“Motovela 2025”, scattano le misure di prevenzione per la sicurezza e l’incolumità pubblica per i giorni della manifestazione dal 12 al 15 settembre 2025

Saranno adottati i divieti di introduzione vendita e somministrazione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari
Data:

11/09/2025

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  • Comunicato stampa
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Descrizione

EMPOLI – Manca poco alla kermesse “Motovela 2’025” e per garantire l’incolumità pubblica trattandosi di una manifestazione di richiamo e molto partecipate con ordinanza 381 del giorno 11 settembre 2025 entreranno in vigore i divieti di introduzione vendita e somministrazione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari all’interno dell’area della Vela Margherita Hack e nelle zone limitrofe, nei giorni dal 12 al 15 settembre 2025.

L’ORDINANZA. È fatto divieto assoluto nei giorni venerdì 12 settembre 2025 dalle 17 alle 00:00, sabato 13 settembre 2025 dalle 10 alle 1 del 14 settembre; domenica 14 settembre 2025 dalle 10 alle 1 del 15 settembre 2025, all'interno della struttura della Vela Margherita Hack ad Avane, in via Magolo, 32 e nelle sue immediate vicinanze: l’introduzione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine; ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.

Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro (centocinquanta/00).

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 11/09/2025 12:09

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