Ravvedimento operoso

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Ravvedimento operoso

A chi è rivolto

L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, consente al contribuente di regolarizzare autonomamente delle violazioni tributarie, ottenendo una riduzione della sanzione da pagare per l’inadempimento tributario. Tale istituto è attivabile sempre chè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Empoli

Descrizione

ll contribuente, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.124/2019 (cosiddetto decreto fiscale 2020), con decorrenza dal 01/01/2020 può beneficiare del ravvedimento operoso con una profondità di correzione della violazione pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica, ossia 5 anni dall’errore del contribuente, alle seguenti condizioni:

  • mancata contestazione della sanzione;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Ovviamente, contestualmente al versamento del tributo, dovranno essere eseguiti anche quelli della sanzione ridotta e degli interessi, considerando il tasso legale vigente nel periodo che decorre dalla violazione alla data del versamento.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (Riforma del sistema sanzionatorio), sono state riviste le sanzioni previste di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97 e artt. 7 e 13 del D.Lgs. 472/97, per violazioni commesse a far data dal 01/09/2024.

In dettaglio, la misura delle sanzioni, da applicare per violazioni commesse fino al 31/08/2024, è la seguente:

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT) Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo 0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE) Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo 1/10 del 15%= 1,50 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO) Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo 1/9 del 15%= 1,67 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ORDINARIO) Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo, ma entro 1 anno 1/8 del 15%= 3,75 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE) Versamento oltre 1 anno ma entro 2 anni 1/7 del 30%=4,29 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. LUNGO) Versamento oltre 2 anni ma entro di emissione avviso di accertamento da parte del Comune 1/6 del 30%=5,00 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Invece, la misura delle sanzioni, da applicare per violazioni commesse a partire dal 01/09/2024 è la seguente:

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT) Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo 0,08% per ogni giorno fino al quindicesimo Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE) Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo 1/10 del 12,50% = 1,25 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO) Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo 1/9 del 12,50% = 1,39 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ORDINARIO) Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo, ma entro 1 anno 1/8 del 12,50% = 3,125 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE) Versamento oltre 1 anno ma entro di emissione avviso di accertamento da parte del Comune 1/7 del 25% = 3,57 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

01/01/2020 31/12/2020 0,05 % D.M.12/12/2019
01/01/2021 31/12/2021 0,01 % D.M. 11/12/2020
01/01/2022 31/12/2022 1,25% D.M. 13/12/2021
01/01/2023 31/12/2023 5,00 % D.M. 13/12/2022
01/01/2024 31/12/2024 2,50 % D.M. 29/11/2023
01/01/2025 - 2,00 % D. M. 10/12/2024

 
Normativa di riferimento:

art. 13 del decreto legislativo 471/1997, artt. 7 e 13 del decreto legislativo 472/1997

Come fare

Il contribuente provvede autonomamente a regolarizzare il minor versamento riscontrato autonomamente, attivando l’istituto del ravvedimento operoso, che comporterà il pagamento del tributo, della sanzione ridotta (in base al ritardo della regolarizzazione) e degli interessi, calcolati al tasso legale d’interesse con maturazione giorno peer giorno, prima che l’Ente abbia accertato la violazione.

Cosa serve

Nessuna documentazione

Tempi e scadenze

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