Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) - Dilazione avviso di accertamento

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Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) - Dilazione avviso di accertamento

A chi è rivolto

Il debitore, in comprovate difficoltà di ordine economico, al quale sia stato notificato avviso di accertamento Cosap, può chiedere la rateazione del proprio debito secondo le modalità stabilite dall’art. 1, c. 796 e seguenti della L. 160/2019.

Empoli

Descrizione

Il contribuente può richiedere la dilazione dell’avviso di accertamento esecutivo Cosap, sulla base di quanto stabilito dalla normativa prevista dall’art. 1 c. 796-801 della L. 160/2019 (in assenza di specifica regolamentazione Cosap in materia di dilazioni di pagamento), sotto riportata:

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Come fare

Per ottenere la dilazione di pagamento dell’avviso di accertamento ricevuto, il debitore che rispetti i requisiti di cui alla normativa vigente deve presentare apposita richiesta, presentando al Servizio Tributi il modello compilato presente nella sezione Modulistica.

Cosa si ottiene

Rateizzazione dell’avviso di accertamento esecutivo COSAP ricevuto, secondo le modalità stabilite dall’art. 1 c. 796-801 della L. 160/2019, con piano di ammortamento e relativi modelli di pagamento

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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Servizio Tributi

Piazza del Littorio (oggi del Popolo) ed il palazzo, ex Casa del Fascio, furono realizzati verso il 1930 risanando l’area del ghetto ebraico di via del Pesco.

Piazza del Popolo 33 - primo piano

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L'U.O.C. Servizio Tributi cura gli adempimenti connessi alla gestione, accertamento, liquidazione e riscossione delle varie imposte e tasse di spettanza comunale, garantendo altresì una costante attività di informazione e di supporto al contribuente.

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