Descrizione
EMPOLI – “Ludicomix 2025”, la fiera del fumetto e della cultura pop dove fantasia, avventura e divertimento si incontrano, taglia il traguardo dei venti anni (https://www.comune.empoli.fi.it/Vivere-il-comune/Eventi/Ludicomix).
Da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno 2025, Ludicomix invaderà il centro storico cittadino e non solo. Dal palazzo delle Esposizioni al parco Mariambini a piazza della Vittoria.
Nella cornice di piazza della Vittoria e di piazza Guido Guerra si terrà l’evento “Empoli Ludicomix Street Food Festival 2025”. Per questo si rendono necessarie alcune disposizioni temporanee di viabilità (transito e sosta) e alcuni divieti assoluti di somministrazione e vendita di bevande in vetro e lattine e di detenzione e utilizzo di spray urticanti, a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano che entreranno in vigore dalle 18 di sabato 31 maggio 2025 alle 01:00 del 1 giugno 2025 nell’intera area interessata dalla manifestazione.
I dettagli delle ordinanze.
VIABILITÀ NEL DETTAGLIO - Con ordinanza 225 del giorno 29 maggio 2025 entrano in vigore le seguenti disposizioni alla viabilità cittadina in piazza della Vittoria, piazza Guido Guerra, via Bisarnella e parcheggio via Leopardi. Dalle 8 del giorno 30 maggio 2025 alle 24 del giorno 2 giugno 2025 o comunque fino al completo spazzamento delle aree in via Bisarnella, nel tratto prima e dopo l’intersezione con via Giosuè Carducci, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività; via Giacomo Leopardi, stecca di parcheggi paralleli a via Giacomo Leopardi, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività.
Le disposizioni proseguono dalle 8 del giorno 30 maggio 2025 alle 2 del giorno 3 giugno 2025 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, in piazza Guido Guerra, area parcheggio di fronte all’accesso principale, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività.
Inoltre, dalle 17 del giorno 31 maggio 2025 alle 2 del giorno 1° giugno 2025 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, in piazza della Vittoria, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; in via Tinto da Battifolle, all’intersezione con via Socco Ferrante, divieto di transito con obbligo di svolta a sx per tutti i veicoli. In via Curtatone e Montanara, all’intersezione con piazza della Vittoria, sarà adottato il divieto di transito con obbligo di svolta a dx per tutti i veicoli.
Infine in via del Giglio, all’intersezione con via Carlo Ridolfi, divieto di transito con divieto di svolta a sx per tutti i veicoli.
Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.
VETRO, LATTINE e SPRAY URTICANTI - Con ordinanza 228 del giorno 30 maggio 2025 è fatto divieto assoluto, dalle 18 di sabato 31 maggio 2025 alle 01:00 del 1 giugno 2025 per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, all’interno dell’area della manifestazione, ovvero piazza della Vittoria, via del Giglio, via Tinto da Battifolle, via Fratelli Rosselli, via Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, via Paladini, via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo, via Salvagnoli, via Socco Ferrante, tutta l’area della ZTL e Area Pedonale, dove si svolgerà il concerto live della cantante Cristina D’Avena, l’introduzione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.
Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.
A chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione è disposto il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita.
A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.
Il mancato rispetto delle suddette disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.