Deroga non semplificata ai limiti di rumorosità per lo svolgimento di attività temporanee di cui all’Art. 16, comma 1 della D.G.R.T. n. 2R/2014 del 08/01/2014

  • Servizio attivo

Deroga non semplificata ai limiti di rumorosità per lo svolgimento di attività temporanee di cui all’Art. 16, comma 1 della D.G.R.T. n. 2R/2014 del 08/01/2014

A chi è rivolto

Organizzatori di manifestazioni o cantieri temporanei, esterni agli ambienti di vita, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi che non possono rispettare i limiti di rumorosità, ubicazione o di orario previsti per le deroghe semplificate.

Empoli

Chi può fare domanda

Soggetto con potere di rappresentanza della Ditta/Società/Associazione che organizza una manifestazione temporanea in luogo pubblico o aperto al pubblico, da svolgersi nel territorio comunale di Empoli o responsabile di Impresa che esegue lavori di cantieri edili, stradali e assimilabili nel territorio comunale di Empoli per cui sono previsti superamenti dei limiti di rumorosità indicati nel vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Descrizione

L’art. 6, comma 1, lettera h della L. 447/1995 attribuisce ai Comuni la competenza del rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee in deroga ai valori limite di rumore del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.). Attraverso il P.C.C.A. il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee, a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire nel medio e lungo termine.

Il Comune di Empoli ha approvato il P.C.C.A. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/04/2005 e le successive variazioni con Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09/04/2014, Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 19/11/2018 e in ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29/09/2021.

Per il territorio toscano le modalità di rilascio dell’autorizzazione in deroga per le attività temporanee sono definite dal Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 approvato con D.P.G.R. 2/R/2014.

Il rilascio di deroghe non semplificate è soggetto a parere dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro, previo versamento dei diritti di istruttoria previsti dal tariffario USL.

Come fare

L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività rumorose, completa degli allegati richiesti, compilando la relativa modulistica in ogni sua parte, firmata manualmente con allegato un documento di riconoscimento o firmata digitalmente in caso di trasmissione via pec: comune.empoli@postacert.toscana.it.

 Oltre i suddetti termini, l'Ufficio non garantisce l'esito favorevole della richiesta in tempo utile.

Cosa serve

  • presentazione istanza con modello manifestazioni o con modello cantieri
  • Modulo di dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo, sia per l’istanza che per il rilascio del provvedimento di autorizzazione

Per manifestazioni:

Relazione tecnico-descrittiva redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 c.6 L. 447/95, art. 16 della L.R. 89/98) contenente:

  • informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
  • elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
  • durata complessiva della manifestazione;
  • i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività previste;
  • i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i recettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti tecnici e procedurali previsti;
  • planimetria dettagliata e aggiornata con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A e l’area dove è richiesta la deroga, ovvero, la regione di spazio interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e che racchiude tutti i ricettori dove vanno applicati i nuovi limiti fissati dalla deroga.

Per cantieri:

Valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

  • stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
  •  individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l’impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
  • valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabili nell’area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti;
  • descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del cantiere e per le quali si richiede l’autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
  • planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
  •  descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

La documentazione sopra richiamata, con l’eccezione del Modulo di Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di Bollo, deve essere redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (Art. 2, c. 6 L. 447/1995 e Art. 16 L.R.T. 89/1998.

Copia di Ricevuta del pagamento degli oneri previsti dal vigente Tariffario USL da effettuare ad Azienda USL Toscana Centro al seguente IBAN IT04S0503402801000000009615 con la seguente causale: ISP 13 – Parere per il rilascio di deroghe ai limiti di rumorosità per attività e manifestazioni temporanee.

Le disposizioni per le relazioni tecnico descrittive e per il pagamento all’Azienda Usl Toscana Centro non si applicano per manifestazioni che si svolgono nella stessa sede, con le stesse modalità e tipo di emissioni e alle stesse condizioni di analoghe manifestazioni già autorizzate in precedenza (cosiddetta “manifestazione ricorrente”).

Modulo A richiesta deroga non semplificata (pdf editabile)

Modulo A richiesta deroga non semplificata (pdf editabile)

Modulo B richiesta deroga rumore cantiere (pdf editabile)

Modulo B richiesta deroga rumore cantiere (pdf editabile)

Modulo dichiarazione assolvimento imposta di bollo (pdf editabile)

Modulo dichiarazione assolvimento imposta di bollo (pdf editabile)

Informativa privacy Ambiente

Informativa privacy

Cosa si ottiene

Provvedimento di Autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione

Tempi e scadenze

60 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

45 giorni

Giorni medi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

Versamento dei diritti di istruttoria 134,00 euro previsti dal vigente Tariffario USL da effettuare ad Azienda USL Toscana Centro al seguente IBAN IT04S0503402801000000009615 con la seguente causale: ISP 13 – Parere per il rilascio di deroghe ai limiti di rumorosità per attività e manifestazioni temporanee

16,00 Euro

due marche da bollo (una per l’istanza, una per il provvedimento di autorizzazione)

Accedi al servizio

Servizio Ambiente

Il palazzo fino al 1941 fu sede del Monte di Pietà (Monte Pio) di Empoli, fondato nel 1571 come istituto di credito per i poveri.

via G. Del Papa 41 - secondo piano

L'art. 16 del regolamento regionale n. 2/R del 2014 pone al comma 2 limiti relativi ai giorni autorizzabili per le deroghe nell'arco di un anno, "riferiti all'area interessata" (comma 3).

Per "area" si intende la regione dello spazio interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e che racchiude tutti i ricettori dove vanno applicati i nuovi limiti fissati dalla deroga.

Il tecnico competente, nominato dal titolare della manifestazione, deve presentare la documentazione di impatto acustico con l'identificazione dell'area dove è richiesta la deroga, l'estensione dell'area dipenderà quindi dalla tipologia della manifestazione. L'individuazione dell'area è necessaria perché occorre sapere se per la stessa, il numero di deroghe concesse rimane nel numero massimo di quelle previste dal Regolamento.

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