La convivenza anagrafica è regolata dall'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 ed è definita come un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
La convivenza, per risultare anagraficamente esistente, deve essere istituita utilizzando l'apposita modulistica.
Al momento della sua costituzione, viene definito un responsabile della convivenza anagrafica, che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa.
Le dichiarazioni di residenza in convivenza anagrafica sono presentate dal/lla responsabile della convivenza anagrafica e sottoscritte anche dal soggetto interessato fermi restando i seguenti requisiti:
- dimora abituale, ovvero la effettiva presenza del soggetto all’indirizzo dichiarato;
- la volontà di permanere nel territorio per un periodo sufficientemente prolungato nel tempo;
- documento riconoscimento;
- per cittadini non appartenenti all’Unione Europea. (vedi modulistica: Allegato A);
- per cittadini appartenenti all’Unione Europea. (vedi modulistica: Allegato B).