A chi è rivolto
Ogni debitore che ha ricevuto un avviso di accertamento esecutivo IMU può promuovere, su propria istanza, l’attivazione della revisione dello stesso in sede di autotutela.
IMU - Richiesta di riesame in autotutela
Ogni debitore che ha ricevuto un avviso di accertamento esecutivo IMU può promuovere, su propria istanza, l’attivazione della revisione dello stesso in sede di autotutela.
Riesame dell’avviso di accertamento per l’imposta municipale propria a seguito di richiesta scritta. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede all'eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se necessario, oppure alla sua conferma.
Normativa di riferimento
Art. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente)
Art. 10-quater - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Art. 10-quinquies - Esercizio del potere di autotutela facoltativa
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
Per ottenere una revisione in autotutela dell’avviso di accertamento ricevuto, il debitore deve presentare apposita istanza scritta, presentando il modello di riferimento direttamente, o tramite mail/PEC, indirizzandolo al Servizio Tributi, indicando i motivi per cui l’avviso ricevuto sarebbe illegittimo (totalmente o parzialmente).
Eventuale documentazione dimostrativa della regolarità della propria posizione (es. ricevute di pagamento IMU mancanti).