Interpello su entrate comunali

  • Servizio attivo

Interpello su entrate comunali

A chi è rivolto

A ogni contribuente

Empoli

Descrizione

Il contribuente può interpellare il servizio che gestisce le entrate tributarie per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti di natura tecnica.

Soggetti, termine e modalità di presentazione istanza.

L’istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

L’istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l’effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

L’istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità: a mezzo pec; con consegna al protocollo generale dell’Ente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Contenuto dell’istanza

L’istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all’interpello e deve contenere:

  • i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  • la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  • l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  • l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.

All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all’istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall’ufficio competente.

Effetti della presentazione dell’istanza

La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Risposta

Il funzionario responsabile del tributo cui l’interpello afferisce formula la propria risposta entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza; il predetto termine è sospeso tra il 1° ed il 31 agosto. Se il termine per la risposta cade il sabato o un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La risposta all’istanza di interpello deve essere scritta e motivata e notificata all’indirizzo indicato nell’istanza di interpello. Le risposte alle istanze di interpello sono pubblicate sul portale istituzionale del Comune nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell’istanza.

Nei casi diversi dalla inammissibilità dell’istanza, in ipotesi di carenza dell’istanza dei requisiti prescritti dal presente regolamento, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. Il termine per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, inizia a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all’istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro sessanta giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Effetti della risposta

La risposta non vincola il contribuente.

La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente ed all’annualità d’imposta a cui è riferita.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è annullabile. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell’interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest’ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell’istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.

In caso di mancata risposta all’istanza di interpello nei termini previsti dal presente regolamento, si intende che il Comune concorda con l’interpretazione fornita dal contribuente.

Inammissibilità dell’istanza

L’istanza di interpello è inammissibile se:

  • è priva dei dati identificativi dell’istante;
  • manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
  • non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
  • ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  • ha ad oggetto la medesima questione per la quale il Comune ha già fornito la propria interpretazione con la pubblicazione sul proprio portale istituzionale di chiarimenti, istruzioni o risposte ad interpelli;
  • verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente o un suo coobbligato sia formalmente a conoscenza;
  • il contribuente, invitato a integrare l’istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

La risposta all’istanza di interpello non è impugnabile.

Normativa di riferimento

  • art. 11 L. 212/2000, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. n) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219; artt. 23-30 del Regolamento Generale delle Entrate dell’Ente.

Come fare

Presentazione di istanza di interpello, tramite la modulistica predisposta dall’Ente, tramite pec, consegna al protocollo generale dell’Ente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’attenzione del Servizio Tributi

Tempi e scadenze

90 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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