Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 131 del 17/10/2002
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Circondario dell'Empolese-Valdelsa
Art. 3 - Autonomia statutaria
Art. 4 - Funzioni
Art. 5 - Rappresentanza della comunità
Art. 6 - Progresso sociale, culturale ed economico
Art. 7 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone
Art. 8 - L'attività amministrativa
Art. 9 - Statuto
Art. 10 - I regolamenti comunali
Art. 11 - Ordinanze
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE
Capo I - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 12 - Ruolo e competenze
Art. 13 - Gli atti fondamentali
Art. 14 - Il Presidente del Consiglio
Art. 15 - Vice presidente
Art. 16 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo
Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti
Art. 18 - Commissioni speciali e temporanee
Art. 19 - Consiglieri comunali
Art. 20 - Consigliere straniero aggiunto
Art. 21 - Accesso dei Consiglieri
Capo II - SINDACO E GIUNTA
Art. 22 - Il Sindaco
Art. 23 - Vice Sindaco
Art. 24 - Programma di governo
Art. 25 - La Giunta comunale
Art. 26 - Mozione di sfiducia
Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 27 - Pubblicità della situazione economica ed associativa del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri
Art. 28 - Spese per la campagna elettorale
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 29 - Libere forme associative ed organismi di partecipazione
Art. 30 - Diritti delle forme associative iscritte all'Albo
Art. 31 - Consulte comunali ed intercomunali
Art. 32 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Capo II - FORME DI INTERVENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Art. 33 - Interrogazioni dei cittadini
Art. 34 - Tutela del Contribuente
Art. 35 - Petizioni
Art. 36 - Proposte di iniziativa popolare
Capo III - L'AZIONE POPOLARE
Art. 37 - L'azione sostitutiva
Capo IV - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO
Art. 38 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
Capo V - IL DIFENSORE CIVICO
Art. 39 - Istituzione e ruolo
Art. 40 - Requisiti
Art. 41 - Elezione
Art. 42 - Prerogative e funzioni
Art. 43 - Rapporti con il Consiglio comunale
Capo VI - REFERENDUM
Art. 44 - Referendum
Art. 45 - Effetti dei referendum
TITOLO IV - UFFICI COMUNALI
Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
Art. 46 - Principi
Capo II - IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 47 - Ruolo e funzioni
Art. 48 - Direttore Generale
Capo III - I DIRIGENTI
Art. 49 - Funzioni
Art. 50 - Incarichi di Dirigenza e ad alta specializzazione
TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Capo I - COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 51 - Servizi comunali
Capo II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 52 - Forme di gestione dei Servizi Pubblici
TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE FRA ENTI
Capo I - CONVENZIONI E CONSORZI
Art. 53 - Convenzioni e Consorzi
Capo II - ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 54 - Opere di competenza primaria del Comune
TITOLO VII - CONTROLLI INTERNI
Art. 55 - Controlli interni
TITOLO VIII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
Capo I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 56 - La programmazione di bilancio
Art. 57 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
Capo II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 58 - Le risorse per la gestione corrente
Art. 59 - Le risorse per gli investimenti
Capo III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 60 - La gestione del patrimonio
Capo IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ed IL RENDICONTO della GESTIONE
Art. 61 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 62 - Il rendiconto della gestione
Capo V - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
Art. 63 - Finalità
Capo VI - TESORERIA E CONCESSIONARIO
Art. 64 - Tesoreria
TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Art. 65 - Lo Stato
Art. 66 - La Regione
Art. 67 - La Provincia
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 68 - Revisione dello Statuto
Art. 69 - Entrata in vigore
Art. 70 - Termine per l'adozione dei regolamenti
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Art. 1 - Disposizioni generali
1. La Comunità di Empoli, costituitasi in libero Comune nell'anno 1774, è autonoma.
2. La Comunità locale, attraverso il proprio ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune. Realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
3. Il Comune di Empoli ripudia la guerra e persegue e promuove la cultura della pace, della giustizia e della cooperazione tra i popoli e assume le diversità di sesso, cultura e convinzioni ideali e religiose come valori e risorse su cui costruire una Società libera, democratica e socialmente equa.
4. Il Comune di Empoli si riconosce integralmente nei valori di democrazia, di solidarietà sociale e di convivenza civile posti a fondamento della Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza al nazifascismo. Bandisce ogni forma di dittatura e di totalitarismo perseguita per l'affermazione di principi politici, religiosi e filosofici, come ripudia ogni altra forma di limitazione delle libertà individuali e collettive.
5. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione degli Organi e degli Enti pubblici statali operanti sul proprio territorio.
6. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
7. Nell'ambito delle leggi, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria.
8. Il Comune promuove e assicura lo sviluppo e la diffusione dei valori culturali, sociali, politici e della tradizione popolare che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione. Opera affinché esso conservi i valori più elevati nel processo di sviluppo e rinnovamento, esprimendo l'identità e i caratteri propri della società che lo compone.
9. Il Comune riconosce le esperienze delle donne come parte fondamentale del proprio patrimonio storico e culturale e valorizza le differenze di genere nel pensiero, nelle esperienze, nelle esigenze e nei bisogni. Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso l'individuazione di tempi e modalità dell'organizzazione della vita cittadina, adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
10. Il Comune riconosce pari dignità e diritti alle famiglie costituitesi tramite i matrimoni civili e religiosi, le unioni civili e le coppie di fatto, nel pieno rispetto delle differenze culturali. Il Comune tutela gli individui e valorizza e sostiene la famiglia come risorsa per l'intera comunità.
11. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio e assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini. Il Comune si impegna a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio e del paesaggio.
12. Il Comune di Empoli riconosce come valori per la comunità il volontariato, la cooperazione e l'associazionismo e ne favorisce l'attività e lo sviluppo. Riconosce la cooperazione sociale e ne favorisce la funzione e la crescita, ne considera la presenza e lo sviluppo nel suo territorio come una delle condizioni economiche e sociali per favorire il diritto al lavoro per i cittadini in condizione di diversa abilità e difficoltà sociale.
13. Il Comune assume la tutela e la promozione dell'ambiente come valore primario per la qualità della vita e indirizza tutti i suoi atti verso uno sviluppo eco-sostenibile.
14. Il Comune assume come obiettivo primario della propria azione politico amministrativa la tutela dei diritti e la promozione di interventi a favore delle fasce di popolazione più svantaggiate, tutelando la salute e la vita dell'individuo. Riconosce come valore positivo e potenzialità per l'intera città il rispetto e la valorizzazione delle diverse culture e soggettività che nella città convivono.
15. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali, di rendere economico e perequato, secondo i criteri costituzionali, il concorso finanziario per le stesse richiesto.
16. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali ed economiche e sociali omogenee che, integrano la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
17. Il Comune si ispira ai valori ed ai principi della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" ed opera, nel rispetto dei valori democratici che caratterizzano le tradizioni nazionali ed europee, per l'incontro, il dialogo e la pari dignità dei valori culturali e religiosi.
18. Il Comune promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta Europea dell'Autonomia Locale e si impegna alla sua attuazione.
19. Il Comune promuove altresì la valorizzazione del lavoro nella società e promuove, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione e gestione dei fattori organizzativi.
20. Il Comune tutela e promuove la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini e ostacola il lavoro irregolare e l'abusivismo nel lavoro autonomo quali forme di attività che offendono la dignità dei lavoratori, impediscono la trasparenza del mercato e limitano lo sviluppo dell'occupazione. Il Comune ispira la propria azione ai principi di trasparenza e qualificazione del sistema degli appalti di opere e servizi e collabora con gli altri Enti pubblici e le Istituzioni preposti al controllo per garantire il rispetto dei contratti di lavoro.
Art. 2 - Circondario dell'Empolese-Valdelsa
1. Il Comune di Empoli riconosce nel Circondario Empolese-Valdelsa il soggetto sovracomunale al quale attribuire, stante la specificità ed unitarietà del territorio circondariale, le funzioni da esercitare in forma associata, quando ciò sia previsto dalle leggi nazionali e regionali o da provvedimenti provinciali o comunali.
2. Nell'atto di conferimento di funzioni, nel rispetto del presente Statuto e dello Statuto circondariale, saranno definiti le modalità e i limiti delle attribuzioni.
Art. 3 - Autonomia statutaria
1. Il Comune assume, come norma fondamentale, lo sviluppo e la difesa dell'autonomia statutaria come elemento essenziale della rappresentanza degli interessi specifici e originali della Comunità Empolese espressi nello statuto.
2. Il Comune è impegnato a tutelare la propria autonomia statutaria davanti a tutti gli organi di giustizia compresa la Corte Costituzionale contro tutte le violazioni dello statuto recate da leggi statali e regionali e da atti amministrativi di Enti ed Istituzioni.
3. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune può svolgere le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune assume come norma statutaria fondamentale la salvaguardia delle proprie funzioni nei rapporti con la Regione e con gli altri enti locali.
Art. 4 - Funzioni
1. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
2. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione nell'interesse comunale.
3. Per le funzioni di cui al comma 2° devono essere assicurate dallo Stato e dalle Regioni le risorse necessarie.
Art. 5 - Rappresentanza della comunità
1. Il Comune cura gli interessi della Comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della Comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.
3. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubbÌici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
4. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della Comunità.
Art. 6 - Progresso sociale, culturale ed economico
1. Il Comune assume come valori fondanti per il progresso culturale la difesa e la valorizzazione delle differenze favorendo il diffondersi di una cultura dell'accoglienza e del rispetto della diversità.
2. Il progresso economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
3. In particolare il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione.
Art. 7 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone
1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Empoli ha una estensione di km. quadrati 62,95 ed è costituito dal capoluogo e dalle seguenti frazioni: Brusciana, Casenuove, Corniola, Cortenuova, Fontanella, Marcignana, Martignana, Molin Nuovo, Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa, Pianezzoli, Pozzale, S. Andrea, Tinaia, Villanuova.
2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in Empoli, Via G. del Papa, n. 41. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Emblema raffigurativo del Comune di Empoli è lo stemma approvato con R.D. 6 luglio 1928. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è i1 gonfalone sul quale campeggia lo stemma e il titolo "Città di Empoli".
4. L'uso e la riproduzione dell'emblema del Comune sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Art. 8 - L'attività amministrativa
1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della trasparenza e della pubblicità delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 9 - Statuto
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.
2. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.
Art. 10 - I regolamenti comunali
1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati e approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
Art. 11 - Ordinanze
1. Il potere di emanare ordinanze spetta al Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267, ed ai Dirigenti secondo le disposizioni di legge, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni e raccolte presso la Segreteria Generale. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
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Art. 12 - Ruolo e competenze
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo del Comune. Esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il Consiglio è dotato di locali sufficienti all'espletamento delle proprie funzioni, nonché di risorse idonee ad assicurarne il funzionamento.
3. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, agli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
4. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
5. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune.
6. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto tra i Consiglieri, escluso il Sindaco.
7. Per la prima riunione esso è convocato dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
8. La prima riunione deve essere tenuta entro il termine di 10 giorni dalla convocazione ed è presieduta, fino alla elezione del Presidente, dal Consigliere anziano.
9. E' consigliere anziano il consigliere con la maggiore cifra individuale di voti risultante dalla somma dei voti di preferenza e di lista.
10. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 13 - Gli atti fondamentali
1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs 18.8.200, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
Art. 14 - Il Presidente del Consiglio
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura di concerto con il Sindaco la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con i Gruppi consiliari, coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni.
3. Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il Presidente rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale; può essere revocato con mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, approvata con voto palese a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune , senza computare in entrambi i casi il Sindaco.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale degli uffici e del personale del Comune, individuati nel Regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.
Art. 15 - Vice presidente
1. Nella prima riunione del Consiglio comunale viene eletto a scrutinio segreto, con le stesse modalità previste per il Presidente, anche un Vice presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.
3. Nel caso di assenza, impedimento e vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.
Art. 16 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo
1. Ciascun consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri comunali.
3. I gruppi sono rappresentati dal Capogruppo.
4. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale e concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
5. Ai Gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture e attrezzature di supporto, anche ad uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presente le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
6. Ai Gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato.
7. Ai Capigruppo consiliari sono comunicate contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni della Giunta Comunale per l'attivazione dell'eventuale controllo.
Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti col criterio di proporzionalità rispetto ai gruppi consiliari, stabilendo il numero e le competenze, con deliberazione adottata entro 60 gg. dalla seduta di insediamento.
2. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive, preparatorie ed istruttorie. Una di esse svolge anche funzioni di controllo e garanzia ed è presieduta da un Consigliere espresso dalle opposizioni.
3. Attraverso le Commissioni consiliari permanenti il Consiglio comunale esercita in modo sistematico ed incisivo le funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività del Comune.
Art. 18 - Commissioni speciali e temporanee
1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali e temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti, piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi.
Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi.
Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
3. E' in ogni caso costituita la Commissione Pari Opportunità la cui composizione è stabilita dall'apposito Regolamento. La Commissione vigila sull'attività del Comune affinché vengano rimossi gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.
Art. 19 - Consiglieri comunali
1. Il Consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato. La posizione giuridica e lo status del Consigliere sono regolati dalla Legge.
2. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.
3. Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
4. Il Consigliere, nell'esercizio del potere di iniziativa, può formulare interrogazioni, interpellanze, ordine del giorno o mozioni su tutte le attività del Comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono indirizzate in forma scritta al Presidente del Consiglio e sono irrevocabili dal momento della loro presentazione. Il Presidente deve inserire la surroga del giorno della seduta del Consiglio immediatamente successiva.
Art. 20 - Consigliere straniero aggiunto
1. Al Consiglio Comunale partecipa permanentemente un rappresentante dei cittadini stranieri residenti ad Empoli, designato dalla Consulta dei Cittadini Stranieri ai sensi del successivo art. 31 comma 9. Il rappresentante ha diritto di prendere la parola e di porre quesiti al Consiglio, alla stessa stregua e con le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali.
2. Il rappresentante degli stranieri non ha diritto di voto.
Art. 21 - Accesso dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società cui partecipa il Comune.
2. Nel rispetto del segreto d'ufficio, i consiglieri hanno diritto di accesso agli uffici degli enti sopra richiamati per le notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato.
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Art. 22 - Il Sindaco
1. Il Sindaco:
a) rappresenta l'Ente;
b) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
c) è responsabile dell'Amministrazione del Comune;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
e) nomina e revoca gli assessori;
f) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni e società, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
g) nomina e revoca i Dirigenti delle strutture organizzative ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, e quelli di collaborazione esterna;
h) convoca e presiede la Giunta comunale, della quale promuove e dirige l'attività;
i) può delegare ai singoli assessori atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione del provvedimento in ogni momento;
l) può sospendere motivatamente l'esecuzione di atti riservati alla competenza dei Dirigenti, rimettendoli ai Segretario Generale;
m) indice i referendum cittadini;
n) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti in materia, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.
2. Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comune, porta il simbolo recante lo stemma della città.
Art. 23 - Vice Sindaco
1. Il Sindaco nomina, fra gli Assessori, un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.
Art. 24 - Programma di governo
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di apposite proposte, nelle modalità indicate da regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio Comunale provvede, in occasione della discussione del Bilancio Consuntivo, a verificare le attuazioni di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' in facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio, appositamente riunito in sessione straordinaria, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame e discussione sul grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 25 - La Giunta comunale
1. La Giunta comunale è costituita dal Sindaco e da un massimo di otto Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, e per le quali non sussistono cause di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità per il Consiglio comunale di Empoli.
3. La Giunta verifica negli Assessori il possesso dei requisiti previsti .
4. La Giunta comunale:
a) collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi generali dell'Ente.
b) svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
c) compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, o dai regolamenti, del Sindaco, del segretario o dei dirigenti.
d) riferisce annualmente al consiglio della propria attività.
5. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, ed hanno efficacia immediata.
6. Della revoca e delle dimissioni, della sostituzione degli Assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva all'evento.
Art. 26 - Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, non computando tra i componenti il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione, Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI - torna all'indice
Art. 27 - Pubblicità della situazione economica ed associativa del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri
1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, i Presidenti, i vice Presidenti, Amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale il Comune concorra per un importo superiore al 20%; i Presidenti, i vice Presidenti, Amministratori delegati e direttori generali degli enti ed istituti privati al cui finanziamento il Comune concorre in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, ed a condizione che queste superino la somma annua di € 258.228,45, i direttori generali delle aziende municipalizzate, al momento della elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Segreteria Generale del Comune:
- la propria situazione reddituale e patrimoniale (redditi imponibili, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazioni societarie; indennità di amministratori o di sindaci di società, etc.).
Art. 28 - Spese per la campagna elettorale
1. I singoli candidati ed i rappresentanti di ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale devono dichiarare, mediante nota scritta da far pervenire alla segreteria Generale del Comune all'inizio del procedimento elettorale, la somma precisa preventivamente stanziata per il totale delle spese elettorali.
2. Gli stessi soggetti, subito dopo lo svolgimento delle elezioni e comunque entro e non oltre sessanta giorni, devono altresì presentare al predetto ufficio il rendiconto circostanziato e documentato delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.
3. La suddetta documentazione è conservata presso la segreteria Generale, ove ogni cittadino può prenderne visione.
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE - torna all'indice
Art. 29 - Libere forme associative ed organismi di partecipazione
1. II Comune opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona con l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità cittadina, realizzando concretamente condizioni di pari opportunità fra donne e uomini.
2. Il Comune promuove e favorisce le forme democratiche di associazionismo garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi.
3. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione collaborano con il Comune alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.
4. È istituito apposito Albo dove vengono iscritti, a richiesta, gli organismi associativi che operano nel Comune. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinate dal Regolamento degli istituti di partecipazione.
5. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati nel presente statuto e devono altresì dimostrare la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, il perseguimento di scopi di ordine sociale, la democraticità della loro struttura e delle forme di decisione.
6. Allo scopo di valorizzare le forme associative, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti in apposito Albo possono essere assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità e i criteri che sono contenuti in apposite norme regolamentari.
Art. 30 - Diritti delle forme associative iscritte all'Albo
1. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'Albo:
a) vengono consultate, secondo i criteri, le modalità e le procedure previste nel presente Statuto e nel regolamento di partecipazione, su questioni riguardanti le specifiche materie oggetto delle rispettive attività;
b) possono ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività promosse ed organizzate dalle stesse;
c) possono accedere alla struttura, ai beni ed ai servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.
2. Le associazioni e le altre libere forme associative, iscritte all'Albo, inoltre, possono partecipare, secondo i criteri e le modalità previste nel regolamento, alla gestione di servizi comunali, quali impianti sportivi, culturali, ricreativi, sociali ed educativi.
3. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Art. 31 - Consulte comunali ed intercomunali
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale il Comune può istituire consulte comunali aventi funzioni propositive e consultive per ambiti e materie determinate. II Comune può altresì istituire il Consiglio dei Giovani, la cui elezione, durata e funzionamento saranno stabilite da apposito regolamento.
2. Le Consulte sono composte da membri designati dalle libere forme associative e dalle associazioni iscritte all'Albo comunale. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli assessori e i consiglieri.
3. Sono in ogni caso istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali, la Consulta della cultura e dello sport e la Consulta delle associazioni di volontariato. I membri delle tre consulte restano in carica cinque anni. Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente.
4. È inoltre istituita una Consulta sulle problematiche dell'handicap, composta dalle associazioni impegnate nel settore, con lo scopo di promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, tutte quelle iniziative tese alla rimozione dei pregiudizi che inficiano una normale vita di relazione dei soggetti svantaggiati. La Consulta ha inoltre lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative volte alla realizzazione di un ambiente (inteso come l'insieme degli edifici, degli spazi architettonici ed urbanistici compresi i mezzi di trasporto pubblico) che garantisca ad ognuno l'esercizio autonomo di ogni attività indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali.
5. Le consulte e il consiglio dei giovani, nelle materie di competenza, possono:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
6. Le proposte di cui alla lett. b) e c) del comma precedente sono rivolte al Sindaco. Questi le trasmette alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio e alla Giunta, secondo le rispettive competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto o a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro e non oltre trenta giorni dallo stesso.
7. II regolamento prevede le altre modalità di funzionamento e le risorse messe a disposizione delle consulte.
8. Possono essere istituite, previa intesa con i Comuni interessati, consulte territoriali intercomunali.
9. Il Comune promuove, altresì, la costituzione di una Consulta dei Cittadini stranieri residenti nel territorio comunale, al fine di coinvolgere ed integrare gli stessi nell'ambito della comunità locale. La Consulta nomina un proprio rappresentante. Le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta e del suo rappresentante sono stabilite da apposito regolamento. Il rappresentante dei Cittadini stranieri partecipa ai lavori del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 20.
Art. 32 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo secondo le disposizioni della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e del Regolamento.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione, sia di organi politici che burocratici, dovranno ispirarsi ai suddetti principi e dare atto del pieno rispetto degli stessi.
Capo II - FORME DI INTERVENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO - torna all'indice
Art. 33 - Interrogazioni dei cittadini
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione con le procedure stabilite nel Regolamento di partecipazione.
2. La risposta viene fornita entro 60 giorni dal Sindaco, dal Segretario e dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'interrogazione stessa.
Art. 34 - Tutela del Contribuente
1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione ed interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.
Art. 35 - Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, all'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento nel Comune sulla questione sollevata.
3. La procedura si chiude in ogni caso con provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 36 - Proposte di iniziativa popolare
1. Sono titolari dei diritti di iniziativa e partecipazione popolare :
a) - i cittadini italiani e i cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea residenti nel Comune che abbiano compiuto i diciotto anni ;
b) - gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nel Registro della Popolazione da almeno 3 anni, che abbiano compiuto 18 anni.
2. L'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione.
3. La proposta, che deve essere sottoscritta da un congruo numero di cittadini fissato nel Regolamento, deve essere trasmessa per il parere ai responsabili dei servizi interessati, al Segretario e, se necessario, all'Ufficio di Ragioneria per l'attuazione della copertura finanziaria.
4. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) - revisione dello Statuto;
b) - bilancio e tributi;
c) - disciplina del personale e ordinamento degli uffici;
d) - espropriazioni per pubblica utilità;
e) - nomine di competenza degli organi dell'Amministrazione comunale.
5. Le firme devono essere autenticate nei modi di legge.
6. Il Regolamento di partecipazione determina la procedura di esame della proposta.
7. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Capo III - L'AZIONE POPOLARE - torna all'indice
Art. 37 - L'azione sostitutiva
1. Ciascun cittadino può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dal cittadino.
3. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per costituirsi in giudizio ed aderire alle azioni e ai ricorsi introdotti dal cittadino nell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Capo IV - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO - torna all'indice
Art. 38 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nei centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
Capo V - IL DIFENSORE CIVICO - torna all'indice
Art. 39 - Istituzione e ruolo
1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore Civico, organo istituito con il presente Statuto che ne regola l'elezione e l'attività.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni limitrofi per istituire il difensore civico a livello sovracomunale.
3. Il Comune può attribuire tale funzione al Circondario Empolese-Valdelsa, alla cui Assemblea spetterà la definizione dei criteri e modalità di nomina del Difensore Circondariale.
4. I requisiti e le prerogative del Difensore Civico circondariale saranno stabilite dall'Assemblea sulla base degli indirizzi dati dai Consigli Comunali nell'atto di conferimento della suddetta funzione.
Art. 40 - Requisiti
1. All'Ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra comprovate garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
2. Non possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che:
a) non siano in possesso della laurea in legge o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente e non abbiano una esperienza almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata, o nel mondo delle professioni;
b) non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale;
c) siano titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva di primo e secondo grado;
d) siano membri di organismi di controllo del Comune;
e) siano titolari di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con il Comune;
f) siano in rapporto di parentela o affinità con gli Amministratori comunali, il Segretario, i dirigenti;
g) siano in rapporto di debito o credito o in lite pendente con il Comune;
h) siano titolari di cariche direttive in enti che hanno rapporti con l'Amministrazione comunale.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 41 - Elezione
1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
2. Nei giorni precedenti l'adunanza del Consiglio Comunale il Sindaco sottopone alla Conferenza dei Capigruppo una proposta tesa a ricercare una scelta unitaria del Consiglio Comunale.
3. L'elezione del difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro dieci mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
4. In via ordinaria l'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
5. Il difensore civico rimane in carica cinque anni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
6. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
Art. 42 - Prerogative e funzioni
1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione ne che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nella stessa devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. Il Difensore civico, con idonea motivazione, può prospettare all'Amministrazione la sostituzione temporanea di dipendenti nella cura della questione oggetto della richiesta di intervento; può prospettare la sostituzione dei responsabili di uffici e servizi se si riscontrano negligenze e inidoneità gravi e reiterate. Quando ricorrono i casi indicati dalla legge il Difensore civico può segnalare gli stessi agli organi dell'Amministrazione per l'apertura del relativo procedimento a carico del personale.
7. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto, e ne determina l'indennità, sentita la Conferenza dei Capigruppo, commisurandola percentualmente a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.
Art. 43 - Rapporti con il Consiglio comunale
1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 38 dello statuto.
2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine dei giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.
Capo VI - REFERENDUM - torna all'indice
Art. 44 - Referendum
1. Per la miglior tutela degli interessi collettivi del Comune di Empoli possono essere indetti Referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi
2. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) designazioni e nomina di rappresentanti;
e) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
f) PRG e strumenti urbanistici.
4. La richiesta di referendum, presentata dal Comitato promotore, deve essere sottoscritta da almeno 100 residenti nel Comune di Empoli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di sottoscrizione della richiesta. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità stabilite dalla legge per i referendum nazionali e presentate al Segretario il quale ne attesta la validità e il numero.
5. Un Comitato di garanti, composto dal Presidente del Tribunale di Firenze o un suo delegato, dal Segretario generale e da un esperto in materie giuridiche designato dall'Università degli Studi di Firenze, verifica l'ammissibilità della richiesta di referendum.
6. Se il referendum è ammissibile, per il prosieguo del procedimento, è necessario che la richiesta venga confermata mediante sottoscrizione da parte di almeno oltre 3500 persone aventi i requisiti di cui al 4° comma. Le firme raccolte devono essere autenticate nei modi di legge e presentate al Segretario che ne attesta la validità e il numero.
7. Il referendum può essere richiesto anche dal Consiglio comunale con deliberazione approvata da due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
8. Hanno diritto di partecipare al voto secondo le modalità previste nel Regolamento, tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto gli anni 18 alla data di indizione del referendum.
9. Lo svolgimento della attività referendaria ed i termini entro i quali questa va compiuta sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 45 - Effetti dei referendum
1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio o la Giunta deliberano i relativi e conseguenti atti.
3. In caso di referendum consultivo, il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO - torna all'indice
Art. 46 - Principi
1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei dirigenti, dispone contestualmente all'approvazione del Bilancio, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresso dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei dirigenti. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quanto il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento.
Capo II - IL SEGRETARIO COMUNALE - torna all'indice
Art. 47 - Ruolo e funzioni
1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla conformità della proposta alla legge e allo Statuto.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla conformità alla legge e allo Statuto, di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la Conferenza di programma.
6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
a) roga i contratti nell'interesse del Comune nei casi previsti dalla legge;
b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
7. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale;
8. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale.
Art. 48 - Direttore Generale
1. Il Direttore Generale, se nominato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco stesso. Sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, curando la predisposizione dei piani previsti dall'art. 108, comma 1°, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta Comunale e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. I compiti del Direttore Generale saranno definiti nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.108 del D.Lgs 18.8.2000, n.267.
Capo III - I DIRIGENTI - torna all'indice
Art. 49 - Funzioni
1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
2. È attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.
3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In particolare ai dirigenti compete la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata - per l'accertamento - che sotto l'aspetto della spesa - per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione - in conformità alle direttive ed ai principi dettati dagli organi dell'Amministrazione.
4. I Dirigenti presiedono le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale dipendente, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali, secondo le norme dell'apposito regolamento.
5. I dirigenti presiedono altresì le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla stipulazione della gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale secondo i relativi settori. In caso di assenza o impedimento del Dirigente competente o di vacanza del posto, il Segretario designa con apposito provvedimento il dirigente incaricato a presiedere la commissione di gara o a stipulare il contratto.
6. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.
7. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e della semplificazione delle procedure amministrative..
Art. 50 - Incarichi di Dirigenza e ad alta specializzazione
1. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, nell'ambito di quanto previsto dalla Legge, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, avente durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati tali contratti.
3. Per obiettivi e programmi determinati, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti dal Sindaco con atto motivato , con i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento.
TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Capo I - COMPETENZE DEI COMUNI - torna all'indice
Art. 51 - Servizi comunali
1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. Ai servizi pubblici locali si applica quanto stabilito dalla normativa vigente, relativamente alla qualità dei servizi pubblici locali e alle Carte dei Servizi.
5. Il Comune, nell'istituzione dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli Amministratori e dei Dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
6. I Regolamenti delle Istituzioni, degli Statuti, della Aziende Speciali, dei Consorzi e delle Società stabiliscono modalità per consentire la possibilità di vigilanza e di controllo sulle loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.
Capo II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI - torna all'indice
Art. 52 - Forme di gestione dei Servizi Pubblici
1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti.
2. La legge fissa i principi generali ai quali devono essere ispirate le forme di gestione.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE FRA ENTI
Capo I - CONVENZIONI E CONSORZI - torna all'indice
Art. 53 - Convenzioni e Consorzi
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Enti Locali apposite convenzioni.
2. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire Consorzi con altri Enti Locali.
3. La legge disciplina le modalità per la stipula di queste convenzioni e per l'istituzione di Consorzi.
Capo II - ACCORDI DI PROGRAMMA - torna all'indice
Art. 54 - Opere di competenza primaria del Comune
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.
TITOLO VII CONTROLLI INTERNI - torna all'indice
Art. 55 - Controlli interni
1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguate a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
TITOLO VIII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
Capo I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - torna all'indice
Art. 56 - La programmazione di bilancio
1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale. Prima della discussione in Consiglio Comunale, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento, i documenti del Bilancio sono sottoposti all'esame della commissione consiliare competente.
3. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.
Art. 57 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che la Giunta predispone entro il mese di Settembre di ciascun anno e sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale contestualmente al progetto di Bilancio Preventivo annuale nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Il Programma Triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni, che il Comune predispone nell'esercizio della sua autonoma competenza e, quando esplicitamente previsto, in accordo con altri soggetti pubblici e privati, conformemente agli obiettivi assunti come priorità.
2. Il programma degli investimenti e delle opere pubbliche comprende l'elencazione dei singoli settori di intervento compresi nel piano con l'indicazione delle modalità di finanziamento della relativa spesa.
3. Il programma comprende, relativamente alle opere e gli investimenti previsti per il primo anno, una elencazione analitica dei singoli interventi con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione, le priorità in ordine alla realizzazione degli stessi, nonché il piano finanziario che individua le risorse necessarie per la sua attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
Capo II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA - torna all'indice
Art. 58 - Le risorse per la gestione corrente
1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
Art. 59 - Le risorse per gli investimenti
1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimenti che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.
Capo III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - torna all'indice
Art. 60 - La gestione del patrimonio
1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso gli uffici preposti, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni all'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. La Giunta può derogare a tale principio per motivi di pubblico interesse.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica.
7. I beni mobili, in caso di sostituzione, vengono alienati con determinazione del Dirigente competente.
Capo IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ed IL RENDICONTO della GESTIONE - torna all'indice
Art. 61 - Il Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D.Lgs 18.8.2000, n.267.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
Art. 62 - Il rendiconto della gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.
Capo V - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE - torna all'indice
Art. 63 - Finalità
1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
Capo VI - TESORERIA E CONCESSIONARIO - torna all'indice
Art. 64 - Tesoreria
1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un soggetto abilitato dalla legge mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.
3. Il funzionamento del servizio di Tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità.
TITOLO VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI - torna all'indice
Art. 65 - Lo Stato
1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.
Art. 66 - La Regione
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
Art. 67 - La Provincia
1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.
TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI - torna all'indice
Art. 68 - Revisione dello Statuto
1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.6 del D.Lgs 18.8.2000, n.267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
Art. 69 - Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
Art. 70 - Termine per l'adozione dei regolamenti
1. Tutti i Regolamenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente Statuto devono essere deliberati entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
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