Il pagamento dell’imposta è dovuto da chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere come definite dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Empoli.
Empoli
Descrizione
Modalità di fruizione
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi per la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all’aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.
L’imposta non si applica oltre il 6° pernottamento consecutivo nella medesima struttura ricettiva. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Empoli, fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell’anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, o al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, entro il termine del soggiorno effettuato. 2. Il gestore della struttura ricettiva, e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, richiede il pagamento dell’imposta di soggiorno contestualmente all’incasso del corrispettivo del soggiorno, rilascia apposita quietanza delle somme incassate ed effettua il versamento al Comune di Empoli, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre dell’imposta di soggiorno dovuta per il trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica, utilizzando di regola le seguenti modalità: a) il modello di pagamento PagoPA predisposto da AgID, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 del Codice Amministrazione Digitale; b) mediante bonifico sul conto di Tesoreria o conto corrente postale intestato al Comune
Il rilascio delle credenziali di accesso è effettuato dal Comune. Coloro che non ne fossero in possesso, devono richiederlo all’Ufficio Tributi, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lett. b) del Regolamento.
TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Le tariffe indicate sono intese per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 6 consecutivi)
Tariffe in vigore fino al 31/3/2025
Euro 0.50
Ostelli, Case per ferie, Affittacamere non professionali, locazioni turistiche
Euro 1.00
Hotel 2 e 1 stella, Campeggi, Affittacamere professionali, Case Vacanza, Residenze d'epoca, Residence 4,3,2 stelle, Agriturismo
Euro 1.50
Residenze turistico alberghiere
Euro 2.00
Hotel 4 e 3 stelle
Tariffe in vigore dal 1/4/2025 Con delibera di giunta comunale n. 26 del 5/2/2025, sono state approvate le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno
FATTISPECIE
Tariffa (€/pernottamento)
Hotel 4-5 stelle
4,00€
Hotel 3 stelle
3,00€
Hotel 1-2 stelle
2,00€
Residenze Turistico Alberghiere (RTA)
3,00€
Campeggi 1-2-3-4 stelle
1,50€
Ostelli
1,50€
Case vacanze / Case per ferie
2,00€
Affittacamere professionali e Bed and Breakfast
2,00€
Affittacamere non professionali
1,50€
Residenze d'epoca
3,00€
Residence 1-2-3-4 stelle
2,00€
Agriturismo 1-2-3 stelle
2,00€
Locazioni turistiche/brevi
1,50€
Altre strutture ricettive non comprese nelle precedenti fattispecie
2,00€
Esenzioni: l’elenco delle esenzioni è stabilito dall’art. 5 del Regolamento sull’imposta di soggiorno dell’Ente.
Sanzioni: le sanzioni sono stabilite dall’art. 9 del Regolamento sull’imposta di soggiorno dell’Ente.
Modalità di ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Con la conversione in legge del D.L. 145/2023, è stata introdotta una norma (art. 13-ter) che dispone obblighi a carico di strutture ricettive e locazioni turistiche / affitti brevi in materia di Codice Identificativo Nazionale (CIN)
In particolare, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi della vigente normativa regionale e detiene e gestisce la relativa banca dati.
La norma di riferimento (art. 13-ter del DL 145/2013) pone una serie di obblighi in capo a carico di strutture ricettive e locazioni turistiche / affitti brevi
Obblighi particolari e specifici previsti:
al c. 6, obbligo di esposizione CIN ad esterno stabile in cui è collocato appartamento o struttura, nonchè obbligo di indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
al c. 7, per locazioni turistiche, obblighi di sicurezza impianti; in ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili (...).
al c. 8-9, chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) - sanzione in caso di violazione obbligo: da euro 2000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile;
al c. 9, mancanza CIN è punita con sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile; mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.
In data 03/09/24 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'avviso, di cui al c. 15, art. 13-ter, DL 145/23, che attesta l’entrata in funzione della Banca Dati Nazionale delle strutture ricettive e immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero Turismo per assegnazione CIN.
Le disposizioni di cui all'art. 13-ter citato si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo (dal 02/11/2024) a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.
Per ottenere il CIN, è necessario accedere al sito istituzionale del Ministero del Turismo, alla seguente pagina: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it.
Art. 13-ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)
Tariffe IdS in vigore dal 1/4/2025
Come fare
È soggetto al pagamento dell’imposta di soggiorno chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere presenti sul territorio comunale alberghiere, come definite dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Empoli.
Piazza del Littorio (oggi del Popolo) ed il palazzo, ex Casa del Fascio, furono realizzati verso il 1930 risanando l’area del ghetto ebraico di via del Pesco.
L'U.O.C. Servizio Tributi cura gli adempimenti connessi alla gestione, accertamento, liquidazione e riscossione delle varie imposte e tasse di spettanza comunale, garantendo altresì una costante attività di informazione e di supporto al contribuente.