Ravvedimento operoso

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Ravvedimento operoso

A chi è rivolto

L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, consente al contribuente di regolarizzare autonomamente delle violazioni tributarie, ottenendo una riduzione della sanzione da pagare per l’inadempimento tributario. Tale istituto è attivabile sempre chè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Empoli

Descrizione

ll contribuente, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.124/2019 (cosiddetto decreto fiscale 2020), con decorrenza dal 01/01/2020 può beneficiare del ravvedimento operoso con una profondità di correzione della violazione pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica, ossia 5 anni dall’errore del contribuente, alle seguenti condizioni:

  • mancata contestazione della sanzione;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Ovviamente, contestualmente al versamento del tributo, dovranno essere eseguiti anche quelli della sanzione ridotta e degli interessi, considerando il tasso legale vigente nel periodo che decorre dalla violazione alla data del versamento.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (Riforma del sistema sanzionatorio), sono state riviste le sanzioni previste di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97 e artt. 7 e 13 del D.Lgs. 472/97, per violazioni commesse a far data dal 01/09/2024.

In dettaglio, la misura delle sanzioni, da applicare per violazioni commesse fino al 31/08/2024, è la seguente:

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT) Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo 0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE) Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo 1/10 del 15%= 1,50 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO) Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo 1/9 del 15%= 1,67 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ORDINARIO) Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo, ma entro 1 anno 1/8 del 15%= 3,75 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE) Versamento oltre 1 anno ma entro 2 anni 1/7 del 30%=4,29 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. LUNGO) Versamento oltre 2 anni ma entro di emissione avviso di accertamento da parte del Comune 1/6 del 30%=5,00 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Invece, la misura delle sanzioni, da applicare per violazioni commesse a partire dal 01/09/2024 è la seguente:

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT) Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo 0,08% per ogni giorno fino al quindicesimo Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE) Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo 1/10 del 12,50% = 1,25 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO) Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo 1/9 del 12,50% = 1,39 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ORDINARIO) Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo, ma entro 1 anno 1/8 del 12,50% = 3,125 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE) Versamento oltre 1 anno ma entro di emissione avviso di accertamento da parte del Comune 1/7 del 25% = 3,57 % Calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

01/01/2020 31/12/2020 0,05 % D.M.12/12/2019
01/01/2021 31/12/2021 0,01 % D.M. 11/12/2020
01/01/2022 31/12/2022 1,25% D.M. 13/12/2021
01/01/2023 31/12/2023 5,00 % D.M. 13/12/2022
01/01/2024 31/12/2024 2,50 % D.M. 29/11/2023
01/01/2025 - 2,00 % D. M. 10/12/2024

 
Normativa di riferimento:

art. 13 del decreto legislativo 471/1997, artt. 7 e 13 del decreto legislativo 472/1997

Come fare

Il contribuente provvede autonomamente a regolarizzare il minor versamento riscontrato autonomamente, attivando l’istituto del ravvedimento operoso, che comporterà il pagamento del tributo, della sanzione ridotta (in base al ritardo della regolarizzazione) e degli interessi, calcolati al tasso legale d’interesse con maturazione giorno peer giorno, prima che l’Ente abbia accertato la violazione.

Cosa serve

Nessuna documentazione

Tempi e scadenze

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Piazza del Littorio (oggi del Popolo) ed il palazzo, ex Casa del Fascio, furono realizzati verso il 1930 risanando l’area del ghetto ebraico di via del Pesco.

Piazza del Popolo 33 - primo piano

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E-mail:
tributi@comune.empoli.fi.it

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L'U.O.C. Servizio Tributi cura gli adempimenti connessi alla gestione, accertamento, liquidazione e riscossione delle varie imposte e tasse di spettanza comunale, garantendo altresì una costante attività di informazione e di supporto al contribuente.

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