Il contribuente può richiedere la dilazione dell’avviso di accertamento esecutivo IMU, sulla base di quanto stabilito dell’art. 25 del Regolamento comunale IMU, sotto riportato:
- A seguito della notifica di avviso di accertamento, il contribuente, che si trovi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, può richiedere la dilazione di pagamento dello stesso.
- La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo:
- fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione
- da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate;
- da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
- da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
- oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate.
- Per le somme di importo superiore ad euro 60.000,00, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per le somme di ammontare superiore ad euro 10.000,00, la concessione della dilazione di cui al precedente comma 2 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 93 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, pari all’importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell’ultima rata del piano di ammortamento del debito. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Termine
Entro 60 gg. dalla notifica dell’avviso di accertamento
Normativa di riferimento:
- Art. 1, commi 796-801, L. 160/19
- Regolamento IMU dell'Ente