenti


Art. 35 Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici
I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare al Gestore la relativa comunicazione di inizio della occupazione o della conduzione.
In via prioritaria sono tenuti a presentare la suddetta denuncia i seguenti soggetti:
a) per le utenze domestiche residenti: il soggetto intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione;
b) per le utenze domestiche non residenti: il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o le aree soggette a tariffa;
c) per le utenze non domestiche: il soggetto legalmente responsabile dell'attività produttiva, associativa o ricreativa che si svolge su locali o aree soggette a tariffa.
Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino all'obbligo di denuncia di cui al comma 1, questo è a carico dei soggetti che occupano, conducono e detengono di fatto locali o superfici soggette a tariffa, in virtù del principio di solidarietà di cui all'art. 15.
La denuncia di inizio dell'occupazione o della conduzione deve essere presentata al Gestore perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio.
La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore e messi gratuitamente a disposizione degli utenti, oppure in forma diversa del citato modello purché contenga chiaramente tutti gli elementi di cui all'art. 38.
La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta e per fax, allegando un valido documento di riconoscimento dell'intestatario.
La denuncia può essere effettuata anche tramite comunicazione telefonica al Gestore il quale provvederà ad inviare, tramite posta, il modello compilato il quale, una volta restituito sottoscritto con allegato valido documento di riconoscimento dell'intestatario, sarà l'unico documento che farà fede.
Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto fino a quando non vengano variati i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa.
Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto Gestore, cosi come per i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.
La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere, l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 36 Comunicazione di variazione
Analoga comunicazione di cambiamento nei termini di cui al precedente articolo dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dai soggetti obbligati, al variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa.
Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità all'art. 5.


Art. 37 Comunicazione di cessazione
Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne denuncia all'ufficio del Gestore, ai fini della cancellazione, avvalendosi di un modulo con le carattarestiche delineate all'art. 38.
Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.


Art. 38 Modulo di denuncia
Il modulo di denuncia deve contenere le seguenti indicazioni:
Per le utenze domestiche:
1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza..
2. Ubicazione (Comune, toponimo - via, piazza, località, ecc. - descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell'immobile.
3. Eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica.
4. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità, indirizzo e numero telefonico.
5. Data di inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o conduzione.
6. Estremi catastali.
7. Sottoscrizione con firma leggibile.
Per le utenze non domestiche
1. Nome e cognome del soggetto, codice fiscale, residenza del legale rappresentante dell'attività produttiva.
2. Dati fiscali dell'intestatario dell'utenza non domestica.
3. Ubicazione (Comune, toponimo - via, piazza, località, ecc. - descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell'immobile.
4. Eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica.
5. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità, indirizzo e numero telefonico.
6. Data di inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o conduzione.
7. Estremi catastali.
8. Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
9. Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Rappresentante legale
10. Estremi di iscrizione al Catasto elettrico


Art. 39 Attività di accertamento e liquidazione
Sulla scorta delle dichiarazioni presentate dalla utenza il gestore del servizio procede, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, al calcolo della tariffa individuale.


Art. 40 Accertamenti d'ufficio
Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione della tariffa, è facoltà del soggetto gestore di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.
Nel caso in cui il contribuente non fornisca le informazioni richieste, il Gestore promuoverà accertamenti d'ufficio utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici. In assenza di queste il Gestore può chiedere il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale.
In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione.
Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
Al soggetto gestore del servizio sono trasferiti tutti i poteri di accertamento che sarebbero spettati al Comune in caso di gestione diretta del servizio.


Art. 41 Convenzioni per la individuazione delle utenze
Il Gestore redige annualmente un programma di accertamento della tariffa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'Anagrafe della popolazione con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso o acquisibili presso uffici pubblici.
La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiori al 20% dei contribuenti iscritti a ruolo. Gli accertamenti dovranno verificare:
a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. Tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente dal gestore, sarà effettuata mediante terzo incaricato.
In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento.


Art. 42 Accertamenti incrociati
Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno l'ufficio attività produttive comunica l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute. Altresì il Gestore può collegarsi direttamente e in tempo reale alle banche dati comunali.


Capo II - Riscossione


Art. 43 Titolarità della riscossione
L'ente gestore provvede a proprio titolo alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e nel rispetto del contratto di servizio intervenuto con il Comune.
Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato al concessionario delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in non più di quattro rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore per la riscossione.
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'ente gestore medesimo.
L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.


Art. 44 Modalità di riscossione della tariffa
La tariffa viene riscossa direttamente dal gestore, mediante emissione di apposita fattura che dovrà portare la indicazione di aziende o istituti di credito, presso i quali sarà possibile effettuare il pagamento. Nessuna commissione per la riscossione potrà essere posta a carico della utenza.


Art. 45 Rimborsi
Qualora restino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al gestore, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di anni 5 (cinque) dalla data di pagamento, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento. Il gestore del servizio, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.


Art. 46 Recupero oneroso
La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
- mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
- mediante procedimento ingiuntivo;
- in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.


Capo III - Penalità


Art.47. Penali per ritardata o omessa dichiarazione o presentazione di variazione
In caso di omessa dichiarazione, ex artt. 35 e 36, il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 50%, a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.
In caso di infedele dichiarazione, ex artt. 35 e 36, il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 25%, a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.
In caso di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti dall' artt. 35 e 36, il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 10%, a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data di scadenza dei termini utili per la presentazione della suddetta dichiarazione, ex artt. 35 e 36, alla data di presentazione della stessa denuncia.


TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie


Art.48 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.


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