Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, al fine di tutelare il suolo e le acque dall'inquinamento, tutti gli scarichi in ambiente devono essere preventivamente autorizzati: l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.
E’ competenza diretta del Comune, secondo quanto stabilito dall’art. 124 del D.lgs 152/2006 e dell’art. 4 della legge regionale toscana n. 20/2006, il rilascio dell’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche sottoposte ad idoneo ciclo depurativo nel rispetto dei valori limite di emissione, ai sensi del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/06 e s.m.i.
Preliminarmente alla presentazione della domanda, è necessario procedere ad una opportuna verifica delle distanze dalla pubblica fognatura dall’immobile che escludano l’obbligo di allacciamento (si veda il Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n° 2 del Basso Valdarno, all’art. 76).
Le autorizzazioni agli scarichi domestici fuori fognatura, ossia in acque superficiali o su suolo, devono essere rinnovate ogni 4 anni, tuttavia si intendono rinnovate tacitamente se non risultano modificate le quantità e la qualità degli scarichi; in sostanza se nulla cambia rispetto alla domanda già presentata ed approvata. Dovrà invece essere richiesta una nuova autorizzazione nel caso di modifica delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, presentando al comune una specifica domanda a ciò finalizzata, per gli effetti di cui all'art. 124, comma 12, del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
Il titolare dell’autorizzazione dovrà, in caso di subentro nell'uso dello scarico (es: vendita, affitto, comodato) trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto del trasferimento; comunicando tempestivamente al Comune l'eventuale cambiamento dei titolari dell'autorizzazione allo scarico.
Nel caso cambi la titolarità dello scarico, ossia cambino gli inquilini di una unità immobiliare per contratto di compravendita, di affitto o di comodato o anche di fatto, cambia anche automaticamente la titolarità della autorizzazione allo scarico, senza bisogno di procedere a comunicazioni al Comune.
Chi subentra a qualunque titolo in una abitazione o in una attività ha l'obbligo di accertarsi dell'esistenza dell'autorizzazione allo scarico e di conoscerne il contenuto ed ha il diritto di ricevere dalla parte cedente l'atto autorizzatorio.