Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni trasmesse per via telematica, devono ritenersi valide a tutti gli effetti di legge quando: sono contenute in documenti sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo PEC iscritto in uno degli elenchi di domicili digitali previsti dalla normativa vigente; sono trasmesse attraverso un sistema informatico che consente la previa identificazione dell’utente con i sistemi SPID, CIE o CNS; sono trasmesse da un domicilio digitale PEC ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies del CAD ed è possibile accertare la provenienza della trasmissione; sono contenute in copie digitali di documenti originali cartacei sottoscritti e presentati unitamente a copia del documento d’identità dell’autore; è comunque possibile accertarne la provenienza secondo la normativa vigente o, comunque, in base a criteri di attendibilità e riconducibilità al mittente dichiarato.