Tipologia occupazioni
Distinzione delle occupazioni e durata:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti o comunque un’opera visibile, realizzate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno. Le frazioni di anno ai fini della determinazione del canone sono computate per intero;
- sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile realizzate a seguito del rilascio di un atto concessorio ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Sono abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione.
Esclusioni
L’elenco completo delle esclusioni è stabilito dall’art. 4 del Regolamento COSAP.
Esenzioni
L’elenco completo delle esenzioni è stabilito dall’art. 32 del Regolamento COSAP.
Modalità di fruizione
Modalità e termini di versamento del canone: per le occupazioni permanenti il pagamento del canone, dovuto per l’intero anno solare, deve essere effettuato entro 30 gg dal rilascio della concessione e comunque entro il 31 dicembre dell’anno del rilascio; per le successive annualità il versamento dovrà essere effettuato secondo le scadenze stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Quanto detto vale anche per il cosiddetto “commercio ambulante” con posteggio assegnato benché tali occupazioni rientrino nella categoria temporanea.
Per le occupazioni temporanee invece il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione e comunque non oltre il termine iniziale dell’occupazione stabilito nell’atto stesso.
Penalità: art. 41 del Regolamento COSAP. Per le occupazioni di suolo pubblico concessionate in caso di omesso versamento si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto oltre al recupero di quest’ultimo e degli interessi maturati.
Normativa di riferimento