ll contribuente, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.124/2019 (cosiddetto decreto fiscale 2020), con decorrenza dal 01/01/2020 può beneficiare del ravvedimento operoso con una profondità di correzione della violazione pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica, ossia 5 anni dall’errore del contribuente, alle seguenti condizioni:
- mancata contestazione della sanzione;
- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Ovviamente, contestualmente al versamento del tributo, dovranno essere eseguiti anche quelli della sanzione ridotta e degli interessi, considerando il tasso legale vigente nel periodo che decorre dalla violazione alla data del versamento.
A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (Riforma del sistema sanzionatorio), sono state riviste le sanzioni previste di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97 e artt. 7 e 13 del D.Lgs. 472/97, per violazioni commesse a far data dal 01/09/2024.
In dettaglio, la misura delle sanzioni, da applicare per violazioni commesse fino al 31/08/2024, è la seguente:
FATTISPECIE
| MODALITÀ RAVVEDIMENTO
| SANZIONI
| INTERESSI
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT)
| Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo
| 0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE)
| Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo
| 1/10 del 15%= 1,50 %
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO)
| Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo
| 1/9 del 15%= 1,67 %
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. ORDINARIO)
| Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo, ma entro 1 anno
| 1/8 del 15%= 3,75 %
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE)
| Versamento oltre 1 anno ma entro 2 anni
| 1/7 del 30%=4,29 %
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. LUNGO)
| Versamento oltre 2 anni ma entro di emissione avviso di accertamento da parte del Comune
| 1/6 del 30%=5,00 %
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Invece, la misura delle sanzioni, da applicare per violazioni commesse a partire dal 01/09/2024 è la seguente:
FATTISPECIE
| MODALITÀ RAVVEDIMENTO
| SANZIONI
| INTERESSI
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT)
| Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo
| 0,08% per ogni giorno fino al quindicesimo
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE)
| Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo
| 1/10 del 12,50% = 1,25 %
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO)
| Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo
| 1/9 del 12,50% = 1,39 %
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. ORDINARIO)
| Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo, ma entro 1 anno
| 1/8 del 12,50% = 3,125 %
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Omesso/parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE)
| Versamento oltre 1 anno ma entro di emissione avviso di accertamento da parte del Comune
| 1/7 del 25% = 3,57 %
| Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
|
Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:
01/01/2020
| 31/12/2020
| 0,05 %
| D.M.12/12/2019
|
01/01/2021
| 31/12/2021
| 0,01 %
| D.M. 11/12/2020
|
01/01/2022
| 31/12/2022
| 1,25%
| D.M. 13/12/2021
|
01/01/2023
| 31/12/2023
| 5,00 %
| D.M. 13/12/2022
|
01/01/2024
| 31/12/2024
| 2,50 %
| D.M. 29/11/2023
|
01/01/2025
| -
| 2,00 %
| D. M. 10/12/2024
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Normativa di riferimento:
art. 13 del decreto legislativo 471/1997, artt. 7 e 13 del decreto legislativo 472/1997