L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione, comunemente denominata "attestazione di regolare soggiorno", di norma viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, sempreché sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione al momento della richiesta.
Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente(Normativa di riferimento: Decreto Legislativo n° 30 del 06/02/2007).