Ufficio di Prossimità - Ricezione e inoltro ricorsi e atti in materia di volontaria giurisdizione

  • Servizio attivo

Ufficio di Prossimità - Ricezione e inoltro ricorsi e atti in materia di volontaria giurisdizione

A chi è rivolto

  • A tutti i cittadini degli undici Comuni dell’Empolese Valdelsa per fruire dei servizi della volontaria giurisdizione.
  • Occorre che il beneficiario del provvedimento giudiziario richiesto risieda in un Comune della Città metropolitana di Firenze (area di competenza del circondario del Tribunale di Firenze).
Empoli

Chi può fare domanda

  • tutti i cittadini degli undici Comuni dell’Empolese Valdelsa per fruire dei servizi della volontaria giurisdizione.
  • Occorre che il beneficiario del provvedimento giudiziario richiesto risieda in un Comune della Città metropolitana di Firenze (area di competenza del circondario del Tribunale di Firenze).

Descrizione

L'Ufficio di Prossimità si propone l'obiettivo di una giustizia più vicina ai cittadini con un unico punto di contatto e un servizio di orientamento e consulenza per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale in materia di Volontaria Giurisdizione.

Realizza il decentramento territoriale da Firenze a Empoli del servizio di ricezione e deposito di tutti gli atti della Cancelleria delle Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Firenze, propedeutici e/o successivi alle udienze del Giudice Tutelare, utilizzando gli strumenti del processo civile telematico (PDA).
L’Ufficio di Prossimità offre alla cittadinanza:

  • attività di orientamento, informazione e supporto sugli istituti di protezione giuridica di competenza della Volontaria Giurisdizione (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno);
  • la distribuzione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari;
  • la possibilità di inoltrare le pratiche con l’utilizzo dell’infrastruttura del Processo Civile Telematico, quali:
    • Ricorso per la nomina di amministratore di sostegno. Il procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno viene avviato per i soggetti che si trovano in stato di infermità o hanno menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, o più in generale per coloro che non hanno più la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L'amministrazione di sostegno si apre presso il tribunale, la cui competenza territoriale coincide con la residenza del beneficiario.
    • Richieste di autorizzazioni al giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione.
    • Depositi di Relazione Periodiche e Rendiconti annuali.
    • Istanze ex art 320 cc per minori in potestà (Accettazione donazione; Accettazione eredità; Acquisto/vendita immobile; Rinuncia eredità; Riscossione capitale). I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, riscuotere i capitali) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.
    • La trasmissione delle comunicazioni riguardanti la propria pratica giudiziale.
    • La consultazione del proprio fascicolo.

Come fare

Occorre prenotare un appuntamento tramite:

  • il centralino del Comune capofila - tel. 0571 757920
  • l’Ufficio di Prossimità il martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 12 - tel. 0571 757537

nota bene: occorre che si presenti all’appuntamento il soggetto che dovrà sottoscrivere l’istanza.

Sportello di primo orientamento legale gratuito

Sportello di primo orientamento legale gratuito

Cosa si ottiene

Provvedimenti del Giudice Tutelare (nomina di amministratore di sostegno, autorizzazioni per il compimento di atti di straordinaria amministrazione; approvazione Relazione Periodiche e Rendiconti annu...

L’esito viene comunicato per e-mail (o in mancanza per telefono) al richiedente.
L’iter del procedimento può essere verificato dal portale servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Tempi e scadenze

15 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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