Separazione e divorzio

  • Servizio attivo

Separazione e divorzio

A chi è rivolto

Ai cittadini residenti nel Comune di Empoli

Empoli

Descrizione

Sono state introdotte nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio con Legge 10 novembre 2014, n. 162 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile).

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'AVVOCATO
L’art. 6 istituisce la “convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati” per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La convenzione deve essere conclusa dai coniugi davanti ad almeno un avvocato per parte.
Con la legge 6 maggio 2015, n. 55, entrata in vigore il 26 maggio 2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proponibili quando la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (art. 3 primo c. 2) lettera b della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti e acquisito il nulla osta/autorizzazione del Procuratore, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio;
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Non è competente il Comune di residenza, come invece previsto nella procedura di cui all’art. 12.
La documentazione può essere inoltrata via PEC al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it.
La copia dell’accordo deve essere debitamente autenticata dagli avvocati con la certificazione sull’autografica delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
 
Il Ministero dell'Interno ha predisposto, d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l’ISTAT, il modulo standard per la trasmissione ai Comuni della Convenzione di negoziazione assistita. 
In allegato è disponibile il modello standard per la trasmissione ai Comuni della Convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162.
 
SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli della coppia minori o maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della legge n.104/1992 o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali, come ad esempio: l’uso della casa coniugale, qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti ad eccezione dell'obbligazione di pagamento di una somma di denaro a titolo di un assegno periodico).
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
  • residenza di uno dei coniugi.

Con la legge 6 maggio 2015, n. 55, entrata in vigore il 26 maggio 2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proponibili quando la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (art. 3 primo c. 2) lettera b della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni).
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 (verrà emesso apposito pagopa per il pagamento).

Normativa di riferimento
Legge 10 novembre 2014, n. 162, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, D.P.R. 396/2000, L.898/1970.

Come fare

Compilare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e inviarle, complete di documento di riconoscimento:

Effettuata l’istruttoria preliminare i coniugi verranno contattati direttamente dall’ufficio per fissare entrambi gli appuntamenti (uno per l’accordo e uno per la conferma).

Cosa serve

Compilare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e inviarle, complete di documento di riconoscimento:

Effettuata l’istruttoria preliminare i coniugi verranno contattati direttamente dall’ufficio per fissare entrambi gli appuntamenti (uno per l’accordo e uno per la conferma).

Dichiarazione per divorzio

Dichiarazione per divorzio

Dichiarazione per separazione

Dichiarazione per separazione

Modulo convenzione di negoziazione assistita per avvocati

Modulo convenzione di negoziazione assistita per avvocati

Cosa si ottiene

Separazione e divorzio

Tempi e scadenze

I tempi e le scadenze non sono al momento disponibili

Costi

16,00

Il pagamento dovrà avvenire entro il primo appuntamento fissato per la firma dell'accordo e dovrà essere effettuato tramite avviso PAGO PA che verrà inviato dall'ufficio. Il giorno dell'incontro sarà necessario presentare ricevuta del pagamento.

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Lun
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Mar
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Mer
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Gio
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Ven
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