L’utente TARI, che occupa o detiene, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico deve provvedere a versare la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l’uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa annuale – rapportata a giorno - per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
L’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il pagamento del canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.