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Regolamento della consulta degli stranieri

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.02.2004 n. 8

PARTE PRIMA
(Istituzione e Funzionamento)

Art. 1 - Istituzione della Consulta
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Mezzi e risorse finanziarie
Art. 5 - Composizione
Art. 6 - Competenze
Art. 7 - Partecipazione alle attività del Comune
Art. 8 - Insediamento e scioglimento
Art. 9 - Sostituzione dei membri
Art. 10 - Presidente
Art. 11 - Ufficio di Presidenza
Art. 12 - Sedute
Art. 13 - Regolamento interno


PARTE SECONDA
(Elezioni)

Art. 14 - Requisiti degli elettori
Art. 15 - Requisiti di eleggibilità
Art. 16 - Indizione delle elezioni
Art. 17 - Liste elettorali
Art. 18 - Commissione elettorale
Art. 19 - Scheda elettorale
Art. 20 - Seggio elettorale
Art. 21 - Operazioni di voto
Art. 22 - Proclamazione degli eletti
Art. 23 - Norme transitorie e finali


PARTE PRIMA - Istituzione e Funzionamento


Art. 1 Istituzione della Consulta
1. In attuazione a quanto previsto dall'Art. 20 e dall'Art. 31, comma 9, dello Statuto è istituita la Consulta degli Stranieri o apolidi residenti nel Comune di Empoli, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.
2. La Consulta è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.


Art. 2 Finalità
1. La Consulta è organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale. Viene in particolare sentita prima dell'approvazione delle deliberazioni riguardanti le condizioni degli stranieri nel Comune di Empoli. E' altresì lo strumento attraverso il quale la Giunta ed il Consiglio sono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere, nonchè delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale.
2. La Consulta costituisce il supporto per l'esercizio dei diritti da parte degli stranieri residenti nel Comune, singoli o associati, compresi quelli di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e dallo Statuto.
3. La Consulta costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Empoli, sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l'affermazione dei diritti della persona umana.
A tal fine la Consulta . raccoglie opinioni tra i cittadini stranieri su argomenti salienti della politica locale che li coinvolgono; esprime pareri su iniziative che investono gli immigrati, adottate da organismi istituzionali; promuove dibattiti ed incontri per agevolare il dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio; fornisce consulenza alle Associazioni di stranieri per redigere e sviluppare progetti per i quali siano richiesti contributi al Comune; lavora per promuovere il diritto di voto attivo e passivo a tutti i cittadini stranieri residenti.


Art. 3 Sede
1. Alla Consulta è garantito dal Comune l'utilizzo dei locali dove svolgere normalmente la propria attività


Art. 4 Mezzi e risorse finanziarie
1. La Consulta si avvale di norma, per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Bilancio annuale del Comune prevede le risorse necessarie al funzionamento della Consulta.


Art. 5 Composizione
1. La Consulta è composta da 15 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.


Art. 6 Competenze
1. Spetta alla Consulta deliberare, a maggioranza dei componenti, le proposte da presentare al Consiglio Comunale per la modifica del presente Regolamento.
2. Spetta del pari alla Consulta, a maggioranza dei presenti, approvare le richieste da sottoporre all'Amministrazione Comunale e che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale il quale è tenuto ad informare i Capigruppo Consiliari.
3. La Consulta è obbligatoriamente sentita dal Consiglio e dalla Giunta sulle proposte di deliberazioni di carattere generale riguardanti le problematiche dell'immigrazione. A tal fine le proposte sono inviate alla Consulta che deve esprimersi entro 15 giorni.
4. La Consulta, nel perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2, avanza proposte nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta, tramite il proprio Rappresentante nel Consiglio.


Art. 7 Partecipazione alle attività del Comune
1. Il Presidente della Consulta o il Vice Presidente in sua assenza, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. A tal fine, al Presidente e al Vice Presidente della Consulta è inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo Ordine del Giorno e programma dei lavori.
2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, al Presidente della Consulta è corrisposto il gettone di presenza previsto per i Consiglieri comunali.
3. Il Presidente della Consulta può chiedere al Sindaco o al Presidente del C.C. di esaminare, con gli Assessori o con le articolazioni del Consiglio, questioni di particolare rilievo per i cittadini stranieri.
4. Le donne elette nella Consulta fanno parte di diritto della Commissione Pari Opportunità del Comune.


Art. 8 Insediamento e scioglimento
1. La Consulta è insediata a seguito della convalida delle elette e degli eletti e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.
2. La prima seduta della Consulta è convocata dal membro eletto con il maggiore numero dei voti che la presiede fino alla elezione del Presidente.
3. Le elezioni della nuova Consulta si tengono di norma entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale o di scioglimento della Consulta.
4. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi.


Art. 9 Sostituzione dei membri
1. Si considera decaduto il membro della Consulta che perda uno dei requisiti di cui al successivo Art. 15.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa Lista.
3. Qualora la Lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato alla candidata o al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre Liste presentate, dando la precedenza in caso di parità, alla Lista meno rappresentata nella Consulta.


Art. 10 Presidente
1. Il Presidente viene eletto dalla Consulta nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.
2. E' specifico compito del Presidente curare l'attuazione delle deliberazioni della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza.
3. In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal membro della Consulta eletto col maggior numero di voti.
4. Il Presidente rappresenta la Consulta, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni.


Art. 11 Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre membri della Consulta eletti dalla Consulta stessa.
2. Il Vice Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza sono eletti nella prima seduta, subito dopo l'elezione del Presidente, con le stesse modalità di elezione.
3. L'Ufficio di Presidenza approva l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze della Consulta e svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento interno.


Art. 12 Sedute
1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
2. Le sedute della Consulta sono pubbliche, l'Ordine del Giorno degli oggetti in discussione è trasmesso per conoscenza al Sindaco, al Presidente del C.C. ed ai Capigruppo Consiliari


Art. 13 Regolamento interno
1. La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno di organizzazione che non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente Regolamento e con i principi ispiratori dell'azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte del Segretario Generale del Comune.


PARTE SECONDA Elezioni


Art. 14 Requisiti degli elettori
1. Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide;
b) Carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo;
c) Aver compiuto diciotto anni di età;
d) Essere iscritti all'anagrafe del Comune di Empoli.
2. Non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E.
3. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:
a) Del passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana;
b) Della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.


Art. 15 Requisiti di eleggibilità
1. Sono eleggibili quali membri della Consulta coloro:
a) Che sono in possesso dei requisiti di cui alle Lettere a), b) e c) del comma 1. dell'Art. 14;
b) Che siano residenti in Italia da almeno un anno;
c) Che non si trovano nella condizione di cui al comma 2 del medesimo Art. 14;
d) Che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali;
e) Nei confronti dei quali non è stato emesso decreto di espulsione definitivo;
f) Che non siano membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione, costituiti nella Provincia di Firenze.


Art. 16 Indizione delle elezioni
1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
- La data delle consultazioni;
- I seggi elettorali;
- L'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.
4. La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell'elezione della consulta degli stranieri è stabilita con ordinanza del sindaco da emanarsi almeno 30 giorni prima della data delle consultazioni in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente.


Art. 17 Liste elettorali
1. L'elezione dei componenti della Consulta avviene sulla base di liste elettorali, ciascuna delle quali deve essere composta da candidati rappresentativi di più nazionalità, e accompagnata dal programma elettorale.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 e non più di 60 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
3. Ogni lista deve prevedere, di norma, la presenza non inferiore ad un terzo di ciascuno dei due generi e comunque, pena l'esclusione, la presenza di entrambi i generi.
4. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
5. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 15.
6. Le liste, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare:
- Il simbolo e la denominazione della lista;
- Cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
7. Alle liste presentate è assegnato un numero in base all'ordine di sorteggio.
8. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione delle lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'Art. 15, pena l'esclusione dalla lista.


Art. 18 Commissione elettorale
1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
- Dal Sindaco, che presiede;
- Dal Presidente del Consiglio Comunale;
- Dal Presidente della Commissione Affari Generali;
- Dal Segretario Generale;
- Dal Dirigente dei Servizi Demografici.
2. La Commissione elettorale:
- Richiede all'Uff. Anagrafe del Comune gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri iscritti presso l'Anagrafe del Comune e che abbiano compiuto 18 anni di età;
- Forma le liste degli aventi diritto al voto;
- Verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- Procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- Risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- Raccoglie i dati provenienti da seggi;
- Proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora siano presenti almeno due terzi dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi, la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.


Art. 19 Scheda elettorale
1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto, essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.
2. L'ufficio elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai/al presidenti di seggio contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.


Art. 20 Seggio elettorale
1. Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno tre scrutatori.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 21 Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti dei documenti di cui all'art. 14, comma 3.
3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome utilizzando le lettere dell'alfabeto in carattere latino o il numero corrispondente alla candidata o candidato.
4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettrice o dell'elettore.
6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
8. A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati. La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 15 seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto, la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.


Art. 22 Proclamazione degli eletti
1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione delle elette e degli eletti.
2. Sono eletti membri della Consulta, le candidate e i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta al candidato anagraficamente più anziano.


Art. 23 Norme transitorie e finali
1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro 12 mesi dalla esecutività della relativa delibera del Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale o di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza dei componenti la Consulta degli stranieri.
3. Nel caso il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative Comunali venga esteso anche alle cittadine ed ai cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, la Consulta degli stranieri del Comune di Empoli decade, avendo perso la sua ragione di essere.


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