D.C.C. n. 35 del 28.03.2003
Titolo I - Principi Generali
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Istituzione della tariffa
Art. 3 - Norme di rinvio
Art. 4 - Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell'ambiente
Art. 5 - Decorrenza e termine di applicazione della tariffa
Titolo II - La Tariffa
Capo I - Determinazione della tariffa
Art. 6 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Art. 7 - Piano Finanziario
Art. 8 - Tariffa di riferimento
Art. 9 - Tariffa comunale
Art. 10 - Articolazione della tariffa comunale
Art. 11 - Articolazione della tariffa per fasce di utenza
Art. 12 - Calcolo della tariffa per utenze domestiche
Art. 13 - Calcolo della tariffa per utenze non domestiche
Capo II - I soggetti
Art. 14 - Soggetti obbligati
Art. 15 - Principio di solidarietà
Art. 16 - Soggetti passivi per ipotesi speciali
Art. 17 - Determinazione del numero degli occupanti
Art. 18 - Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili
Capo III - Presupposti oggettivi
Art. 19 - Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa
Art. 20 - Definizione locali ed aree assoggettabili
Art. 21 - Locali adibiti ad usi diversi
Art. 22 - Locali ed aree non computabili
Art. 23 - Locali, aree e superfici escluse
Art. 24 - Modalità per la determinazione della superficie
Art. 25 - Determinazione convenzionale della superficie
Art. 26 - Tariffa giornaliera
Art. 27 - Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari
Art. 28 - Procedure di accertamento
Capo IV - Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni
Art. 29 - Agevolazioni per la raccolta differenziata
Art. 30 - Criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di
riduzione
Art. 31 - Riduzione per l'avviamento a recupero
Art. 32 - Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio
Art. 33 - Particolari riduzioni e agevolazioni soggettive
Art. 34 - Agevolazioni a favore di categorie sociali
Titolo III - Accertamenti e riscossione
Capo I - Gli accertamenti
Art. 35 - Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o
superfici
Art. 36 - Comunicazione di variazione
Art. 37 - Comunicazione di cessazione
Art. 38 - Modulo di denuncia
Art. 39 - Attività di accertamento e liquidazione
Art. 40 - Accertamenti d'ufficio
Art. 41 - Convenzioni per la individuazione delle utenze
Art. 42 - Accertamenti incrociati
Capo II - Riscossione
Art. 43 - Titolarità della riscossione
Art. 44 - Modalità di riscossione della tariffa
Art. 45 - Rimborsi
Art. 46 - Recupero oneroso
Capo III - Penalità
Art. 47 - Penali per ritardata o omessa dichiarazione o presentazione
di variazione
Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 48 - Entrata in vigore
Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione
volontaria e coattiva della tariffa sull'igiene ambientale (appresso denominata
anche "tariffa" o "T.I.A.") in conformità dell'art.
49 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22 e relativi atti normativi di applicazione.
Ai fini del presente Regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art.
6 del citato decreto legislativo, nonché quelle contenute nell'art.
2 della L.R. 18 maggio 1998 n. 25 e deliberazione C.R. 07 aprile 1998
n. 88 di approvazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti.
Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie,
dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione
dei rifiuti urbani.
Art. 2 Istituzione della
tariffa
Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti
solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento,
conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento,
smaltimento) è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far
tempo dalla data della sua applicazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani
(appresso denominata anche "T.A.R.S.U.") di cui al D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è
interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti
su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
Art. 3 Norme di rinvio
utte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate
in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione
della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento
comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne
possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione
di adattamento.
Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che
presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie
incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine
massimo di mesi 6 (sei) dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.
Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.
3, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4 Tributo ambientale
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 il tributo
ambientale di spettanza della Amministrazione Provinciale, di cui all'art.
19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla tariffa così
come determinata dal presente Regolamento.
Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della
tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo
all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti,
in assenza di specifico dettato normativo, da specifici accordi definiti
dall'Ente e dal Gestore.
Art. 5 Decorrenza e termine
di applicazione della tariffa
La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde una autonoma
obbligazione patrimoniale. Essa decorre dal primo giorno successivo a
quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso
dell'anno da diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima
a decorrere dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente
sulla comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa
dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della
conduzione o detenzione dei locali e delle aree scoperte operative.
Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive,
di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le
variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo
familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni
determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere. Per le
variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze
domestiche residenti l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio
da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati
nell'esercizio finanziario successivo.
TITOLO II- La tariffa
Capo I - Determinazione della tariffa
Art. 6 Assimilazione dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché
le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali
ai rifiuti urbani sono disciplinati nel regolamento comunale di gestione
del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani.
Art. 7 Piano finanziario
Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma
8, del D.Lgs. n. 22/97, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei
rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni,
il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma
di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista
dall'art. 8, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Art. 8 Tariffa di riferimento
Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato
approvato con D.P.R. n. 158/99, su proposta del soggetto gestore, il Comune
determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di costo
di cui al punto 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
Art. 9 Tariffa comunale
La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di
riferimento, di cui all'art. 8, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento
della produttività e della qualità del servizio fornito
e del tasso di inflazione programmato.
Essa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti
essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti,
remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da
una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti
e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
Art. 10 Articolazione della
tariffa comunale
La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.
Il comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire
con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per
gli utenti domestici, ex art. 49, comma 10, D.Lgs. 22/97.
- Utenze domestiche: sono i locali destinati per legge e utilizzati di
fatto come civile abitazione.
- Utenze non domestiche: sono i locali o aree utilizzate da attività
commerciali, professionali, produttive in genere, di fornitura di servizi,
associative, ricreative, di beneficenza e comunque tutte quelle fattispecie
non rientranti nella categoria precedentemente delineata.
Del pari la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche
delle diverse aree del territorio comunale alla densità abitativa,
alla frequenza ed alla qualità dei servizi secondo quanto previsto
successivamente nel seguente regolamento.
Art. 11 Articolazione della
tariffa per fasce di utenza
La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica,
ex all'art. 10.
All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati
a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee
in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei
coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero,
in mancanza, sulla scorta dei parametri allegati al D.P.R. 158/99 .
Per le utenze non domestiche, l'assegnazione ad una determinata categoria
di attività viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività,
da quanto risulta dalla C.C.I.A.A. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione
dell'esercizio dell'attività, da concessioni o licenze. In mancanza
di tali atti o in caso di accertata divergenza di questi dall'attività
effettivamente svolta, viene presa in considerazione quest'ultima.
Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.
Le utenze domestiche residenti: sono quei locali utilizzati da persone
che vi hanno stabilito la loro residenza, ex art. 48 C.C., come da Anagrafe
Comunale.
Le utenze domestiche non residenti: sono quei locali utilizzati da persone
che hanno stabilito la loro residenza, ex art. 48 C.C., in altri locali
non necessariamente al di fuori del territorio comunale.
Art. 12 Calcolo della tariffa
per utenze domestiche
La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di
una variabile, ex art. 3 e 5 del D.P.R. 158/99.
La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per
le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza
domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato
1 del D.P.R. 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più
numerosi e le minori dimensioni dei locali.
La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità
dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per mq e prodotta
da ciascuna utenza.
Sino a quando il Comune non sarà riuscito ad applicare tecniche
di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo
desumibile dalle tabelle che saranno approvate annualmente dal Comune
assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento, secondo la procedura
indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99.
In caso di gestione associata il riferimento avviene sulla base della
produzione dei rifiuti di tutti i Comuni associati.
Art. 13 Calcolo della tariffa
per utenze non domestiche
La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa
e di una variabile, ex art. 3 e 6 del D.P.R. 158/99.
La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per
le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza
non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività,
per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato
secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99,
sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti
dalla tabella predetta.
Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità
effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza
di sistemi di misurazione, in via presuntiva con riferimento alle tabelle
contenute nel D.P.R. 158/99 allegato 1, punto 4.4, sulla base delle determinazioni
annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.
Art. 14 Soggetti obbligati
La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono
a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte
non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato
e a qualsiasi uso adibiti, esistenti su territorio comunale.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via
prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.
Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria,
si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia
o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti,
il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici
soggette a tariffa.
Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante
richiedente del servizio, il soggetto legalmente responsabile dell'attività
produttiva, associativa o ricreativa.
Art. 15 Principio di solidarietà
L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà
passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze
domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio
di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa
di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni
fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione
che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento
della prestazione.
Art. 16 Soggetti passivi
per ipotesi speciali
Locali condominiali gestiti in esclusiva.
Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 C.C. e occupate
o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi
direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei
confronti degli amministratori del condominio - ove richiesti dal Gestore
della tariffa ovvero dal Comune - la presentazione dell'elenco degli
occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
Multiproprietà
Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il
soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi
comuni.
Centri Commerciali
Per le parti a comune dei centri commerciali. Soggetto passivo e responsabile
del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi
comuni.
Locali utilizzati promiscuamente come utenza domestica e non domestica
Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia
esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata
dal Gestore l'impossibilità di distinguere la superficie ad essa
determinata, ex art. 21, si applica globalmente la tariffa per le utenze
domestiche.
Locazione e comodato
In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore
a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario è a carico del proprietario
dei locali, salvo diversa esplicita richiesta da parte del conduttore.
Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 12 (dodici)
mesi, l'obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione
da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente comunicazione
di subentro, il Gestore si riserva la possibilità di intestare
la fattura al proprietario, salvo la possibilità per quest'ultimo
di dimostrare la locazione dell'unità immobiliare.
Art. 17 Determinazione del
numero degli occupanti
Il numero degli occupanti sul quale parametrare la tariffa del singolo
utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante
dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia o di convivenza.
L'Ufficio Anagrafe del Comune si impegna a comunicare al Gestore del servizio
la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche, entro
un mese dall'applicazione del presente Regolamento.
Successivamente, entro il dieci di ogni mese, l'Ufficio Anagrafe fornisce
al Gestore i dati relativi alle variazioni intervenute nei singoli nuclei
familiari.
Ogni variazione in corso d'anno della composizione del nucleo familiare
ha efficacia, ai fini del computo della tariffa, dal primo giorno successivo
al suo verificarsi.
Art. 18 Obblighi generali
dei titolari di diritti reali su beni immobili
I proprietari di beni immobili ovvero coloro che sono titolari di diritti
reali sui medesimi in caso di cessione dei medesimi o di costituzione
dei diritti reali sugli stessi ovvero di rapporti di locazione, affitto
o comodato, sono tenuti a darne comunicazione al Gestore del servizio
entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.
Capo III - Presupposti oggettivi
Art. 19 Presupposti oggettivi
per l'applicazione della tariffa
La tariffa è dovuta dai soggetti indicati al precedente art. 14
per i locali o le aree coperte o non coperte operative o le superfici
non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi ad uso privato
e a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio comunale, compresi
campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi
di vendita, aree condominiali gestite in esclusiva, tettoie e capannoni
aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione
che:
- esse siano utilizzate per utenza anche collettiva o comunitaria;
- si svolga un'attività e che essa sia di per sé idonea
alla produzione di rifiuti.
Sono soggette alla tariffa le abitazioni, comprese quelle coloniche e
i fabbricati in genere, quando nella zona in cui è attivato il
servizio di raccolta, è situata la strada di accesso all'abitazione
e al fabbricato.
Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione
del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste
sono individuate negli allegati al Piano Finanziario.
Nel Regolamento per la gestione del servizio sono individuate le distanze
massime ed i criteri di loro determinazione per la collocazione dei contenitori
rispetto ai locali e le aree soggette a tariffa, nonché la capacità
di detti contenitori in relazione alla entità e tipologia di rifiuti.
Art. 20 Definizione locali
ed aree assoggettabili
Si considerano locali, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa,
tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione,
chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione
o l'uso.
Sono considerati assoggettabili, in via esemplicativa, i seguenti vani:
a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto
se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere,
ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.), così come pure le
dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse,
autorimesse, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli);
b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali,
legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori
di artigiani;
c) tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi
(compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie,
pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché
i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese
edicole, chioschi, stalli, o posteggi di mercato;
d) tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali,
di società di assicurazioni o simili, di banche, teatri, cinematografi,
di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti,
opifici industriali o autorimesse pubbliche;
e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da
ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici
sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale
d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli,
bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e
della collettività in genere;
g) tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali,
degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale,
politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali,
degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..
Sono inoltre assoggettabili a tariffa:
a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri
dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati
alla tariffa;
b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione
di rifiuti urbani;
c) I complessi sportivi, con esclusione delle aree il cui accesso è
riservato ai soli praticanti per lo svolgimento dell'attività sportiva.
Art. 21 Locali adibiti ad
usi diversi
Per locali ed aree per i quali è stato accertato l'assoggettamento
a T.I.A. e la destinazione ad usi diversi, verrà applicata la tariffa
corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività
prevalente.
Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività
economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano
la T.I.A. in base alle tariffe previste per le specifiche attività
ed alle superfici da queste utilizzate.
Art. 22 Locali ed aree non
computabili
Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono
prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali
che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per
altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni
di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata
documentalmente in sede di presentazione della dichiarazione di cui agli
artt. 35 e 36.
È fatta salva la facoltà di verifica da parte del Gestore
del servizio.
Art. 23 Locali, aree e superfici
escluse
Sono escluse dall'applicazione della tariffa i locali in cui si producono
rifiuti speciali non assimilati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97,
comma 2, lettera g).
Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre
rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente
destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità
nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia
originaria o di variazione (artt. 35 e 36) e debitamente riscontrate in
base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Ai sensi del comma 2, sono pertanto escluse dal computo della tariffa
i seguenti locali ed aree:
a) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti
dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività,
con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da
considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle,
sinagoghe o altri locali parimenti consacrati;
b) le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente
alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti
di tali discipline;
c) i fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura
e dell'allevamento;
d) le serre e i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per il
ricovero del bestiame, la custodia degli attrezzi, l'essiccazione o la
stagionatura (non la lavorazione) e la conservazione dei prodotti, purché
tali locali non siano aperti ai non addetti ai lavori, utilizzati per
la trasformazione e la lavorazione dei prodotti, o adibiti a vendita anche
saltuaria o stagionale;
e) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali
cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere (ad eccezione dei
banchi frigo), silos e similari, a condizione in cui di regola non si
abbia presenza umana;
f) le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili;
g) le aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti o clienti,
le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
h) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime
di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari
di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero
di accordi internazionale;
i) i balconi;
j) le aree scoperte adibite a verde o costituenti accessorio o pertinenze
di locali assoggettabili a tariffa;
k) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno o sprovviste
di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;
l) i locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a m. 1,50;
m) locali non utilizzati perché sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità
del provvedimento e salvo che l'immobile non venga utilizzato precedentemente
alla scadenza di tale atto;
n) i sottotetti, se adibiti a solo deposito, limitatamente alla parte
con altezza inferiore o uguale a mt 1,90;
o) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale,
fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
p) le parti comuni del condominio, ex art. 1117 C.C., non utilizzate in
esclusiva, ex art.16.
Art. 24 Modalità per la determinazione della superficie
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno
dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte. La superficie
complessiva è arrotondata al mq, per difetto se inferiore al mezzo
mq, o per eccesso se la frazione è uguale o superiore.
Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro
esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti
oggetto di imposizione.
Art. 25 Determinazione convenzionale
della superficie
Per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove
si producono rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento
il produttore provvede direttamente, la superficie, ai fini dell'applicazione
della parte variabile della tariffa per i rifiuti urbani, viene determinata
applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto
all'intera superficie misurata secondo il precedente art. 24.
1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole,
elettrauto 60%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere 60%
3) Tipografie artigiane 20%
4) Autocarrozzerie 70%
5) Produzione di Ceramiche 40%
6) Decorazione, molatura vetro 20%
7) Falegnamerie 40%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario 10%
9) Gommisti 80%
10) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici,
frigoristi, condizionamento 40%
11) Calzaturifici 60%
12) Concerie, tintorie pelli 70%
13) Galvanotecnica e verniciature 40%
14) Distributori carburante 40%
15) Lavanderie 20%
16) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti
50%
17) Locali dell'industria tessile 20%
18) Ospedali, Case di cura e di riposo 40%
19) Cantine e frantoi con carattere industriale 60%
20) Laboratori fotografici 20%
21) Florovivaismo 75%
Per usufruire delle suddette riduzioni è necessario che l'utente
ne faccia richiesta in conformità alle disposizioni dell'art. 28,
e che ne sia stata accertata l'esistenza dei presupposti da parte del
Gestore.
Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco
si fa riferimento a criteri di analogia.
Per le seguenti utenze non domestiche la superficie viene determinata,
ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa, applicando
la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera
superficie misurata secondo il precedente art. 24.
1) Cimiteri 60%
2) Locali ove si producono scarti di origine animale 50%
3) Tribune di impianti sportivi 60%
4) Parcheggi privati a pagamento 40%
5) Aree scoperte operative eccedenti mq. 100 40%
6) Aree scoperte operative eccedenti mq. 500 50%
7) Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000 60%
8) Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000 70%
9) Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000 80%
Nei casi in cui un'utenza non domestica ricorra all'utilizzo degli ammortizzatori
sociali (cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione,
indennità di mobilità, contratti di solidarietà e
prepensionamenti), la tariffa viene ridotta nella parte fissa e nella
parte variabile in percentuale alla diminuzione complessiva dell'attività
e per il periodo di erogazione di questi trattamenti.
Art. 26 Tariffa giornaliera
Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione
amministrativa locali od aree, siano esse pubbliche o di uso pubblico
o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi,
per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre
attività, che comportano la produzione di rifiuti, sono soggette
al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente
in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata a mq di
superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione.
Essa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può
svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il soggetto incaricato
della riscossione della T.O.S.A.P. o canone similare.
Per uso temporaneo ai fini del presente articolo si intende l'occupazione
non ricorrente inferiore a 90 (novanta) giorni.
Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali
o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o
aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano
ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità
dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia
dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla
base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa. Nel
caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene
calcolata, ex art. 13, considerando come superficie di riferimento tutta
l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività
sportiva.
Art. 27 Utenze non stabilmente
attive e condizioni di uso particolari
Per utenze non stabilmente attive, previste dall'art. 7, comma 3, del
D.P.R. 158/99, si intendono i locali o le aree occupate o condotte, anche
in via non continuativa, fino ad un massimo di giorni 183 (centottantatre)
l'anno.
Per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizioni per usi
stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo (da comprovare dal
conduttore in sede di dichiarazione con certificazione anagrafica, ovvero
con la produzione della dichiarazione ICI comprovante tale non utilizzazione
continua), la tariffa è calcolata secondo lo schema tariffario
delle utenze domestiche residenti. Relativamente al numero degli occupanti
annualmente il Comune, in sede di approvazione della tariffa, determina
il numero convenzionale degli stessi, avuto riguardo alla superficie dei
locali e dispone la percentuale di riduzione della tariffa senza che si
renda applicabile la disposizione di cui all'art. 32.
Per i locali delle utenze non domestiche tenuti a disposizione per usi
stagionali o altro uso limitato o discontinuo, da comprovare dal conduttore
in sede di dichiarazione , ex artt. 35 e 36, mediante la presentazione
di una copia della licenza o dell'autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per l'esercizio dell'attività.
Il Comune determina la percentuale di riduzione della tariffa senza che
si renda applicabile la disposizione dell'art. 32.
Art. 28 Procedure di accertamento
L'iscrizione nei ruoli della T.A.R.S.U. delle relative superfici di formazione,
in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce
presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa,
nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività
comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti
sull'applicazione o meno della tariffa alle superfici di formazione, o
sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento
dei rifiuti, può avvenire:
a) con procedimento d'ufficio da parte del Gestore del servizio, previa
verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente
acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia
o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione
tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale,
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), codice identificativo ISTAT;
2) specificazione dell'attività svolta, comprovata da visura camerale;
3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi
secondo le diverse tipologie merceologiche;
5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico
del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque
la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile
che non assimilabile ai rifiuti urbani;
6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle
diverse tipologie di rifiuto);
7) superfici aziendali complessive;
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati
elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva, in genere alle scale
1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione
grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano
luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle
superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali
superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati
ai rifiuti urbani.
Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate
al gestore, unitamente alla sopra citata documentazione.
Capo IV - Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni
Art. 29 Agevolazioni per
la raccolta differenziata
Per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 7 del D.P.R. 158/99,
attuativo del D.Lgs. n. 22/99 art. 49, comma 10, il gestore del servizio
nella formulazione dei piani finanziari da approvarsi dal Comune, individua
gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione
dei rifiuti, tenuto di conto dell'incremento naturale della loro produzione,
da porsi a base della modulazione della tariffa.
Al raggiungimento di tali obiettivi è legata l'applicazione della
percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata
per ogni anno dal Comune in sede di approvazione della medesima sia per
le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e all'interno di
esse anche differenziatamene per categorie di utenti. Il raggiungimento
degli obiettivi e delle economie ad esse connesse, viene conguagliato
nell'esercizio finanziario successivo.
Art. 30 Criteri di applicazione
delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione
Le riduzioni di cui all'articolo precedente sulla parte variabile della
tariffa sono applicate all'utenza domestica sulla scorta degli obiettivi
e dei risultati raggiunti e dei miglioramenti ottenuti nell'esercizio
delle raccolte differenziate, singolarmente ovvero per gruppi di utenti
ovvero collettivamente.
Per le utenze non domestiche le riduzioni di cui all'articolo precedente
sulla parte variabile della tariffa competono al produttore singolarmente
mediante applicazione di un coefficiente di riduzione stabilito dal Comune,
di intesa con il Gestore del servizio, in misura proporzionale alla quantità
dei rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato a recupero.
Art. 31 Riduzione per l'avviamento
a recupero
In sede di approvazione della tariffa annuale il Comune determina la percentuale
di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche
indicate al precedente art. 13 ed anche differenziatamene per categoria
di utenza in relazione alla percentuale di incremento registrata rispetto
al precedente anno di recupero di rifiuti (artt. 31 e 32 del D.Lgs. 22/97).
Art. 32 Riduzioni per particolari
modalità di esercizio del servizio
La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo
alla gestione dei rifiuti è istituito. Per le utenze ubicate esternamente
al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito
permane l'obbligo del conferimento nei contenitori posizionati nel territorio
comunale e/o nei siti messi a disposizione. In tal caso la tariffa è
ridotta del 50% sia per la parte fissa che per quella variabile per le
utenze ubicate nelle zone di attivazione del servizio.
Nel caso che la distanza del cassonetto o del punto di conferimento disti
oltre mt 1.000 dal confine della proprietà includente i locali
o le aree ove vengono prodotti i rifiuti, la tariffa è ridotta
sia nella parte fissa che nella parte variabile del 25%.
Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per
causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di
forza maggiore che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione
abbia una durata superiore a 30 (trenta) giorni continuativi, comporta
a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa,
per 1/12 su base annua. Nel caso di interruzione per periodi continuativi
inferiori a 30 (trenta) giorni nessuna riduzione compete all'utenza.
Art. 33 Particolari riduzioni
e agevolazioni soggettive
È riconosciuta una riduzione del 20% sulla parte variabile della
tariffa a favore delle utenze domestiche che provvedono alla selezione
dei rifiuti in funzione del compostaggio domestico, qualora tale utenza
sia ubicata in una zona in cui il Gestore non fornisce il servizio di
raccolta dell'organico.
In sede di determinazione annuale della tariffa potranno essere riconosciute
riduzioni tariffarie sulla parte variabile della tariffa a favore dei
soggetti che formano aggregati di utenza che raggiungono obbiettivi predeterminati
di raccolta differenziata.
Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici
(ed esemplificatamene: ristoranti, bar, ortofrutta, ecc.) è prevista
una riduzione nella misura massima del 90% della parte variabile della
tariffa, previo richiesta da presentarsi su appositi moduli messi gratuitamente
a disposizione dal Gestore del servizio, e accertamento, a cura dello
stesso Gestore, del loro conferimento alla specifica raccolta differenziata
dell'organico e anche delle altre frazioni secche.
Altresì, sempre per le utenze non domestiche, che con appositi
impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione
nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti,
è prevista una riduzione fino ad un massimo del 90% della parte
variabile della tariffa.
Art. 34 Agevolazioni a favore
di categorie sociali
È riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme
di agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici
per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo
da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione
annuale.
In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è
posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al
Gestore del servizio alle scadenze usuali.
TITOLO III -
Accertamenti e riscossione
Capo I - Gli accertamenti
Art. 35 Comunicazione di
inizio di occupazione, conduzione locali o superfici
I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare al Gestore
la relativa comunicazione di inizio della occupazione o della conduzione.
In via prioritaria sono tenuti a presentare la suddetta denuncia i seguenti
soggetti:
a) per le utenze domestiche residenti: il soggetto intestatario della
scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione;
b) per le utenze domestiche non residenti: il soggetto che occupa, conduce
o detiene di fatto i locali o le aree soggette a tariffa;
c) per le utenze non domestiche: il soggetto legalmente responsabile dell'attività
produttiva, associativa o ricreativa che si svolge su locali o aree soggette
a tariffa.
Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino all'obbligo
di denuncia di cui al comma 1, questo è a carico dei soggetti che
occupano, conducono e detengono di fatto locali o superfici soggette a
tariffa, in virtù del principio di solidarietà di cui all'art.
15.
La denuncia di inizio dell'occupazione o della conduzione deve essere
presentata al Gestore perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal suo
inizio.
La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore
e messi gratuitamente a disposizione degli utenti, oppure in forma diversa
del citato modello purché contenga chiaramente tutti gli elementi
di cui all'art. 38.
La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta
e per fax, allegando un valido documento di riconoscimento dell'intestatario.
La denuncia può essere effettuata anche tramite comunicazione telefonica
al Gestore il quale provvederà ad inviare, tramite posta, il modello
compilato il quale, una volta restituito sottoscritto con allegato valido
documento di riconoscimento dell'intestatario, sarà l'unico documento
che farà fede.
Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto fino a
quando non vengano variati i presupposti e le condizioni di assoggettamento
a tariffa.
Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio
dal soggetto Gestore, cosi come per i provvedimenti di agevolazioni o
riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non
intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.
La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti
muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere, l'autorizzazione
al trattamento dei dati secondo la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 36 Comunicazione di
variazione
Analoga comunicazione di cambiamento nei termini di cui al precedente
articolo dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dai soggetti
obbligati, al variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi
che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della
tariffa.
Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere
presentate in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità
all'art. 5.
Art. 37 Comunicazione di
cessazione
Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa,
devono farne denuncia all'ufficio del Gestore, ai fini della cancellazione,
avvalendosi di un modulo con le carattarestiche delineate all'art. 38.
Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree
per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata
d'ufficio la cessazione.
Art. 38 Modulo di denuncia
Il modulo di denuncia deve contenere le seguenti indicazioni:
Per le utenze domestiche:
1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza..
2. Ubicazione (Comune, toponimo - via, piazza, località, ecc. -
descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell'immobile.
3. Eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica.
4. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa
dal conduttore, completa delle generalità, indirizzo e numero telefonico.
5. Data di inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o conduzione.
6. Estremi catastali.
7. Sottoscrizione con firma leggibile.
Per le utenze non domestiche
1. Nome e cognome del soggetto, codice fiscale, residenza del legale rappresentante
dell'attività produttiva.
2. Dati fiscali dell'intestatario dell'utenza non domestica.
3. Ubicazione (Comune, toponimo - via, piazza, località, ecc. -
descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell'immobile.
4. Eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica.
5. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa
dal conduttore, completa delle generalità, indirizzo e numero telefonico.
6. Data di inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o conduzione.
7. Estremi catastali.
8. Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
9. Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Rappresentante legale
10. Estremi di iscrizione al Catasto elettrico
Art. 39 Attività di accertamento e liquidazione
Sulla scorta delle dichiarazioni presentate dalla utenza il gestore del
servizio procede, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, al calcolo
della tariffa individuale.
Art. 40 Accertamenti d'ufficio
Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione
della tariffa, è facoltà del soggetto gestore di invitare
i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale
a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa.
Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche
per iscritto.
Nel caso in cui il contribuente non fornisca le informazioni richieste,
il Gestore promuoverà accertamenti d'ufficio utilizzando dati e
notizie provenienti da uffici pubblici. In assenza di queste il Gestore
può chiedere il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale.
In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla
diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni
semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati,
con invito a restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia
della lettera firmata per accettazione.
Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può,
nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute
fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
L'ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei
confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro,
gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione
stessa.
Al soggetto gestore del servizio sono trasferiti tutti i poteri di accertamento
che sarebbero spettati al Comune in caso di gestione diretta del servizio.
Art. 41 Convenzioni per
la individuazione delle utenze
Il Gestore redige annualmente un programma di accertamento della tariffa
dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'Anagrafe
della popolazione con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri
dati disponibili in suo possesso o acquisibili presso uffici pubblici.
La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti
non inferiori al 20% dei contribuenti iscritti a ruolo. Gli accertamenti
dovranno verificare:
a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. Tale
attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale
dipendente dal gestore, sarà effettuata mediante terzo incaricato.
In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi
calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento.
Art. 42 Accertamenti incrociati
Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno
l'ufficio attività produttive comunica l'avvenuto rilascio di autorizzazioni,
concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute.
Altresì il Gestore può collegarsi direttamente e in tempo
reale alle banche dati comunali.
Art. 43 Titolarità della riscossione
L'ente gestore provvede a proprio titolo alla riscossione ordinaria della
tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto
di quanto disposto dalla legislazione vigente e nel rispetto del contratto
di servizio intervenuto con il Comune.
Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire
o direttamente mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato
al concessionario delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti
di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'ammontare annuo
della tariffa è suddiviso in non più di quattro rate, qualunque
siano le modalità approntate dall'ente gestore per la riscossione.
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni
in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione
successiva mediante conguaglio compensativo.
L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica
comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'ente
gestore medesimo.
L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero crediti ed alla
riscossione coattiva nei modi di legge.
Art. 44 Modalità di riscossione della tariffa
La tariffa viene riscossa direttamente dal gestore, mediante emissione
di apposita fattura che dovrà portare la indicazione di aziende
o istituti di credito, presso i quali sarà possibile effettuare
il pagamento. Nessuna commissione per la riscossione potrà essere
posta a carico della utenza.
Art. 45 Rimborsi
Qualora restino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere
al gestore, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro
il termine di anni 5 (cinque) dalla data di pagamento, allegando alla
richiesta l'originale della ricevuta di versamento. Il gestore del servizio,
dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 (novanta)
giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto.
In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo
di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione.
Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito
pagamento.
Art. 46 Recupero oneroso
La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una
delle seguenti modalità:
- mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione
delle entrate;
- mediante procedimento ingiuntivo;
- in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti
dell'utenza.
Art.47. Penali per ritardata
o omessa dichiarazione o presentazione di variazione
In caso di omessa dichiarazione, ex artt. 35 e 36, il gestore del servizio
applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 50%,
a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute
per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla
data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei
locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.
In caso di infedele dichiarazione, ex artt. 35 e 36, il gestore del servizio
applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 25%,
a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute
per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla
data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei
locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.
In caso di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti dall' artt.
35 e 36, il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento,
una maggiorazione del 10%, a titolo di risarcimento forfetario per le
spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo
al periodo che decorre dalla data di scadenza dei termini utili per la
presentazione della suddetta dichiarazione, ex artt. 35 e 36, alla data
di presentazione della stessa denuncia.
TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art.48 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Copyright 2004, Comune di Empoli