L'Ufficio di Prossimità si propone l'obiettivo di una giustizia più vicina ai cittadini con un unico punto di contatto e un servizio di orientamento e consulenza per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale in materia di Volontaria Giurisdizione.
Realizza il decentramento territoriale da Firenze a Empoli del servizio di ricezione e deposito di tutti gli atti della Cancelleria delle Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Firenze, propedeutici e/o successivi alle udienze del Giudice Tutelare, utilizzando gli strumenti del processo civile telematico (PDA).
L’Ufficio di Prossimità offre alla cittadinanza:
- attività di orientamento, informazione e supporto sugli istituti di protezione giuridica di competenza della Volontaria Giurisdizione (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno);
- la distribuzione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari;
- la possibilità di inoltrare le pratiche con l’utilizzo dell’infrastruttura del Processo Civile Telematico, quali:
- Ricorso per la nomina di amministratore di sostegno. Il procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno viene avviato per i soggetti che si trovano in stato di infermità o hanno menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, o più in generale per coloro che non hanno più la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L'amministrazione di sostegno si apre presso il tribunale, la cui competenza territoriale coincide con la residenza del beneficiario.
- Richieste di autorizzazioni al giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione.
- Depositi di Relazione Periodiche e Rendiconti annuali.
- Istanze ex art 320 cc per minori in potestà (Accettazione donazione; Accettazione eredità; Acquisto/vendita immobile; Rinuncia eredità; Riscossione capitale). I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, riscuotere i capitali) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.
- La trasmissione delle comunicazioni riguardanti la propria pratica giudiziale.
- La consultazione del proprio fascicolo.